Sentenza n. 211/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 599/1973
- art. 19d.P.R. 599/1973
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 19d.P.R. 597/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.P.R.
29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta
locale sui redditi) in relazione agli artt. 19 n. 5 e 49, terzo
comma, lett. b, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi
con le ordinanze emesse il 25 giugno 1979 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Milano nei procedimenti vertenti tra
l'Amministrazione delle finanze dello Stato e la società A.A.F.
International e Signode Corporation, iscritte ai nn. 430 e 462 del
registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 16 luglio 1980 e n. 235 del 27 agosto 1980;
Visti nell'udienza pubblica del 14 aprile 1987 il Giudice relatore
Francesco Saja;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza del 24 giugno 1977 la Commissione tributaria di
primo grado di Milano accoglieva il ricorso proposto
dall'Amministrazione delle finanze dello Stato contro la A.A.F.
International società con sede principale negli USA e priva di
stabile organizzazione in Italia, e inteso ad ottenere il rimborso di
una somma pagata per Ilor su redditi da royalties (altrimenti dette
"redevances") conseguiti in Italia nel 1974.
La Commissione di secondo grado, adi'ta per appello, con ordinanza
del 25 giugno 1979 (reg. ord. n. 430 del 1980) sollevava, per
contrasto con gli artt. 3, 53 e 77 (recte; 76) Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n.
599 in relazione agli artt. 19 e 49, terzo comma, lett. b, d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597.
La Commissione osservava che l'impugnato art. 3 d.P.R. n. 599/1973
definiva come "prodotti nel territorio dello Stato", ai fini
dell'Ilor, "i redditi indicati nell'art. 19 d.P.R. n. 597/1973"
(concernente l'Irpef). Questo art. 19 assoggettava ad imposta
soltanto i redditi di impresa, derivanti da attività qui esercitate
"mediante stabile organizzazione" (n. 5) mentre il successivo art. 49
concerneva i soli redditi di lavoro autonomo derivanti
dall'utilizzazione di beni immateriali.
Il complesso di queste disposizioni portava ad escludere - ma la
commissione rimettente osservava che questo punto era controverso in
giurisprudenza - che fossero assoggettabili ad Ilor i redditi da
"royalties" percepiti in Italia da imprese o società straniere qui
prive di stabile organizzazione.
La esclusione sembrava però determinare un ingiustificato
trattamento di favore per le suddette imprese o società, pur in
presenza di indici rivelatori della loro capacità contributiva,
rispetto alle persone fisiche residenti all'estero (artt. 3 e 53
Cost.). Inoltre, l'art. 4 n. 2 l. 9 ottobre 1971 n. 825, in base alla
cui delega erano stati emessi i d.P.R. n. 597 e 599 del 1973,
prevedeva dover essere applicata l'Ilor agli enti o alle
organizzazioni prive di personalità giuridica, con o senza una
stabile organizzazione nel territorio italiano. Ciò induceva a
ritenere che la norma impugnata contrastasse anche con l'art. 76
Cost. per eccesso di delega.
2. - Le stesse questioni venivano sollevate dalla medesima
Commissione tributaria con ordinanza emessa in pari data su ricorso
dell'Amministrazione delle finanze contro la società statunitense
Signode Corporation (reg. ord. n. 462 del 1980).
3. - In entrambi i giudizi interveniva la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la quale, al fine di sostenere la non fondatezza delle
questioni, respingeva l'interpretazione della norma impugnata, data
dai giudici rimettenti. Secondo l'interveniente, infatti, i redditi
conseguiti da società straniere non aventi stabile organizzazione in
Italia rilevavano fiscalmente non quali redditi d'impresa, appunto
per l'inesistenza di un'"impresa" sul territorio nazionale, bensì,
per fictio iuris, quali redditi di lavoro autonomo: ne conseguiva la
loro tassabilità ai sensi degli artt. 19 n. 4 e 49 lett. b d.P.R. n.
597/1973.
La Presidenza del Consiglio precisava che, trattandosi nei casi di
specie di società statunitensi, l'Irpeg era esclusa dall'art. VIII
della convenzione del 1955, resa esecutiva con l. 15 luglio 1956 n.
943 e dal successivo scambio di note del 1974, reso esecutivo con l.
6 aprile 1977 n. 233; restava però salva l'Ilor.
In conclusione, secondo l'interveniente la tassabilità delle
"royalties" in discorso faceva venire meno il presupposto stesso
delle questioni di costituzionalità.
In prossimità dell'udienza, tuttavia, essa depositava una memoria
in cui riconosceva che secondo la più recente giurisprudenza, anche
delle Sezioni unite civili della Cassazione, i redditi in questione
dovevano ritenersi non tassabili; essa tuttavia insisteva nel
chiedere la dichiarazione di non fondatezza delle questioni. Considerato in diritto
1. - Con le due ordinanze in epigrafe la Commissione tributaria di
secondo grado di Milano sottopone alla Corte due questioni di analogo
contenuto, concernenti l'assoggettamento all'Ilor dei redditi
appresso specificati; i relativi giudizi vanno quindi riuniti per
essere decisi con unica sentenza.
2. - Il giudice a quo premette che in base alla normativa
applicabile (combinato disposto degli artt. 3 d.P.R. 29 settembre
1973 n. 599, relativo all'imposta locale sui redditi, e 19 n. 5
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, concernente l'imposta sul reddito
delle persone fisiche) non sono soggetti all'Ilor i redditi di
impresa, ai quali egli riconduce quelli in esame, derivanti da
attività esercitate nel territorio italiano da soggetti (stranieri)
privi nel medesimo territorio di stabile organizzazione. L'ordinanza
di rimessione indica anche, senza motivare, l'art. 49 cit. d.P.R. n.
597 del 1973, relativo ai redditi di lavoro autonomo, ma tale
disposizione è chiaramente estranea alla censura formulata,
trattandosi nella specie, secondo la stessa ordinanza e in contrasto
con la tesi dell'Avvocatura, di redditi di impresa.
Ciò premesso, il detto giudice sospetta di illegittimità
costituzionale detta normativa sotto duplice profilo. Precisamente
dubita che essa contrasti:
1) con l'art. 76 Cost., in quanto la disposizione dell'art. 4 n.
2 della legge-delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825,
in base alla quale sono stati emessi i citt. d.P.R. n. 597 e 599 del
1973, prevede, a suo avviso, che l'Ilor sia applicata agli enti
stranieri ancorché privi di stabile organizzazione nel territorio
italiano;
2) con gli artt. 3 e 53 Cost., perché, sempre ad avviso del
giudice rimettente, la normativa impugnata, con l'esonero in
discorso, riserva un ingiustificato trattamento di favore alle dette
imprese, pur in presenza di indici rivelatori della loro capacità
contributiva.
3. - La Presidenza del Consiglio ha eccepito nell'atto di
intervento l'inesattezza dell'interpretazione adottata dal giudice a
quo, deducendo che i redditi suindicati, consistenti in compensi
corrisposti per l'utilizzazione di marchi di fabbrica - e quindi
compresi nella più ampia categoria delle royalties o redevances non
costituiscono redditi di impresa bensì, come già si è accennato,
redditi di lavoro autonomo, come tali tassabili a norma del cit. art.
49 d.P.R.
n. 597 del 1973, indipendentemente dall'esistenza di una stabile
organizzazione in Italia.
Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, però,
l'Avvocatura dello Stato ha preso atto della giurisprudenza ordinaria
e tributaria ormai pacifica, secondo cui i detti compensi
costituiscono redditi di impresa e perciò, in difetto di una stabile
organizzazione in Italia, non sono soggetti all'Ilor; essa ha
pertanto abbandonato la tesi prima sostenuta, pur sempre affermando
la non fondatezza, sotto altro profilo, delle proposte questioni e
così accettando l'intuitiva conseguenza per cui, restando ferma la
disciplina vigente, risulterà priva di fondamento la pretesa
sostanziale fatta valere dall'Amministrazione finanziaria.
4. - Prima di entrare nel merito, deve la Corte formulare due
precisazioni di carattere preliminare.
Anzitutto, sul rapporto tributario in esame non incide la
nazionalità statunitense delle due società contribuenti.
Invero, la Convenzione conclusa a Washington il 30 marzo 1955 tra
l'Italia e gli Stati Uniti d'America (per la cui
ratifica ed esecuzione è intervenuta la l. 19 luglio 1956 n. 943),
intesa ad evitare le doppie imposizioni e a prevenire le
evasioni fiscali, non concerneva, com'è pacifico, le imposte locali
sui redditi, alle quali perciò era applicabile la legislazione
interna di ciascuno degli Stati contraenti. Mentre la successiva
convenzione conclusa a Roma il 17 aprile 1984, la cui ratifica è
stata autorizzata con legge 11 dicembre 1985 n. 763 e che comprende
anche le imposte locali, è entrata in vigore il successivo 30
dicembre e si applica, secondo l'art. 28, secondo comma, ai tributi
futuri, non essendo perciò riferibile alla fattispecie considerata
nei giudizi a quibus, in cui si controverte di imposte afferenti
all'anno 1974.
5. - Va osservato poi che, successivamente alle due ordinanze di
rimessione in oggetto, è stato emanato il d.P.R. 30 dicembre 1980 n.
897, il quale, nell'art. 31, ha apportato varie modifiche all'art. 19
d.P.R. n. 597 del 1973, relativo, come si è detto, all'applicazione
dell'Ilor ai redditi di impresa. Tale disposizione stabilisce, per
quanto qui interessa, che sono soggetti all'imposta suddetta, anche
in assenza di stabile organizzazione, i compensi comunque corrisposti
nel territorio dello Stato per l'utilizzazione di marchi di fabbrica
e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e
simili nonché per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili.
Senonché l'art. 45, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 897/1980,
dispone che la detta modifica avrà effetto dal 1° gennaio 1982,
sicché essa non si applica ai rapporti tributari anteriori, e quindi
non incide su quelli in esame, relativi a compensi per
l'utilizzazione di marchi di fabbrica percepiti nel 1974.
6. - Nel merito le due questioni non sono fondate.
Come già accennato, la giurisprudenza ordinaria, ivi compresa
quella delle Sezioni Unite della Cassazione, considera le royalties o
redevances quali redditi non già di lavoro autonomo ma di impresa;
d'altro canto, tutti i redditi di questo tipo, realizzati da enti non
aventi in Italia una stabile organizzazione, si consideravano, prima
delle modificazioni apportate con il richiamato d.P.R. n. 897 del
1980, realizzati fuori dal territorio italiano (art. 19 n. 5 cit.
d.P.R. n. 597 del 1973 in relazione all'art. 3 cit. d.P.R. n. 599 del
1973); da ciò, e per effetto del carattere territoriale dell'Ilor,
derivava la non assoggettabilità al tributo di tutti i redditi di
impresa percepiti dai soggetti testé indicati.
Su tale presupposto il giudice a quo con la prima questione
ritiene, con riferimento all'art. 4 n. 2 della legge n. 825 del 1971,
che il legislatore delegato, in violazione dell'art. 76 della
Costituzione, avrebbe arbitrariamente escluso la tassazione dei
redditi suddetti.Ma è da osservare che il cit. art. 4 n. 2 non
contiene affatto, neanche implicitamente, la definizione di reddito
prodotto nel territorio nazionale, poiché esso enuncia soltanto dei
criteri di tassazione per i redditi prodotti in Italia.
Fuor di proposito, pertanto, le due ordinanze di rimessione hanno
ritenuto di potersi riferire - in maniera peraltro assiomatica - alla
suddetta norma della legge delega, sicché risulta di tutta evidenza
come la prima questione sia priva di giuridico fondamento.
7. - Rispetto alla seconda censura, osserva la Corte che
l'utilizzazione in Italia dei beni (anche immateriali) appartenenti
ad un ente straniero privo nel nostro territorio di una stabile
organizzazione non può che collegarsi, proprio per tale mancanza, al
potere di direzione e di amministrazione esercitato nella sede
(estera) dagli organi centrali dell'ente medesimo. In tale situazione
non può certamente considerarsi arbitrario e irrazionale lo scopo,
perseguito dal legislatore, di incoraggiare le imprese straniere ad
operare in Italia, al fine di agevolare un mercato interno non
adeguatamente sviluppato. Non è, di conseguenza, censurabile la
scelta dello strumento a tal fine adottato ossia, con riferimento
alla fattispecie qui in esame, la normativa che considera il reddito
in questione come prodotto nel luogo in cui si trovano i beni
amministrati e l'impresa viene gestita (ossia all'estero), e lo
esonera pertanto dall'imposizione tributaria italiana. Naturalmente
la ponderazione delle diverse esigenze da soddisfare può portare il
legislatore ad opposte determinazioni ed è significativo in
proposito il già richiamato d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897, il quale
ha lasciato ferma la regola generale della precedente disciplina
(artt. 3 d.P.R. n. 599 del 1973 e 19 n. 5 d.P.R. n. 597 del 1973), ma
vi ha introdotto una deroga limitata ai redditi specificati nell'art.
31, secondo comma, n. 9, comprendente principalmente le royalties o
redevances: deroga dovuta all'andamento del mercato internazionale
del settore, divenuto fortemente competitivo, per cui la precedente
disciplina di esonero delle imprese straniere si rivelava ormai
eccessivamente dannosa per i nostri operatori economici. E merita di
essere notata la cautela con cui in proposito ha agito il legislatore
stesso, il quale ha disposto una lunga vacatio della nuova normativa
(il cit. art. 31 si applica, secondo l'art. 45 dello stesso d.P.R., a
decorrere dal 1° gennaio 1982), all'evidente scopo di non apportare
bruschi mutamenti alle pratiche del commercio estero e di porre, per
contro, gli operatori stranieri in grado di acquisire tempestivamente
la conoscenza delle norme sopravvenute, onde potersi consapevolmente
orientare.
Deve perciò dirsi, in conclusione, che entrambe le questioni non
sono fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, che rinvia agli artt. 19
n. 5 e 49, terzo comma, lett. b, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Milano con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte