Sentenza n. 210/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12legge 653/1934
- art. 1legge 1305/1952
applicata al caso
- art. 13legge 653/1934
- art. 2legge 653/1934
citata
- art. 3legge 1305/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo
comma e 13 legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela lavoro donne e
fanciulli) nel testo risultante dall'art. 2 della Convenzione
dell'Organizzazione Internazionale del lavoro n. 89 del 1948, e
dell'art. 3 stessa Convenzione resa esecutiva in Italia con 1. 2 agosto
1952 n. 1305 promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 dalla
Corte di Cassazione - Sez. lavoro - sui ricorsi riuniti proposti da
Nitti Michele ed altri contro S.p.a. Vetrerie Meridionali iscritta al
n. 102 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 192 dell'anno 1982;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 (comunicata il 25 e
notificata il 28 di gennaio 1982; pubblicata nella G.U. n. 192 del 14
luglio 1982 e iscritta al n. 102/1982) sui ricorsi proposti da Mancini
Lucrezia e altre (e riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.) avverso la
sentenza 15 marzo 1977 con la quale il Tribunale di Bari aveva
rigettato le loro domande di reintegrazione nel posto di lavoro presso
la s.p.a. Vetrerie Meridionali, la Corte di Cassazione - Sezione lavoro
- ha dichiarato d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3 comma primo, 4 comma primo e 37 comma primo
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 comma
primo 1. 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela lavoro donne e fanciulli), in
punto di divieto di lavoro notturno per le donne di qualunque età
nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze, nonché del
correlato art. 3 della stessa legge nel testo risultante dall'art. 2
della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro
(O.I.L.), n. 89 del 1948, e dell'art. 3 della stessa Convenzione, resa
esecutiva in Italia con 1. 2 agosto 1952, n. 1305.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2.2. - Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
3.1. - Nel giudicare della questione di costituzionalità dell'art.
12 comma primo 1. 26 aprile 1934, n. 653 questa Corte non può farsi
carico dell'art. 5 comma primo 1. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) per il quale
"nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le
donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica
alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai
servizi sanitari aziendali" perché entrato in vigore il 1 gennaio 1978
e, quindi, inapplicabile alla vicenda che ha offerto occasione
all'incidente, né potrebbe questa Corte trarre indiretti elementi di
convinzione dall'art. 13 (lavoro straordinario) comma terzo del
contratto collettivo 27 aprile 1983 dei panificatori, a tenor del quale
"Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 21 alle
4, sarà compensato con una maggiorazione del 50 per cento sulla
retribuzione normale corrispondente" perché posterior tempore.
3.2. - Considerato che questa Corte, con sent. 11 giugno 1986, n.
137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 l. 15
luglio 1966, n. 604 e di altre disposizioni che fissano l'età del
conseguimento della pensione di vecchiaia della lavoratrice e la
disciplina del licenziamento fondata su detto evento per ingiustificata
differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo, la questione
è da giudicare fondata, perché il divieto di lavoro notturno
comminato a carico delle donne arreca offesa all'art. 37 comma primo il
quale riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo nel
rispetto di condizioni di lavoro che le consentano l'adempimento della
sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione.
Il contrasto tra la disposizione impugnata e l'art. 37 comma primo
rende superfluo lo scrutinio della divergenza che pure segue tra la
ripetuta disposizione e gli artt. 3 comma primo e 4 comma primo Cost..
Pertanto va nei precisati sensi dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 12 comma primo l. 653/1934 nella parte in cui
nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro
di notte per donne di qualunque età salve le eccezioni indicate negli
articoli seguenti in quanto queste ultime siano giustificate
dall'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
4.1. - La Corte di Cassazione ha giudicato non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del "correlato"
art. 13 della stessa l. 653/1934 nella successiva formulazione datagli
dall'art. 2 della Convenzione n. 89 dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (O.I.L.) concernente il lavoro notturno delle donne occupate
nell'industria, stipulata in San Francisco il 9 luglio 1948, nonché
dell'art. 3 della Convenzione medesima, resa esecutiva in Italia con
l'art. 1 l. 2 agosto 1952, n. 1305, in relazione agli artt. 3 comma
primo, 4 comma primo e 37 comma primo Cost., sul riflesso che in
adempimento del menzionato art. 13 il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale ha emesso il decreto 5 luglio 1973 con cui
"considerato che l'intervallo di preclusione del lavoro notturno
attualmente praticato dalla generalità delle aziende è quello dalle
22 alle 5, stabilito dall'abrogato art. 13 della legge 26 aprile 1934,
n. 653, che tale evento rientra nelle alternative consentite dall'art.
2 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 1948, che è opportuno autorizzare
l'ispettorato del lavoro ad apportare nei casi richiesti dalle
necessità rilevate nelle suindicate premesse le variazioni occorrenti
nei limiti della citata Convenzione internazionale", ha disposto che
"L'intervallo di preclusione del lavoro notturno, fissato dalla data di
entrata in vigore del presente decreto dalle 22 alle 5, può essere
modificato nei limiti previsti dall'art. 2 della Convenzione
internazionale O.I.L. n. 89 del 1948. // La facoltà di autorizzare
tali modifiche è esercitata dagli ispettorati del lavoro competenti
per territorio nei confronti di aziende che ne facciano motivata
richiesta. // Gli ispettorati del lavoro consulteranno le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati prima
di fissare un intervallo che abbia inizio dopo le ore undici di sera.
// La facoltà di cui al secondo comma sarà esercitata dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale nei confronti di aziende o
categorie di aziende, salva, ove occorra, la consultazione prevista dal
precedente comma".
Di tal ché ha indotto la Corte di Cassazione a sollevare la
questione di costituzionalità in esame la preoccupazione - divenuta
attuale nel caso concreto in cui l'Ispettorato del lavoro di Bari non
aveva ritenuto, nella sua discrezionalità amministrativa e
nell'apprezzamento delle situazioni locali, di modificare l'intervallo
stabilito dalla legge del 1934 - del mancato esercizio del potere
previsto nel d.m. lav. e prev. soc. 5 luglio 1973.
4.2. - Nel giudicare dell'incostituzionalità dell'art. 3 della
Convenzione O.I.L. n. 89 data a San Francisco e resa esecutiva in
Italia con 1. 2 agosto 1952 n. 1305 ("Les femmes, sans distinction
d'age, ne pourront etre employées pendant la nuit dans aucune
entreprise industrielle, publique ou privée, ni dans aucune
dépendance d'une de ces entreprises, à l'exception des entreprises
où sont seuls employés les membres d'une meme famille"), di cui la
Corte di Cassazione si è giovata per interpretare l'art. 14 comma
primo, deve questa Corte farsi carico della natura privata della
impresa parte nel giudizio a quo.
4.3. - I motivi che inducono a sancire l'incostituzionalità
dell'art. 12 comma primo 1. 26 aprile 1934 n. 653 (supra 3) corroborano
la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 3 della Convenzione n.
89 O.I.L. resa esecutiva in Italia con la l. 1305/1952 nella parte in
cui irroga il divieto di lavoro notturno alle donne nelle imprese
industriali private o nelle dipendenze di queste - non già ad
esclusione di imprese in cui siano impiegati i soli membri della stessa
famiglia, sibbene - nel rispetto di condizioni di lavoro che consentano
alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed
assicurino alla madre e al bambino adeguata protezione.
Va infine osservato che la censura dell'art. 13 è assorbita dai
rilievi sopra svolti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro
notturno") comma primo della legge 26 aprile 1934, n. 653 ("Tutela
lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di
qualunque età e...",
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3
della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948 San Francisco -
limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne,
senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e
nelle relative dipendenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte