Sentenza n. 210/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1423/1956
- art. 3legge 327/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza), nel testo
sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in
materia di misure di prevenzione personali), promosso con ordinanza
emessa l'8 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per il
Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Bozza Renato, iscritta
al n. 693 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da Bozza Renato,
ricorso diretto all'annullamento del provvedimento adottato il 13
ottobre 1993 dal Questore di Udine che disponeva il rimpatrio del
ricorrente con foglio di via obbligatorio nel comune di Concordia
Sagittaria, con diffida dal fare ritorno nel comune di Latisana per
il periodo di un anno, il Tribunale amministrativo regionale per il
Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e
16 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, primo
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato
dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
La norma denunciata, oltre ad incidere sulla "libertà di
movimento", comporterebbe una restrizione della libertà personale
senza che "ne venga informata l'autorità giudiziaria".
Vulnererebbe poi (il parametro costituzionale non risulta,
peraltro, esplicitamente evocato dal giudice a quo) l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, perché prima dell'inflizione
della "misura restrittiva" non sarebbe consentito all'interessato di
difendersi, pur incontrando il successivo ricorso alla giurisdizione
i limiti derivanti dall'insindacabilità del merito amministrativo.
Contrasterebbe, infine, con il principio di eguaglianza perché il
cittadino nei cui confronti viene applicata la misura di prevenzione
verserebbe ingiustificatamente in una posizione deteriore rispetto a
quella della generalità dei soggetti i quali, alla stregua degli
artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, "possono
intervenire in un normale procedimento amministrativo, pur in
presenza di conseguenze molto meno gravi per la loro sfera di
libertà personale".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo - riservata ogni deduzione sugli argomenti addotti -
che la questione sia dichiarata non fondata.
3. - In prossimità della data fissata per l'esame della
questione, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una
memoria con la quale ribadisce la richiesta di dichiarazione di non
fondatezza delle censure avanzate dal giudice
a quo.
Richiamata la giurisprudenza della Corte in materia di misure di
prevenzione e, in particolare, le decisioni n. 384 del 1987 e n. 76
del 1970, l'Avvocatura contesta ogni violazione dell'art. 3 della
Costituzione anche in relazione ai princip/' generali relativi
all'accesso ai procedimenti amministrativi; una normativa certo non
riferibile al procedimento di prevenzione per l'ostacolo derivante
dagli artt. 7 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia
Giulia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), nel testo
sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in
materia di misure di prevenzione personali), nella parte in cui
prevede, nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 1 della stessa
legge, l'invio, con foglio di via obbligatorio, nel comune di
residenza con la contestuale inibizione a ritornare, senza speciale
autorizzazione, nel comune dal quale l'interessato è stato
allontanato.
Più in particolare, il giudice a quo, di fronte all'impugnativa
di un provvedimento del Questore di Udine che aveva disposto il
rimpatrio del ricorrente con foglio di via obbligatorio nel comune di
residenza diffidandolo dal fare ritorno nel comune dal quale era
stato rimpatriato, ha ravvisato nel precetto dell'art. 2 della legge
n. 1423 del 1956, come sostituito, violazione, in primo luogo, degli
artt. 13 e 16 della Costituzione, vulnerati in quanto, senza alcun
provvedimento dell'autorità giudiziaria, si consentirebbe di
incidere sulla libertà personale e sulla libertà di circolazione
del privato. Sarebbe violato anche l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione (non direttamente evocato ma implicitamente chiamato in
causa) perché la "misura restrittiva" sarebbe adottata "senza che
l'interessato possa intervenire" nel "procedimento formativo" e
senza, quindi, che egli sia posto in condizione di difendersi "se non
a posteriori , tramite ricorso all'autorità giudiziaria
amministrativa", che, "in sede di giudizio di legittimità, incontra
il limite dell'insindacabilità del merito amministrativo".
Risulterebbe, infine, compromessa l'osservanza dell'art. 3 della
Costituzione, in quanto il destinatario del provvedimento sarebbe
discriminato rispetto ai destinatari degli altri provvedimenti
amministrativi che, nonostante, di norma, comportino "conseguenze
molto meno gravi sulla sfera di libertà personale" risultano
assoggettati al regime di garanzia dettato dagli artt. 7 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. - Delle tre questioni sopra richiamate, le prime due non sono
fondate, mentre la terza è infondata nei sensi di cui in
motivazione.
Relativamente alla dedotta violazione dell'art. 13 della
Costituzione, questa Corte non può che richiamare la sua pressoché
costante linea interpretativa, nel senso che tale norma
costituzionale riguarda in primo luogo la libertà della persona in
senso stretto, come risulta dalle esemplificazioni del secondo comma:
detenzione, ispezione, perquisizione. Più in particolare, sin dalla
sentenza n. 2 del 1956 - e dunque prima che venisse emanata la norma
ora denunciata - venne precisato che le norme relative ai
provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non
contrastano con l'art. 13 della Costituzione, "salvo che in due
punti: la traduzione del rimpatriando e la possibilità che si
potesse provvedere in base a semplici sospetti" (cfr. sentenza n. 45
del 1960). Con la conseguenza che, nel formulare la norma censurata,
il legislatore non si è "messo in contrasto con la sentenza n. 2 del
1956. E ciò perché l'ordine di rimpatrio non consente l'esercizio
di alcuna coercizione". Il soggetto cui tale ordine è stato imposto
non può essere, infatti, tradotto nel luogo di rimpatrio se non con
la sentenza di condanna a pena espiata, quindi con una pronuncia
giurisdizionale. Così da pervenire all'ulteriore statuizione,
assolutamente non considerata dal giudice a quo, il quale sembra
voler sovrapporre la tutela apprestata dall'art. 13 alla tutela
apprestata dall'art. 16 della Costituzione: che, cioè (v. sentenza
n. 419 del 1994), mentre i due precetti costituzionali ora ricordati
"presentano una diversa sfera di operatività, nel senso che la
libertà di circolazione e soggiorno non costituisce un mero aspetto
della libertà personale, ben potendo, quindi, configurarsi istituti
che comportano un sacrificio della prima ma non per ciò solo anche
della seconda", perché la libertà personale venga effettivamente
incisa deve verificarsi una "degradazione giuridica" dell'individuo
nel senso dell'avverarsi di "una menomazione o mortificazione della
dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere
equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si
concreta la violazione dell'habeas corpus". Una caratteristica non
riferibile all'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio
"sia in quanto non suscettibile di coercitiva esecuzione, sia perché
l'intimato, una volta raggiunta la nuova sede, è libero di
trasferirsi altrove, tranne che nel luogo dal quale è stato
allontanato" (v., ancora, sentenza n. 419 del 1994).
3. - Analogamente, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione - una censura che solo in apparenza
si collega all'altra avente ad oggetto (come si vedrà tra poco)
l'irragionevolezza della norma denunciata - deve anche qui ripetersi
che poiché "il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza ha
carattere amministrativo, non comporta violazione dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, una disposizione di legge
ordinaria che non preveda il diritto di difesa, garantito dalla norma
costituzionale solo nei riguardi dei provvedimenti giurisdizionali"
(ordinanza n. 146 del 1963). La disciplina del procedimento
amministrativo, infatti, è rimessa alla discrezionalità del
legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli
altri princip/' costituzionali, fra i quali non è da ricomprendere
"quello del 'giusto procedimento' amministrativo, dato che la tutela
delle situazioni soggettive è comunque assicurata in sede
giurisdizionale" dagli artt. 24, primo comma, e 113 della
Costituzione" (v. da ultimo, sentenza n. 103 del 1993).
4.1. - La questione è pure infondata, ma nei termini che seguono,
con riferimento alla dedotta violazione del principio di eguaglianza.
Il giudice a quo muove dal presupposto, peraltro del tutto
immotivato, che nei confronti del procedimento disciplinato dall'art.
2 della legge n. 1423 del 1956, non possa, diversamente da quanto
previsto in relazione alle altre tipologie procedimentali cui pure
non consegua una compressione di diritti costituzionalmente tutelati,
ipotizzarsi - alla stregua della disciplina vigente - alcuna
partecipazione del privato al procedimento amministrativo e non
possa, dunque, trovare applicazione la disposizione dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Un presupposto quindi condiviso dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha dedotto che il diritto di partecipazione del
privato al procedimento amministrativo è riconosciuto "purché non
sussistano ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento", qui evidentemente ritenute, per
definizione, prevalenti rispetto a qualsivoglia esigenza di tutela
dell'interessato. Ha aggiunto l'Avvocatura che per i procedimenti
dell'autorità di pubblica sicurezza l'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sottrae all'accesso degli interessati gli atti, i
documenti e le notizie relativi alla sicurezza pubblica ed alla
prevenzione anticrimine.
Senonché il presupposto a fondamento tanto dell'ordinanza di
rimessione quanto dell'atto di intervento dell'Avvocatura generale
dello Stato è da ritenere erroneo sulla base di una corretta lettura
delle norme del capo II di tale legge.
4.2. - Appare, anzitutto, necessario ricordare che nel regime
antecedente la "novellazione" la legge n. 1423 del 1956 prevedeva nei
confronti di categorie di persone più o meno specificamente
tipizzate (cfr. sentenza n. 177 del 1980) il potere del questore di
diffidarle, ingiungendo loro "di cambiare condotta, avvertendole che,
in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui
agli articoli 3 e seguenti".
A sua volta l'art. 2 disponeva che qualora le persone indicate
nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e
per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza,
il questore può rimandarle con provvedimento motivato e con foglio
di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva
autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel
comune dal quale sono allontanate.
Con l'art. 1, comma primo, della legge 3 agosto 1988, n. 327, è
stata cancellata la misura della diffida, ritenuta
(v. relazione della Commissione parlamentare antimafia presentata
alla Presidenza della Camera dei deputati il 16 aprile 1985) non "in
grado di raffrenare le esplosioni delittuose della mafia . . e di
altre organizzazioni criminali" e produttiva di "effetti negativi che
non giovano al recupero sociale del soggetto nei confronti del quale
il provvedimento è disposto", così, nella pratica, da gravare "sul
diffidato come un marchio che rende assai difficile il suo
reinserimento nel mondo del lavoro". Al contempo venivano soppresse
dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, le parole
"o per la pubblica moralità".
Ne è derivato un regime nell'ambito del quale al venir meno della
diffida (da taluni ritenuto presupposto per l'emissione degli
ulteriori provvedimenti e, quindi, anche di quello previsto dall'art.
2 della legge n. 1423 del 1956), ha corrisposto l'attribuzione al
questore del potere di adottare, nei confronti delle persone indicate
nell'art. 1 che siano pericolose per la sicurezza pubblica e che si
trovino fuori dei luoghi di residenza, un provvedimento motivato con
il quale le dette persone vengono rimandate nel luogo di loro
residenza con foglio di via obbligatorio, con inibizione a ritornare,
senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a
tre anni, nel comune dal quale sono state allontanate. Ferma
restando la necessità di adottare un provvedimento motivato e la
possibilità di sindacare in sede giurisdizionale la legittimità di
tale provvedimento pure nelle forme del controllo incidentale da
parte del giudice ordinario ove venga riscontrata in sede di
accertamento della contravvenzione all'ordine di rimpatrio (art. 2,
secondo comma, della legge n. 1423 del 1956) l'illegittimità del
provvedimento di polizia.
4.3. - Così delineato il quadro normativo attualmente vigente - e
ciò anche per i riverberi che la soppressione della diffida può
aver provocato relativamente alla preventiva cognizione da parte
dell'interessato della qualità soggettiva attribuitagli
dall'autorità di pubblica sicurezza - va detto che l'esame della
giurisprudenza amministrativa successiva all'entrata in vigore della
legge n. 241 del 1990 non lascia intravedere applicazioni (almeno con
riguardo a decisioni edite) riferibili a provvedimenti di rimpatrio.
Una circostanza, del resto, perfettamente in linea con la certo
non frequente chiamata in causa di tale giurisdizione nel sistema
previgente ove il sindacato sugli atti (di diffida o) di rimpatrio
era molto più spesso demandato al giudice ordinario in sede di
applicazione della previsione contravvenzionale derivante dal mancato
rispetto del provvedimento di polizia.
Una simile constatazione, peraltro, non può certo indurre a
condividere la immotivata affermazione del giudice a quo in ordine
alla sottrazione al regime della legge prima ricordata dei
provvedimenti di rimpatrio. Quasi che il legislatore del 1990 avesse
avuto di mira l'esigenza di assicurare la partecipazione del privato
ai soli procedimenti (lato sensu) di amministrazione attiva e non
anche ai procedimenti (pure qui, lato sensu) di tipo sanzionatorio.
Rispetto ai quali, oltre tutto, l'esigenza partecipativa appare
talora iscrivibile, più specificamente, all'area del
contraddittorio: si pensi ai moduli previsti, non solo con riguardo
al procedimento disciplinare, ma anche con riferimento al
procedimento applicativo di sanzioni amministrative di tipo punitivo
secondo le prescrizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4.4. - Il vero è che l'art. 7 della legge n. 241 del 1990,
disponendo la comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti
dei "soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai
suoi diretti destinatari", rende a fortiori riferibile un simile
principio ai diretti destinatari dei provvedimenti di questo tipo,
quale che sia l'autorità amministrativa da cui il provvedimento
promana e quale ne sia il modulo procedimentale utilizzato.
Un principio, peraltro, recepito dalla giurisprudenza che ha
assegnato alla conoscenza dell'atto di avvio del procedimento (artt.
7 e 8 della legge n. 241 del 1990) un ruolo condizionante la
validità dell'esito stesso della procedura e riferibile, di regola,
a tutti i tipi procedimentali, tanto più quando la conclusione di
essi determini un pregiudizio per il diretto interessato.
Anche avendo presente tale incontrastato indirizzo
giurisprudenziale, questa Corte ha, di recente, precisato come, pure
se il principio del giusto procedimento non può, in quanto tale,
"dirsi un principio assistito in assoluto da garanzia
giurisdizionale", deve ad esso essere assegnato almeno il ruolo di
"un criterio di orientamento, come per il legislatore così per
l'interprete". Così da pervenire all'affermazione che "il
coinvolgimento dei soggetti interessati e il momento di
partecipazione che ne deriva si pongono come fase indefettibile di un
procedimento che può concludersi" con l'applicazione di "una misura
afflittiva", e da generalizzare, dunque, la "necessità di comunicare
l'avvio di una fase conoscitiva (del resto riconducibile all'art. 7,
comma primo, della legge 7 agosto 1990, n. 241), e la conseguente
possibilità per gli interessati di presentare memorie e documenti"
(sentenza n. 57 del 1995).
Alla necessità di notiziazione di un momento davvero cruciale ai
fini partecipativi, quale l'atto di avvio del procedimento, non può
essere certo sottratto il destinatario del provvedimento di
rimpatrio, un provvedimento direttamente incidente su una posizione
costituzionalmente tutelata come il diritto di circolazione; salva
l'ipotesi - espressamente disciplinata con riferimento a tutte le
tipologie procedimentali - in cui particolari esigenze di celerità
risultino ostative a provvedere alla comunicazione di tale atto, non
esclusa la possibilità di adottare medio termine quei provvedimenti
di natura cautelare che sono consentiti dall'art. 7, comma secondo,
della legge n. 241 del 1990.
4.5. - Resta ancora da precisare se l'attività "partecipativa" si
esaurisca, con riferimento al rimpatrio con foglio di via
obbligatorio, alla comunicazione dell'atto di avvio del procedimento
ovvero comprenda anche l'esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi a norma dell'art. 24 e seguenti della legge
n. 241 del 1990.
L'Avvocatura generale dello Stato, nella memoria presentata in
prossimità della discussione del procedimento in camera di
consiglio, ha dedotto che trattandosi di atti, documenti o notizie
relativi alla sicurezza pubblica l'esercizio del diritto risulterebbe
"assai problematico".
Il richiamo è senza dubbio pertinente anche se non esaustivo.
Va ricordato, infatti, che l'art. 24, comma secondo, della legge n.
241 del 1990 autorizza il Governo ad emanare, ai sensi del comma
secondo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, "entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto
di accesso in relazione alle esigenze di salvaguardare l'ordine
pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità" (lettera
c). A sua volta, il comma terzo dello stesso art. 24 prescrive
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni "di individuare, con uno o
più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le
categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella
loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al
comma secondo".
Con d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, è stato dettato il
"Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei
casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma secondo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi". L'art. 13 di tale d.P.R. prescrive che, decorso il
termine di un anno "dalla entrata in vigore del presente
regolamento", l'accesso non può essere negato "se non nei casi
previsti dalla legge". Un termine, poi, differito di sei mesi dal
decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12
novembre 1993, n. 448.
E nella subiecta materia, con decreto del Ministero dell'interno
10 maggio 1994, n. 415, è stato dettato il "Regolamento per la
disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di
accesso, in attuazione dell'art. 24, comma quarto, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimenti
amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
L'art. 3, lettera a, include tra le categorie "di documenti
inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai
fini di prevenzione e repressione della criminalità" le "relazioni
di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione
degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre
autorità di pubblica sicurezza nonché degli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza ovvero inerenti all'attività di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione o repressione
della criminalità, salvo che per disposizione di legge o di
regolamento debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a
pubblicità".
Ne consegue che, poiché il rimpatrio con foglio di via
obbligatorio è da considerare, alla stregua del disposto degli artt.
1 e 2 della legge n. 1423 del 1956, provvedimento inerente anche alla
prevenzione della criminalità, la partecipazione al procedimento
dovrebbe restare assicurata dalla sola comunicazione dell'avvio del
procedimento stesso.
4.6. - Così interpretato, l'art. 2 della legge n. 1423 del 1956,
si sottrae, dunque, anche alla censura di irragionevole disparità di
trattamento fra destinatari di provvedimenti amministrativi,
sollevata dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza), nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto
1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali),
sollevata, in riferimento agli artt. 13, 16 e 24 della Costituzione,
con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza), nel testo
sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in
materia di misure di prevenzione personali), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte