Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con due

ordinanze emesse il 4 giugno 1997 dalla Commissione tributaria

provinciale di Verbania sui ricorsi proposti da Nardi Maria Elisa e

da De Vita Leonardo contro l'Ufficio delle imposte dirette di

Verbania iscritte ai nn. 589 e 590 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Consiglio nazionale dei ragionieri e

periti commerciali nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Verbania, nel

corso di giudizi in cui i ricorrenti erano rappresentati e assistiti

da un ragioniere e da un dottore commercialista, con due ordinanze di

identico contenuto emesse il 4 giugno 1997 ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,

comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.

413), come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427,

nella parte in cui detta norma non riserva esclusivamente agli

avvocati "l'assistenza tecnica" davanti alle commissioni tributarie:

che, a parere della rimettente, la disposizione denunciata,

abilitando all'assistenza e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle

commissioni tributarie una vasta categoria di soggetti alcuni dei

quali privi di adeguata preparazione giuridica ed altri non iscritti

in alcun albo professionale, non garantirebbe l'effettivo esercizio

del diritto di difesa e risulterebbe, pertanto, in contrasto con

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che siffatta estensione della categoria dei soggetti abilitati

all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie sarebbe

altresì lesiva del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della

Costituzione perché da un lato si consentirebbe a persone prive di

sufficiente preparazione giuridica di assistere e rappresentare i

contribuenti, dall'altro lo si vieterebbe ad altre (notai, ex giudici

tributari, praticanti procuratori legali) indubbiamente fornite di

maggiore capacità tecnica;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della

questione;

che in uno dei due giudizi è intervenuto il Consiglio nazionale

dei ragionieri e periti commerciali con memoria depositata fuori

termine;

Considerato che i due giudizi, prospettando questioni identiche,

relative alla stessa disposizione legislativa, vanno riuniti per

essere decisi congiuntamente:

che, come già affermato da questa Corte, il diritto di difesa

garantito dall'art. 24 della Costituzione è diversamente modulabile

dal legislatore, il quale può disciplinarne l'esercizio secondo

valutazioni discrezionali, con il limite della non irrazionalità

delle scelte (sentenza n. 188 del 1980, ordinanze nn. 48 e 685 del

1988, n. 251 del 1994);

che la norma denunciata, nell'estendere a soggetti diversi dagli

avvocati l'abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle

Commissioni tributarie, non comprime in alcun modo il diritto di

difesa della parte alla quale è attribuita la facoltà di avvalersi,

oltre che dell'assistenza degli avvocati, anche di quella di soggetti

aventi diversa qualificazione professionale;

che, in ogni caso, non può ritenersi irragionevole la facoltà,

prevista dalla norma in esame, di farsi assistere e rappresentare in

giudizio da ragionieri e dottori commercialisti i quali, per la loro

formazione professionale, devono ritenersi in possesso di adeguate

nozioni tecniche nella materia di competenza delle Commissioni

tributarie;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato

dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania

con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte