Sentenza n. 211/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del r.d.
27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) promosso
con ordinanza emessa il 7 maggio 1982 dalla Corte di Appello di Milano
nel procedimento civile vertente tra Centro italiano di meccanografia e
Regione Lombardia ed altro iscritta al n. 607 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46
dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione del Centro italiano di meccanografia
e della Regione Lombardia nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
Uditi l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia e
l'Avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 7 maggio 1982 la Corte d'Appello di Milano
ha sollevato, in relazione all'art. 33 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 140 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
(testo unico delle leggi sanitarie) nella parte in cui subordina
l'istituzione delle scuole, abilitate a rilasciare licenza per
l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, ad una
autorizzazione amministrativa assolutamente discrezionale (in passato
del Ministro dell'Interno, oggi delle Regioni).
L'eccezione viene proposta nel corso di un procedimento civile
introdotto dal CIM (Centro Italiano di Meccanografia) - che ha
istituito una scuola con diversi corsi liberi di preparazione
tecnico-professionale, tra i quali quello di tecnici di laboratorio per
analisi cliniche-chimiche da inserire nel personale degli enti sanitari
- nei confronti della Regione Lombardia e dell'assessore regionale alla
Sanità dott. Vittorio Rivolta, per ottenere declaratoria di
legittimità di detti corsi, sia per quanto concerne gli attestati di
frequenza, sia in ordine alla idoneità degli attestati stessi
all'esercizio della professione di tecnico di laboratorio.
In primo grado il Tribunale di Milano (sent. n. 6723 del 29 maggio
1980) aveva distinto nella sua pronuncia tra attività di insegnamento
e validità legale degli attestati di frequenza per l'esercizio della
professione, dichiarando sotto il primo profilo la piena legittimità
dei corsi (con richiamo alla sentenza di questa Corte n. 36/1958, che
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, commi
primo, secondo e terzo, della legge 19 gennaio 1942, n. 86, prevedenti
la necessità dell'autorizzazione per l'istituzione di scuole e corsi
privati) e sotto il secondo profilo l'ostatività dell'art. 140 r.d.
n. 1265/1934 all'ammissibilità del riconoscimento legale degli
attestati di frequenza per l'esercizio della professione.
Avverso la precitata sentenza del Tribunale di Milano veniva
interposto appello da parte del CIM.
Nell'ordinanza di rinvio la Corte d'Appello milanese osserva che
affermare da un lato il principio di libertà di insegnamento e
dall'altro mantenerlo in una sfera puramente astratta, sottraendo ai
corsi di istruzione privata ogni funzione pratica ai fini
dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali, significa
negare ogni valore al principio stesso, in aperta violazione del
dettato costituzionale.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, in persona
del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Goffredo Grassani, prof. Umberto Pototschnig e Vitaliano Lorenzoni,
affermando in primo luogo l'inammissibilità della questione per
difetto di rilevanza, in quanto la Corte d'Appello non lamenta che per
rilasciare la licenza all'esercizio della professione di tecnico di
laboratorio le relative scuole debbano essere autorizzate dalla
competente autorità amministrativa, ma si duole invece che il potere
attribuito all'Amministrazione sia troppo discrezionale. Poiché,
viceversa, la domanda proposta dal CIM nel giudizio a quo è volta a
negare in radice la necessità dell'autorizzazione per le scuole che
vogliano rilasciare attestati abilitativi all'esercizio della
professione, la questione portata all'esame di questa Corte non avrebbe
- secondo la Regione - alcuna rilevanza nel giudizio stesso.
In secondo luogo la Regione Lombardia sostiene l'infondatezza della
questione, in quanto l'autorizzazione ex art. 140, di cui si contesta
l'eccessiva discrezionalità, non attiene alla apertura o
all'istituzione delle scuole - che rientrano nella sfera della libertà
d'insegnamento riconosciuta ai privati dall'art. 33 Cost. - bensì al
riconoscimento di queste scuole ai fini della validità o meno dei
titoli rilasciati. Ora tale riconoscimento, lungi dal ledere la
libertà d'insegnamento, risponde all'interesse generale di tutelare la
comunità circa la adeguata preparazione tecnica di chi intende
esercitare singole arti o professioni, cosicché ben si giustifica che
esso sia subordinato dalla legge alla verifica da parte della P.A.
dell'idoneità delle singole scuole a fornire la necessaria
preparazione. Tanto più tale esigenza è sentita in un settore come
quello sanitario, nel quale la Repubblica ha il preciso dovere
costituzionale di tutelare la salute dei cittadini.
Certamente - conclude la Regione - la potestà di autorizzazione
della P.A. di cui all'art. 140 deve conformarsi all'esigenza generale
del corretto uso della discrezionalità amministrativa. Ma siffatta
esigenza non pone problemi di costituzionalità delle leggi, ma solo di
legittimità dell'azione amministrativa, sulla quale è chiamato a
vigilare il giudice amministrativo, secondo i principi affermati dalla
consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (ved. da ultimo IV
Sez., 4 marzo 1980, n. 142).
3. - È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, osservando
il difetto di motivazione da parte del giudice a quo sulla rilevanza
della questione sollevata. Sotto un primo aspetto - tenuto conto che
l'attività di tecnico di laboratorio di analisi chimiche - cliniche
non è espressamente menzionata come arte ausiliaria delle professioni
sanitarie dall'art. 99 R.D. n. 1265/1934 e che non è stato emesso, ai
sensi dello stesso articolo, alcun provvedimento di riconoscimento di
detta attività - pare evidente che il giudizio sulla rilevanza avrebbe
richiesto un'adeguata indagine sulla effettiva ricomprensione della
fattispecie nella previsione dell'art. 140 dello stesso r.d.. Sotto
altro profilo, poiché lo stesso giudice a quo riconosce che il
principio della libertà d'insegnamento non esclude limitazioni
legislative e controlli amministrativi a tutela di altri interessi pure
garantiti a livello costituzionale, materia del contendere non era il
diritto soggettivo all'insegnamento, ma il modo dell'esercizio del
potere da parte della P.A.; il che avrebbe dovuto condurre la Corte
d'Appello di Milano a pronunciare il proprio difetto di giurisdizione,
con conseguente esclusione della rilevanza della questione in quella
sede.
Nel merito comunque - secondo l'Avvocatura - l'eccezione sarebbe
infondata. Il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle
professioni non rientra, infatti, nella sfera della libertà di
insegnamento, tanto è vero che lo stesso art. 33 Cost. prescrive
l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. La
richiamata sentenza di questa Corte n. 36/1958 ha sì dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, commi primo, secondo
e terzo della legge n. 86/1942 (autorizzazione per l'apertura di
istituti scolastici), ma non ha coinvolto anche gli artt. 6 e 8 della
stessa legge riguardanti il riconoscimento legale dei titoli scolastici
(alle quali norme si ricollega l'art. 140, pur nell'autonomia della
normativa in cui è inquadrato). Considerato in diritto :
1. - La norma impugnata (art. 140 del T.U. delle leggi sanitarie)
prescrive che "chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle
professioni sanitarie deve (...) essere munito di licenza, rilasciata
dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle
arti medesime" e che l'istituzione delle scuole sopra indicate "è
autorizzata con decreto (presidenziale) promosso dal Ministro
dell'interno di concerto con quello dell'educazione nazionale".
La questione sollevata davanti alla Corte è se detto articolo -
nella parte in cui subordina l'istituzione delle scuole, abilitate a
rilasciare licenza per l'esercizio di un'arte ausiliaria delle
professioni sanitarie, ad una autorizzazione amministrativa, senza che
siano delimitati né l'ambito né le modalità di esercizio di tale
potere autorizzativo - contrasti o meno con l'art. 33, terzo comma,
della Costituzione.
Dubita, infatti, il giudice a quo che tale disposizione violi il
principio della libertà d'insegnamento, limitandone in concreto
l'esercizio.
Anche ammettendo - argomenta l'ordinanza di rimessione - che possa
essere riconosciuto all'autorità amministrativa il potere di
intervento in materia di diritti costituzionalmente garantiti, al fine
di evitarne un esercizio dannoso e pericoloso (cfr. sentenza di questa
Corte n. 36 del 1958), l'impugnato art. 140 non definisce adeguatamente
i margini della discrezionalità amministrativa, come sarebbe
necessario per contenere l'attribuzione della potestà nei limiti
costituzionali.
2. - La questione, così posta, è inammissibile per difetto di
rilevanza.
Essa riguarda, infatti, una pretesa inadeguatezza della norma che,
nel disciplinare l'insegnamento delle arti sanitarie ausiliarie, non
determina con sufficiente chiarezza i presupposti o le condizioni
richieste per il rilascio della relativa autorizzazione.
Senonché la soluzione di tale questione non ha alcun nesso di
pregiudizialità con l'oggetto del giudizio a quo, quale è richiesto
dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che pone come condizione
tassativa per sollevare una questione incidentale di legittimità
costituzionale che il giudizio a quo non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale.
Nel caso di specie oggetto della domanda proposta dal CIM (Centro
italiano di meccanografia) nel procedimento a quo era che venisse
riconosciuto il suo pieno diritto a rilasciare attestati di
abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie.
Il CIM (Centro italiano di meccanografia), pertanto, non lamenta
che l'autorizzazione non gli sia stata concessa o che l'Amministrazione
abbia esorbitato dai suoi poteri nel rifiuto dell'autorizzazione
stessa, non avendola nemmeno richiesta, ma assume viceversa il suo
diritto a rilasciare attestati professionali validi per esercitare le
attività sanitarie oggetto dell'insegnamento impartito nei suoi corsi
senza alcuna licenza amministrativa, facendo discendere il diritto
preteso direttamente dall'art. 33 della Costituzione.
L'ordinanza di rimessione del giudice a quo lamenta viceversa che
il potere di rilascio dell'autorizzazione attribuito
all'Amministrazione sia troppo "discrezionale" e comunque non
sufficientemente "delimitato" dalla normativa impugnata.
L'eventuale accoglimento della questione da parte di questa Corte e
la conseguente pronuncia di incostituzionalità della norma per
eccessiva ampiezza del potere attribuito alla Pubblica Amministrazione
in nessun modo gioverebbe all'accoglimento della domanda ad opera del
giudice a quo, che, essendo diretta a disconoscere in toto il potere di
autorizzazione dell'Amministrazione, è del tutto indipendente rispetto
alla proposta questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 140 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi
sanitarie) sollevata in riferimento all'art. 33, terzo comma, della
Costituzione dalla Corte d'Appello di Milano con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte