Sentenza n. 210/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina
dell'aucupio), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul
ricorso proposto dall'Associazione italiana per il World Wildlife
Found Italia-Fondo mondiale per la natura contro la Regione
Friuli-Venezia Giulia ed altri, iscritta al n. 503 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione dell'Associazione italiana per il
Wwf-Fondo mondiale per la natura e dell'Associazione Friulana
Migratoristi nonché l'atto di intervento della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avvocato Claudio Chiola per l'Associazione Friulana
Migratoristi e l'avvocato Gino Marzi per la Regione Friuli-Venezia
Giulia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia
Giulia, con ordinanza del 20 novembre 1998, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 4, numero 3), e 6 (recte: numero 3) dello
statuto regionale ed all'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10
giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio).
2. - Nel giudizio principale l'Associazione italiana per il World
Wildlife Found Italia-Fondo mondiale per la natura (di seguito, Wwf)
ha chiesto che il Tribunale amministrativo regionale, previa
sospensione, annulli i decreti del Presidente della Giunta regionale
del Friuli-Venezia Giulia con i quali, rispettivamente in data 4
agosto 1995 ed 8 ottobre 1998, è stato approvato il regolamento di
esecuzione della legge regionale n. 29 del 1993 ed è stato fissato
il numero massimo di uccelli catturabili, nonché il decreto
dell'assessore regionale all'agricoltura, alla caccia e alla pesca
del 7 ottobre 1998, recante il calendario dell'attività di cattura
degli uccelli ai sensi dell'art. 5 di quest'ultima legge.
Il Tribunale amministrativo regionale deduce che l'attività di
cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi per
l'esercizio venatorio da appostamento rientra nella materia della
caccia, attribuita alla competenza legislativa di tipo esclusivo
della Regione Friuli-Venezia Giulia, consentita in via di deroga
dalle norme comunitarie e dalla legislazione statale, ed impugna
l'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1993 nella parte in cui
dispone che le amministrazioni provinciali provvedono alla gestione
degli impianti di cattura anziché mediante personale dipendente
dalle province, affidandone la gestione in concessione, "con
precedenza", "ai soggetti già titolari di autorizzazione
all'esercizio della cattura di uccelli", ai sensi delle leggi
regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39, ed inoltre a
coloro che, "precedentemente all'entrata in vigore" della legge
regionale n. 29 del 1993, hanno esercitato l'attività di cattura in
base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della legislazione
regionale, ovvero che hanno frequentato corsi organizzati dalle
amministrazioni provinciali, d'intesa con l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS), superando il relativo esame finale, secondo
le modalità previste dal regolamento di esecuzione. La norma, ad
avviso del giudice a quo, violerebbe l'art. 4, numero 3), dello
statuto regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 4, comma 3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale stabilisce che la
gestione di detti impianti deve essere effettuata esclusivamente da
parte di "personale provinciale" qualificato e giudicato idoneo
dall'INFS.
Il collegio premette, inoltre, d'avere accolto provvisoriamente
la domanda cautelare sino all'esito della decisione da parte della
Corte e - in punto di rilevanza - sostiene che, poiché sia il
regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29 del 1993, sia
gli altri due atti impugnati si fondano sulla norma indubbiata, della
quale costituiscono attuazione, la questione sarebbe pregiudiziale
rispetto all'esame delle censure svolte con il ricorso.
2.1. - Secondo il Tribunale amministrativo regionale, la
questione sarebbe altresì "non manifestamente infondata, con
riferimento agli artt. 1 e 36" della legge n. 157 del 1992. L'art. 1,
ult. cit., dispone che la fauna selvatica è tutelata "nell'interesse
della comunità nazionale", costituendo la sua conservazione un
limite all'esercizio della facoltà venatoria ed alla competenza
legislativa regionale. Nel caso in esame, puntualizza l'ordinanza,
verrebbe in rilievo non tanto l'art. 1, comma 3, della legge n. 157
del 1992, bensì l'art. 36, comma 7, della medesima legge, il quale
impone alle regioni a statuto speciale di adeguare entro un
determinato termine "la propria legislazione ai principi ed alle
norme, stabiliti dalla presente legge, nei limiti della Costituzione e
dei rispettivi statuti".
La legge n. 157 del 1992, ad avviso del giudice a quo, "si
propone come paradigma dell'interesse nazionale della tutela della
fauna selvatica che la legislazione regionale, anche esclusiva, in
materia di caccia non può compromettere" e la locuzione
dell'art. 36, comma 7, cit., andrebbe interpretata come prescrittiva
per la competenza legislativa regionale di un limite "costituito da
tutte le norme della legge n. 157 del 1992, in quanto espressione" di
detto interesse nazionale, che risulterebbe leso dalla norma
impugnata. Secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 4
della legge n. 157 del 1992, disponendo che la gestione degli
impianti di cattura deve essere riservata a personale dipendente
dalle province e che detto personale deve essere giudicato idoneo
dall'INFS, sarebbe infatti strumentale rispetto agli scopi di
garantire l'imparzialità della relativa attività e l'interesse alla
protezione della fauna, realizzando un corretto bilanciamento tra gli
interessi in conflitto.
Ad avviso del collegio, la tutela di detto interesse nazionale
sarebbe garantita esclusivamente dalla gestione degli impianti di
cattura con le modalità fissate dall'art. 4 della legge n. 157 del
1992. Questo interesse risulterebbe invece leso dalla norma
impugnata, in quanto permette che la gestione degli impianti di
cattura sia affidata a soggetti privati "abilitati", qualificando
come tali, in primo luogo, "i soggetti già titolari di
autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli", ossia gli "ex
uccellatori", ai quali riconosce una precedenza nel conseguimento
della concessione; in secondo luogo, a coloro che hanno superato un
esame finale all'esito di corsi organizzati dalle amministrazioni
provinciali d'intesa con l'INFS, che però non gestisce gli esami,
essendo anzi previsto che larelativa commissione è composta da
cinque membri, dei quali uno solo è designato da detto istituto,
mentre due di essi sono nominati dalle associazioni dei "tenditori" o
degli "ex uccellatori".
Pertanto, conclude il Tribunale amministrativo regionale, la
norma realizzerebbe un assetto sbilanciato a favore delle istanze
venatorie, in pregiudizio dell'interesse alla tutela della fauna
selvatica, in contrasto con i principi recati dall'art. 4 della legge
n. 157 del 1992 ed in violazione dei "limiti posti alla potestà
legislativa esclusiva dall'art. 4 dello statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia e, in parallelo, con palese violazione
della legislazione statale in materiadi protezione della fauna, che
in base all'art. 6 del medesimo statuto, la legge regionale può
soltanto attuare o integrare".
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
L'interveniente premette che l'attività di cattura degli
uccelli, "per la cessione a fini di richiamo", rientrerebbe nella
materia della caccia e che la Regione Friuli-Venezia Giulia è
titolare di competenza legislativa di tipo esclusivo in detta materia
e di tipo integrativo-attuativo in quella della tutela della fauna
(artt. 4, n. 3); 6, n. 3), dello statuto regionale). La regione
ricorda che il regolamento di esecuzione della legge regionale
emanato con d.P.G.R. del 30 giugno 1994, n. 230 era stato impugnato
dal Wwf innanzi al Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia ed annullato, in parte, con sentenza del 17
dicembre 1994, n. 436. Il nuovo e successivo regolamento era stato
anch'esso impugnato in un giudizio nel quale il Tribunale
amministrativo regionale sollevava questione di legittimità
costituzionale della norma ora nuovamente censurata, che però veniva
dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di
pregiudizialità (ordinanza n. 264 del 1998). La regione, prosegue
l'interveniente, emanava quindi i due atti che, unitamente al
regolamento di attuazione della legge n. 29 del 1993, sono stati
impugnati dal Wwf nel giudizio principale.
3.1. - Secondo l'interveniente, la questione sarebbe irrilevante,
in quanto il Wwf avrebbe riproposto i motivi di censura già
dichiarati infondati dal Tribunale amministrativo regionale, adito in
altro e precedente giudizio.
Nel merito, essa sarebbe infondata, anzitutto perché l'art. 4,
comma 3, della legge n. 157 del 1992 non prevede che gli impianti
debbano essere gestiti esclusivamente da personale dipendente dalle
province, in quanto unasiffatta prescrizione avrebbe leso l'autonomia
organizzativa di questi enti, onerandoli di nuove competenze, in
mancanza dell'attribuzione dei mezzi necessari per adempierle.
Inoltre, perché la legge n. 157 del 1992 reca una nuova ed
organica disciplina della caccia ed ammette la cattura di uccelli da
utilizzare come richiamo, sicché sarebbero vincolanti per il
legislatore regionale soltanto le disposizioni che identificano le
specie cacciabili ed indicano nelle province i soggetti che possono
essere titolari delle autorizzazioni regionali. Non sarebbe, invece,
vincolante, la disposizione di dettaglio in virtù della quale gli
impianti di cattura devono essere gestiti da personale dipendente
dalle province, legittimamente disattesa, allo scopo di adeguare le
norme statali alle esigenze ed alle tradizioni locali, stabilendo
altresì penetranti controlli nei confronti dei soggetti abilitati
alla gestione degli impianti, in grado di assicurarne
l'imparzialità.
In linea subordinata, ad avviso dell'interveniente, qualora
l'attività di cattura venga ricondotta alla materia della tutela
della fauna, la regione, in quanto titolare di competenza legislativa
di tipo integrativo-attuativo (art. 6, numero 3), dello statuto
regionale, avrebbe legittimamente adeguato la norma statale alle
particolariesigenze ed agli usi ed alle tradizioni vigenti nel
proprio territorio. L'attività in esame costituirebbe "un'antica e
profonda tradizione nel territorio", regionale e la scelta del
legislatore statale nell'identificazione dei soggetti abilitati ad
esercitarla sarebbe derivata dall'impossibilità di fare affidamento,
nella gran parte del territorio nazionale, su una professionalità
acquisita con l'esperienza. La Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe
invece ragionevolmente preferito una differente soluzione, dato che
una consolidata tradizione e la pregressa disciplina legislativa
avrebbero permesso di avvalersi della professionalità e
dell'esperienza di quanti già erano dediti a detta attività,
sottoponendoli a penetranti controlli ed evitando la costituzione di
una costosa struttura burocratica.
4. - Nel giudizio si è costituito - fuori termine - il Wwf,
chiedendo l'accoglimento della questione, sulla scorta di
argomentazioni in larga misura coincidenti con quelle svolte dal
rimettente e, in particolare, sostenendo che l'art. 4 della legge
n. 157 del 1992 sarebbe strumentale rispetto alla realizzazione
dell'interesse nazionale alla tutela della fauna selvatica e
configurerebbe una norma di grande riforma economico-sociale,
vincolante per il legislatore regionale.
5. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita altresì
l'Associazione friulana migratoristi (AFMI), parte nel processo
principale, chiedendo, nell'atto di costituzione e nella memoria
depositata in prossimità dell'udienza, che la questione sia
dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Secondo l'Associazione, la questione sarebbe irrilevante
anzitutto perché i provvedimenti impugnati avrebbero un oggetto
diverso da quello della gestione pubblicistica degli impianti di
cattura, sicché non dovrebbe farsi applicazione né delle
disposizioni del regolamento che la riguardano, né della norma
impugnata. Inoltre, perché essa sarebbe stata sollevata in modo
perplesso e contraddittorio, dato che il Tribunale amministrativo
regionale ha indicato due parametri - artt. 4, n. 3); 6 dello statuto
regionale - che, rispettivamente, attribuiscono alla regione
competenza di tipo esclusivo nella materia della caccia e di tipo
integrativo-attuativo nella materia della tutela della fauna.
Pertanto, poiché la norma censurata non può essere
contemporaneamente ricondotta nell'ambito di applicazione delle due
norme, sussisterebbe "una irreparabile contraddittorietà ed
incertezza di parametro quanto alla unica questione sottoposta" al
giudizio della Corte.
Nel merito, ad avviso dell'Associazione, l'attività in esame
rientrerebbe nella materia della caccia, attribuita alla competenza
legislativa di tipo esclusivo della regione, nella quale, in virtù
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
allo Stato spettano compiti residuali, tra i quali non rientra la
gestione della caccia, ad eccezione di quello di disporre le
variazioni dell'elenco delle specie cacciabili. In ogni caso, poiché
il Tribunale amministrativo regionale ha identificato l'interesse
nazionale nel principio della tutela della fauna, la norma impugnata
andrebbe scrutinata in riferimento a quest'ultimo, non con riguardo a
tutte le disposizioni che genericamente ad esso si ricollegano,
dovendo altresì escludersi che quelle di dettaglio possano vincolare
il legislatore regionale.
A suo avviso, l'art. 4 della legge n. 157 del 1992 non
prevederebbe affatto l'obbligo della gestione pubblicistica degli
impianti, bensì disporrebbe soltanto che questa debba essere
affidata a personale tecnicamente qualificato, che è appunto quanto
stabilisce la norma censurata, subordinando l'esercizio
dell'attività alla frequenza di corsi organizzati dalle province
d'intesa con l'INFS. Inoltre, il giudizio di idoneità sarebbe
riservato a questo Istituto esclusivamente per il personale che
esercita l'attività di cattura a fini di inanellamento per scopi
scientifici non per quella in esame, che rientra nella materia della
caccia, riservata alla competenza esclusiva del legislatore
regionale, il quale ha ragionevolmente valorizzato la pregressa
esperienza nel settore per ricavarne un giudizio di idoneità
tecnica.
Secondo l'AFMI, sarebbero altresì infondate le censure riferite
ai principia di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione,
indipendentemente dall'impossibilità di scrutinare la norma avendo
riguardo al principio di tutela della fauna, dato che la fattispecie
in esame rientrerebbe nella materia della caccia. In particolare, il
primo di siffatti principi risulterebbe inesattamente richiamato, in
quanto riguarda esclusivamente l'attività amministrativa
provvedimentale e non un'attività materiale quale è la cattura
degli uccelli. Inoltre, la legge regionale realizzerebbe un corretto
bilanciamento tra esercizio dell'attività venatoria ed esigenze
protezionistiche, dal momento che il calendario dell'attività di
cattura è adottato previo parere dell'INFS, sono predeterminate le
catture effettuabili e sono previste efficaci misure di controllo.
6. - All'udienza pubblica la Regione Friuli-Venezia Giulia e
l'AFMI hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate nelle difese scritte. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale promossa con
l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'art. 3 (recte: art. 3,
commi 1 e 3) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1o
giugno 1993, n. 29. Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale
del Friuli-Venezia Giulia, la disposizione impugnata violerebbe gli
artt. 4, n. 3), e 6 (recte: n. 3) dello statuto regionale in
riferimento all'art. 4 (recte: art. 4, comma 3) della legge n. 157
del 1992. Il contrasto riguarderebbe, secondo il giudice rimettente,
la norma in esame nella parte in cui "prevede la concessione da parte
delle amministrazioni provinciali competenti della gestione degli
impianti di cattura degli uccelli catturabili a soggetti privati che
abbiano superato specifici corsi organizzati dalle province d'intesa
con l'INFS, ovvero, con precedenza, ai soggetti già titolari di
autorizzazione alla cattura di uccelli, ai sensi delle leggi
regionali n. 17 del 1969 e n. 39 del 1978, cioè quelli autorizzati a
svolgere attività di uccellagione" e appunto l'art. 4, comma 3,
della legge n. 157 del 1992.
La disposizione in esame pertanto non garantirebbe "né
l'imparzialità, né la qualificazione degli operatori dell'attività
di cattura", in quanto si tratterebbe in primis di "ex uccellatori" e
secondariamente di coloro che hanno superato l'esame finale di corsi
"in cui l'INFS interviene peraltro solo come soggetto che concorre
adorganizzarli", violando così la legge n. 157 del 1992, la quale,
secondo l'ordinanza di rinvio, "si propone come paradigma
dell'interesse nazionale della tutela della fauna selvatica che la
legislazione regionale, anche esclusiva, in materia di caccia non
può compromettere". In particolare, l'art. 4 della stessa legge
n. 157, disponendo che la gestione degli impianti di cattura degli
uccelli debba essere riservata a personale dipendente dalle province,
giudicato idoneo dall'INFS, recherebbe, ad avviso del rimettente, un
principio vincolante per il legislatore regionale, in quanto
strumentale rispetto al fine di assicurare l'effettiva tutela
dell'interesse nazionale alla salvaguardia della fauna selvatica.
2. - Preliminarmente va dichiarata inammissibile per tardività
la costituzione in giudizio del Wwf, in quanto effettuata oltre il
termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (cfr., ex
plurimis sentenze n. 94 e n. 178 del 2000).
Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità per intervenuto
giudicato, formulata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sotto il
profilo che il Tribunale amministrativo regionale adito avrebbe
sollevato la questione di costituzionalità per gli stessi motivi di
censura già proposti dal Wwf e ritenuti manifestamente infondati con
la sentenza n. 10 del 1997 dello stesso tribunale: si tratta infatti
di un giudizio diverso rispetto a quello a quo.
Così pure va respinta l'eccezione di inammissibilità per
irrilevanza formulata dall'AFMI, secondo cui, riguardando i
provvedimenti impugnati innanzi al Tribunale amministrativo regionale
il numero massimo degli uccelli catturabili ed il
calendario dell'attività di cattura, solo questi profili e non anche
quelli relativi alla gestione pubblicistica degli impianti di cattura
sarebbero rilevanti. Il tribunale rimettente ha infatti affermato,
con motivazione che la Corte ritiene non implausibile (cfr. sentenze
n. 176 e n. 94 del 2000), il carattere pregiudiziale e fondamentale
del sistema concessorio previsto dall'art. 3 rispetto alle altre
norme della legge regionale n. 29 del 1993.
Va infine rigettata l'eccezione di inammissibilità, pure
sollevata dall'AFMI, sotto il profilo che l'ordinanza di rinvio
avrebbe identificato il parametro di costituzionalità della
questione in modo perplesso e contraddittorio, dato che, invece, la
questione di legittimità appare articolata secondo un criterio di
subordinazione logica e non di alternatività (cfr. sentenza n. 188
del 1995).
3. - Nel merito la questione è fondata nei limiti di seguito
precisati.
Preliminarmente va osservato che l'art. 4 della legge n. 157 del
1992 disciplina due distinte attività dicattura di uccelli vivi, a
seconda che essa sia strumentale all'inanellamento a scopi
scientifici, oppure all'utilizzazione degli esemplari catturati "per
la cessione a fini di richiamo". Anche la legge in esame della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 1993 disciplina entrambe le
attività, ma è evidente che la norma impugnata riguarda soltanto la
seconda, anche perché la cattura temporanea per inanellamento è
specificamente regolata da un'altra disposizione della stessa legge
(art. 6).
Questa distinzione consente dunque di inquadrare l'attività di
cattura, regolata dalla norma censurata, nell'ambito della materia
"caccia", trattandosi di una forma di utilizzazione degli uccelli
catturati per fini esclusivamente venatori. La disciplina in esame
rientra quindi astrattamente nell'ambito della competenza legislativa
di tipo esclusivo che la Regione Friuli-Venezia Giulia esercita ai
sensi dell'art. 4, n. 3), dello statuto regionale, in necessaria
armonia peraltro con le norme fondamentali delle riforme
economico-sociali, tra le quali vanno annoverate anche quelle
contenute nella legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992. La Corte
ha infatti più volte ribadito, con giurisprudenza consolidata, il
carattere di norme di riforma economico-sociale delle disposizioni
della legge sulla caccia protettive della fauna selvatica (cfr.
sentenze n. 4 del 2000, n. 169 del 1999, n. 323 del 1998), rimarcando
che sussiste "un interesse unitario, non frazionabile, all'uniforme
disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia
della fauna selvatica" (sentenza n. 168 del 1999).
Nella specie, viene dunque in considerazione la disposizione
dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 157, nella parte in cui
permette, in deroga al generale principio di tutela della fauna
selvatica, la cattura degli uccelli vivi a fini di richiamo, alla
condizione, però, che essa sia svolta esclusivamente in regime
pubblicistico, cioè in impianti di cattura autorizzati dalle
province e gestiti da personale qualificato e valutato idoneo
dall'INFS. È evidente che ciò che rileva in questa prescrizione è
che gli addetti agli impianti debbano avere una posizione di distacco
da interessi venatori organizzati, nonché un'adeguata qualificazione
tecnica. In questo modo si assicura che gli addetti stessi - anche se
non legati alle amministrazioni provinciali da un rapporto di lavoro
subordinato - possiedano comunque quella professionalità
nell'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli, che
ragionevolmente costituisce requisito imprescindibile ed
irrinunciabile perché possa ritenersi soddisfatto, proprio in quanto
si tratta di deroga al "principio fondamentale del divieto di caccia"
(sentenza n. 20 del 2000), il nucleo minimo di salvaguardia della
fauna selvatica. Il possesso di tale professionalità, che è provato
da una preventiva valutazione di idoneità espressa dall'INFS "organo
scientifico e tecnico di ricerca e consulenza non solo dello Stato,
ma anche delle regioni" (sentenza n. 4 del 2000), rappresenta infatti
la condizione minima perché sipossano considerare garantiti il
corretto utilizzo degli impianti, nonché la piena conoscenza delle
limitate specie di uccelli che possono costituire oggetto di cattura
per la cessione a fini di richiamo.
A questo riguardo deve pertanto ritenersi che il predetto art. 4,
comma 3, contenga, in ragione dei suoi criteri e delle sue finalità,
oltre che della sua collocazione nell'ambito della legge sulla
caccia, un principio fondamentale, che limita, ai sensi dell'art. 4
dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, la discrezionalità
del legislatore regionale, anche nell'esercizio della competenza
legislativa di tipo esclusivo, proprio perché è espressivo
dell'interesse nazionale all'uniforme disciplina di aspetti rilevanti
che ineriscono al livello minimo inderogabile di salvaguardia della
fauna selvatica.
Con tale principio contrasta pertanto la norma impugnata nelle
rispettive parti in cui riconosce l'abilitazione all'esercizio
dell'attività di cattura degli uccelli a fini di richiamo anche a
soggetti che non siano stati previamente valutati dall'INFS (comma
3), attribuendo loro addirittura un diritto di precedenza nel
rilascio della relativa autorizzazione (comma 1).
Ed invero, mentre si può giustificare, sul piano dei criteri di
efficienza organizzativo-funzionale, la parte della norma impugnata
che subordina l'abilitazione alla frequenza di specifici corsi
organizzati dalle amministrazioni provinciali d'intesa con l'INFS,
nonché al superamento del relativo esame finale, le cui modalità
attuative non precludono di per sé il preventivo potere valutativo
dell'INFS stesso, viceversa appare priva di ragionevole
giustificazione quella parte della medesima norma, che per altri
soggetti - cioè gli "ex uccellatori" - non prevede alcuna forma di
valutazione dello stesso Istituto. Il mero esercizio dell'attività
di cattura di uccelli, già svolto da questi soggetti in base ad
autorizzazioni rilasciate nella vigenza delle pregresse leggi
regionali n. 17 del 1969 e n. 39 del 1978, oltre tutto già
parzialmente censurate dalla Corte (sentenza n. 124 del 1990), che
non stabilivano sufficienti forme di controllo tecnico, non può
infatti garantire di per sé, in assenza di qualsiasi procedura
divalutazione di idoneità, tanto meno da parte dell'INFS, il
possesso di quelle conoscenze che, come già rilevato, costituiscono
il requisito necessario ed imprescindibile richiesto dalla norma
statale, proprio come strumento per assicurare che non venga leso il
nucleo minimo di tutela della fauna selvatica.
Ancora più irragionevole è infine la previsione legislativa che
tali soggetti abbiano addirittura un diritto di precedenza nella
concessione dell'autorizzazione alla cattura rispetto agli altri
soggetti regolarmente abilitati in conformità ai criteri vigenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina
dell'aucupio), limitatamente alla seconda parte del comma 1, in
riferimento alle parole: "con precedenza per i soggetti già titolari
di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata
ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978,
n. 39", ed al secondo periodo del comma 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte