Sentenza n. 211/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 130Costituzione
- art. 55legge 62/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, legge Regione Emilia-Romagna 28 agosto 1973 n. 31
(Partecipazione alle adunanze dei componenti dell'organo regionale di
controllo e loro indennità), in relazione all'art. 55 della legge 10
febbraio 1953 n. 62, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1977 dal
TAR per l'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Testa Claudio
contro l'Ente Ospedaliero "Ospedali di Bologna" ed altri, iscritta al
n. 474 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 340 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia- Romagna e di
Testa Claudio;
udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 24 marzo 1977 (n. 474 Reg. ord. 1977)
il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 agosto 1973 n. 31
(Partecipazione alle adunanze dei componenti dell'organo regionale di
controllo e loro indennità), in relazione all'art. 130 della
Costituzione "nella parte in cui consente la partecipazione alle
riunioni degli Organi Regionali di Controllo sugli atti degli Enti
Locali e degli Enti Ospedalieri (integrati ai sensi dell'art. 16 della
l. 12 febbraio 1968, n. 132), dei membri supplenti quando alla
riunione già partecipino i rispettivi membri effettivi".
L'ordinanza risulta emessa nel corso dei giudizi riuniti n.
849/75, n. 1338/75, n. 838/76 instaurati con distinti ricorsi da Testa
Claudio contro l'Ente ospedaliero "Ospedali di Bologna" ed altri.
Emerge da essa che il ricorrente, aiuto incaricato della Divisione
di Neurochirurgia dell'Ospedale Maggiore "G. A. Pizzardi-Bellaria" di
Bologna, nel corso degli anni 1974-1976 è stato oggetto di numerose
deliberazioni dell'Amministrazione ospedaliera, vertenti tutte, con
svariate soluzioni, sulla esatta qualificazione giuridica del rapporto
tra il Testa e l'Ente ospedaliero in relazione alla situazione di fatto
venutasi a creare con la morte del primario della Divisione di
Neurochirurgia e, sostiene il ricorrente, con la conseguente assunzione
da parte del Testa di maggiori responsabilità all'interno della
Divisione.
Il giudizio nel corso del quale l'ordinanza di rimessione è stata
emessa verte sull'impugnazione da parte del Testa di quasi tutte le
suddette deliberazioni dell'Amministrazione ospedaliera e dei
rispettivi atti di controllo del Comitato regionale.
Tra i vari motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati
veniva dedotto, nei ricorsi nn. 1338/75 e 838/76, il vizio di
costituzione dell'organo di controllo risultando dagli atti la
partecipazione alla riunione di un numero di persone superiore ai sei
componenti, in assunta violazione degli artt. 55, terzo comma, della l.
10 febbraio 1953 n. 62 e 16 della l. 12 febbraio 1968 n. 132.
Il collegio rimettente, dall'esame di tale censura di carattere
formale avente precedenza rispetto agli altri motivi fatti valere, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale della norma di legge regionale di cui
all'art. 1, comma secondo, l. reg. Emilia-Romagna 28 agosto 1973 n.
31, che consente la partecipazione alle riunioni dell'organo regionale
di controllo sugli atti degli enti locali ed ospedalieri dei componenti
supplenti anche in presenza dei rispettivi componenti effettivi,
prevedendosi dalla legge (statale) 10 febbraio 1953 n. 62, art. 55,
terzo comma, che "i supplenti intervengono alle sedute in caso di
impedimento dei rispettivi membri effettivi".
Il Tribunale amministrativo, confermando il rilievo del ricorrente
circa la partecipazione alla seduta del 24 ottobre 1975 del Co.re.co.
di un numero di componenti (effettivi e supplenti) superiore al numero
di sei, fissato dal combinato disposto degli artt. 55 l. 62/1953 e 16
l. 132/1968, ha ritenuto che la norma di legge regionale, violando la
normativa statale, non si limita a disciplinare (contrariamente a
quanto appare dal titolo) "la partecipazione dei membri supplenti alla
seduta del Comitato di Controllo ma sostanzialmente viene a modificare
la composizione dell'Organo, se non quanto alla votazione, per la
discussione degli argomenti all'ordine del giorno".
Trattandosi quindi di una "sostanziale innovazione" introdotta da
una legge regionale in una materia che l'art. 130 della Costituzione,
nello stabilire che il controllo sugli atti degli Enti locali è
affidato ad un organo della Regione "costituito nei modi stabiliti da
legge della Repubblica", riserva alla legislazione statale, il giudice
rimettente ritiene sospetta di incostituzionalità, per contrasto con
l'art. 130 Cost., la suddetta norma regionale (art. 1, secondo comma,
l. reg. Emilia-Romagna 28 agosto 1973, n. 31), nella parte in cui
consente appunto la partecipazione alle riunioni degli organi regionali
di controllo sugli atti degli Enti locali dei componenti supplenti,
quando già siano presenti alla riunione i rispettivi componenti
effettivi.
2. - Davanti a questa Corte si è costituito il dott. Testa Claudio
che si è associato ai dubbi di illegittimità costituzionale espressi
dal giudice a quo.
La norma denunciata, oltre a modificare la composizione dell'organo
così come disciplinata dal legislatore statale cui è riservato tale
potere ex art. 130 Cost., non sarebbe idonea a garantire "l'esigenza
primaria della certezza e della costanza della composizione dell'organo
di controllo" non prevedendo da chi e in che modo dovrebbero accertarsi
i casi (peraltro non specificati) per la convocazione dei membri
supplenti.
3. - È inoltre intervenuta in giudizio la Regione Emilia-Romagna
sostenendo, intanto, che la questione di costituzionalità sollevata
sarebbe inammissibile in quanto prospettata fuori dalle ipotesi di cui
sia all'art. 127 Cost. che all'art. 39 l. 11 marzo 1953 n. 87.
Nel merito la Regione ha osservato che non si sarebbe verificata
"alcuna lesione alla sfera di competenze riservate allo Stato" avendo,
la norma denunciata, previsto l'intervento, senza peraltro diritto al
voto, dei componenti supplenti "allorquando gli stessi siano convocati
(come nel caso che ci occupa) per l'esame di questioni procedurali o di
ordine generale ovvero quando il numero o la complessità degli affari
in discussione ne richiedano la partecipazione, a discrezione del
Presidente dell'Organo".
Comunque, la norma denunciata non modificherebbe la composizione
dell'organo di controllo così come prevista dalla legge (statale), in
quanto la partecipazione alle sedute dei membri supplenti sarebbe
prevista "sotto il profilo meramente e dichiaratamente consultivo, sia
per un migliore approfondimento degli argomenti da trattare sia per
parare qualsiasi eventualità imprevista che potesse comunque colpire i
suoi membri effettivi".
Nessuna rivendicazione o usurpazione di materia riservata alla
legislazione statale, quindi, da parte della norma impugnata.
Viene infine richiamata, quanto alla partecipazione in genere di
membri supplenti ad adunanze collegiali, la circostanza relativa alla
partecipazione alle suddette sedute, senza diritto di voto, dei
referendari della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, così come
anche nelle "Adunanze Plenarie e Generali e del pari nelle Commissioni
Speciali". Considerato in diritto :
1. - L'art. 1, comma secondo, legge 28 agosto 1973, n. 31 della
Regione Emilia-Romagna stabilisce che i membri supplenti del Comitato e
delle Sezioni di controllo, di cui agli artt. 55 e 56 della legge 10
febbraio 1953 n. 62, oltre che intervenire pleno jure alle sedute in
caso di impedimento dei rispettivi componenti effettivi, sono convocati
- senza diritto di voto - per l'esame di questioni procedurali o
d'ordine generale, ovvero quando il numero o la complessità degli
affari in discussione ne richiedano la partecipazione.
Secondo il giudice rimettente la disposizione contrasterebbe con
l'art. 130 Cost., esplicitante che l'organo regionale di controllo è
costituito, anche nelle sue forme decentrate, "nei modi stabiliti da
legge della Repubblica", normazione ordinaria, quest'ultima, che -
peraltro - non contempla, in positivo, ipotesi siffatte.
2. - All'ammissibilità della controversia si oppone, intanto, in
radice la Regione interessata con l'affermare che la legge di cui si
discute non è stata a suo tempo impugnata in via principale, secondo
il procedimento dell'art. 127, ultimo comma.
Ma la tesi non ha pregio. È bastevole ricordare, a tale proposito,
che la competenza della Corte a conoscere della ' questione di
legittimità ' delle leggi regionali in via principale deve intendersi
quale specificazione di quella generale prevista dall'art. 134
(sentenza 27 febbraio 1957, n. 38); pertanto, il non essere stato
promosso dal Governo della Repubblica il prescritto procedimento non
comporta alcuna preclusione per richieste di verifica, in via
incidentale, ad opera di qualunque giudice (ordinanza 12 febbraio 1976,
n. 38).
Al puntuale esame di merito rimane assolutamente estranea,
altresì, l'oggettiva circostanza - così sempre in adverso la Regione
- del non essere stato attivato, all'incontro, un ipotetico conflitto
di attribuzione, ai sensi dell'art. 39, legge 11 marzo 1953 n. 87.
3.1 - La questione, tuttavia, non è fondata.
Per vero, la costituzione e la relativa composizione dell'organo (o
degli organi) di controllo di cui trattasi sono riservate alla legge
statale. Ciò consegue alla letterale evidenza del precetto racchiuso
nell'art. 130 ed è postulato - nella sua valida più riposta essenza -
dalla esigenza di uniformità nell'attuazione del controllo, specie se
generale di legittimità, realizzabile mediante una identità di
costituzione delle strutture, cui sia poi demandato esercitarlo.
Il che risponde ad un interesse, generale appunto, tipica essendo,
nello Stato di diritto, la connotazione unitaria del controllo, che si
oggettivizza nell'osservanza di quel principio di legalità, di cui il
controllo medesimo è una delle sintomatiche manifestazioni e che
costituisce una costante dell'ordinamento pur nell'avvertito pluralismo
delle molteplici specifiche situazioni.
3.2 - Peraltro, in adempimento del diverso, ma connesso strumentale
principio del buon andamento dell'organo, chiamato indubbiamente ad
esplicitare relazioni esterne, sussistono, caratterizzate da più
flessibili ma non per questo meno necessarie esigenze di funzionalità,
una serie di strutturazioni e di relazioni organizzatorie interne, le
quali non possono non essere ricondotte, poiché di opportuno
adattamento in loco, alla specifica competenza regionale di
regolamentazione, nel quadro dei riferimenti agli artt. 117, primo
comma, e 123 Cost..
Così circoscritti e delineati gli scopi di logica
complementarità che assistono le proiezioni organizzatorie
dell'organo de quo, resta bastevolmente ovvio considerare come non
sussista alcun antitetico o ripetitivo parallelismo con l'attività,
diretta ed esterna giova ripetere, del controllo, alla quale la Corte
ha già avuto modo di porgere attenzione (tra le altre, sentenza n. 40
del 24 febbraio 1972), ma su cui sarebbe qui, perciò, praeter rem
loqui.
4. - Orbene, quanto sopra enunciato sul piano dei principi si è
puntualmente verificato con la fattispecie normativa che interessa; ed
in ossequio a questa, nel caso concreto dedotto, giusta verbale della
relativa seduta (24 ottobre 1975 n. 139) in atti di causa.
La convocazione dei supplenti è stata contemplata, infatti, dalla
norma senza incidenza sul quorum strutturale dei votanti, e perciò
senza confliggenza con l'intervento propriamente tecnico, con voto
cioè, previsto sempre in capo ai supplenti dalla legge 10 febbraio
1953 n. 62 per il caso di impedimento dei singoli membri effettivi. E
tutto ciò nel ragionato senso di una opportuna regola di conoscenza da
parte dell'intero collegio di controllo - per gli indirizzi da trarne -
degli affari specie i più complessi, prospettati e, presumibilmente,
in consimili termini prospettabili in futuro.
Tanto, poi, è in aderenza con una non infrequente prassi, intesa
ai fini che si sono esaminati, e che si ritrova, talvolta, in apposite
normazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge Regione Emilia-Romagna 28
agosto 1973, n. 31 (Partecipazione alle adunanze dei componenti
dell'organo regionale di controllo e loro indennità), sollevata, in
relazione all'art. 130 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale
per l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte