Sentenza n. 210/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre
1993 dal Tribunale di Torino sull'impugnazione proposta dal p.m. nei
confronti di Morabito Antonio, iscritta al n. 733 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sull'appello
proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il
giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per
essere l'imputato affetto da AIDS conclamata, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale.
Dopo aver disatteso la fondatezza della eccezione di
illegittimità proposta dal pubblico ministero in relazione agli
artt. 2, 101 e 111 della Costituzione, il giudice a quo ha ritenuto
invece non manifestamente infondata l'eccezione medesima sotto il
profilo della violazione del principio di uguaglianza. Osserva a tal
proposito il rimettente che non sussistono valide ragioni, sul piano
logico e scientifico, per riservare alle persone affette da AIDS un
trattamento diverso rispetto a quello previsto per quanti siano
portatori di malattie altrettanto gravi, irreversibili ed
ingravescenti, giacché per costoro l'eventuale applicazione di una
misura diversa dalla custodia in carcere non deriva da una previsione
generale, ma da un accertamento da operare volta per volta al fine di
verificare in concreto se le condizioni di salute siano incompatibili
con la detenzione carceraria, sempre che non sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza.
Posta, dunque, l'estrema dinamicità e varietà di situazioni
patologiche che l'affezione da HIV determina nei relativi portatori,
non può individuarsi nei confronti di costoro, sostiene il giudice a
quo, "una situazione di eccezionalità che giustifichi la disparità
di trattamento rispetto ai soggetti colpiti da HIV in stadi
(convenzionalmente definiti) diversi, rispetto a quelli affetti da
altre patologie".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le
considerazioni svolte in altro atto di intervento cui si è
integralmente riportato. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Torino solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale
deducendone il contrasto con il principio di uguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione. Considerato, infatti, rileva il
giudice a quo, che la norma impugnata sancisce il divieto di
applicare la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti
di coloro che siano affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria, si determina, a parere del rimettente, una disparità di
trattamento rispetto a quanti presentino patologie altrettanto gravi,
irreversibili e ingravescenti, giacché per costoro "l'esenzione
dalla custodia in carcere" non scaturisce da una previsione generale
connessa al tipo di malattia, ma da una verifica in concreto in
merito alla non compatibilità delle condizioni di salute con lo
stato detentivo e sempre che non ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. Una disparità di trattamento, conclude il
giudice a quo, che non trova adeguata giustificazione, poiché
difettano, nella specie, elementi alla stregua dei quali riguardare
come eccezionale la particolare patologia presa in considerazione dal
legislatore nella norma oggetto di impugnativa.
2. - La questione non è fondata. Chiamata infatti a pronunciarsi
sul tema, in parte analogo, del rinvio obbligatorio della esecuzione
della pena nei confronti delle persone affette da AIDS, così come
stabilito dall'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale,
aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222,
questa Corte ha avuto modo di osservare (v. sentenza n. 70 del 1994)
come al fondo delle scelte normative operate dal d.-l. n. 139 del
1993, introduttivo, fra l'altro, della norma impugnata, "sia
rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del
bilanciamento che quella scelta coinvolge, giacché il legislatore ha
inteso porre rimedio a "situazioni di estrema drammaticità", quali
sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il
problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione
carceraria, "essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato
un alto numero di soggetti a rischio" (XI Legislatura, Atto Senato,
n. 1240)".
Nessuna discriminazione è quindi possibile intravedere tra malati
"comuni" e persone affette da AIDS circa il diverso regime che
presiede alla scelta delle misure cautelari, "in quanto le
caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima
sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare",
proprio perché quest'ultimo si incentra "sulla necessità di
salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto
carcerario". Una finalità, dunque, eterogenea rispetto ad altre
gravi malattie, in ordine alle quali l'applicazione di misure diverse
dalla custodia cautelare in carcere è funzionale esclusivamente alle
esigenze di salute del singolo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte