Sentenza n. 211/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 8legge 890/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice
di procedura penale, in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento
penale a carico di Kaserer karl, iscritta al n. 754 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bolzano, nel procedimento penale a carico di Kaserer Karl, rilevato
che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare
era avvenuta a mezzo posta nelle forme di cui all'art. 8, secondo
comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, mediante spedizione al
destinatario assente di avviso di giacenza del plico presso l'ufficio
postale, e con restituzione all'ufficiale giudiziario dell'atto,
perché non ritirato nel termine di dieci giorni, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 23 ottobre 1990, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3
della Costituzione, dell'art. 170 del nuovo codice di procedura
penale in relazione al suindicato art. 8, nella parte in cui
considerano avvenuta la notifica a mezzo posta a carico della persona
non rinvenuta nella propria abitazione, dopo compiuta la giacenza
della raccomandata presso gli uffici postali;
Siffatta disciplina, ad avviso del giudice a quo, sarebbe lesiva
del diritto di difesa del cittadino, poiché l'affissione o la
spedizione dell'avviso non danno alcuna garanzia che la giacenza
della raccomandata sia portata a conoscenza del destinatario, il
quale, comunque, non ha l'obbligo di ricevere la corrispondenza
inviatagli, né di rientrare presso il proprio domicilio almeno ogni
dieci giorni;
Essendo poi rimessa all'arbitrio dell'ufficiale giudiziario la
scelta del modo di notifica, a mezzo posta o nelle forme ordinarie,
sussisterebbe, secondo il giudice a quo, disparità di trattamento in
danno dei destinatari delle notificazioni a mezzo posta, apparendo
più garantiti i destinatari di notificazioni ordinarie
dall'attività di informazione e ricerca che deve essere svolta
dall'ufficiale giudiziario;
Non vi è stata costituzione di parti né è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - È sollevata innanzi a questa Corte questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3
della Costituzione, dell'art. 170, primo comma, del vigente codice di
procedura penale, secondo il quale "Le notificazioni possono essere
eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti
dalle relative norme speciali", in relazione all'art. 8 della legge
20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), nella parte in cui tale seconda disposizione, nel caso
di temporanea assenza del destinatario, considera avvenuta la
notifica a mezzo posta per effetto dell'affissione di un avviso
(secondo comma), del deposito del piego presso l'ufficio postale
(terzo comma), e del mancato ritiro entro dieci giorni (quarto
comma).
Ad avviso del giudice a quo, la suindicata disciplina (che nel
caso ha trovato applicazione per la notifica del decreto di
fissazione dell'udienza preliminare all'imputato, non comparso
all'udienza medesima) sarebbe lesiva:
a) del diritto di difesa del cittadino non garantito dalla
"finzione di conoscenza" connessa alle menzionate operazioni, poiché
egli può non essere raggiunto, per fortuite eventualità,
dall'avviso, e non ha comunque alcun onere di diligenza né nel senso
di esser presente nel proprio domicilio con periodicità tale da
poter ricevere l'avviso, né nel senso di ritirare presso l'ufficio
postale il piego raccomandato, contenente l'atto oggetto di
notificazione cui l'avviso si riferisce, piego di cui egli ignora il
contenuto;
b) del principio di eguaglianza, apparendo sfavoriti i
destinatari delle notificazioni a mezzo posta rispetto a quelli delle
notificazioni compiute personalmente ad opera dell'ufficiale
giudiziario in considerazione delle maggiori garanzie che
quest'ultima assicura.
2. - La questione non è fondata.
Va anzitutto rilevato che, diversamente da quanto ritiene il
giudice a quo, nella materia penale non vi è una assoluta
incompatibilità delle presunzioni legali di conoscenza con le
garanzie di difesa.
La giurisprudenza di questa Corte, formatasi in ordine al codice
ora abrogato, è stata invero costante nel ritenere rispettate le
suindicate garanzie anche nel caso di forme di notificazioni che non
assicurano la conoscenza "reale", in quanto non raggiungono
direttamente la persona dell'imputato, ma soltanto una conoscenza
"legale", cioè fondata su presunzioni, purché queste siano
rispondenti a criteri tali da realizzare una elevata probabilità di
conoscenza effettiva (sentt. n. 181 del 1980 e n. 170 del 1976), dal
momento che lo scopo della notificazione è quello di portare il
contenuto dell'atto nella sfera di conoscibilità dell'interessato
(sentt. n. 77 del 1972 e n. 170 del 1976). La qual cosa vale, poi,
non solo per la notificazione a mezzo posta, ma anche per la maggior
parte delle altre forme di notificazione (senz'altro per quelle che
si attuano in modo diverso dalla consegna dell'atto alla persona).
Non è, poi, accettabile la totale negazione, postulata dal
giudice a quo, di un onere di diligenza a carico del destinatario di
notificazioni.
In un sistema in cui, come si vedrà fra poco, le garanzie di
difesa del detto destinatario sono particolarmente accentuate per
quel che riguarda la notificazione degli atti aventi rilevanza
centrale nel processo, e in cui, su un piano generale, le posizioni
dell'accusa e della difesa sono tendenzialmente equiparate, non si
prescinde - né ciò contrasta con coerenza e con un corretto
bilanciamento dei valori in gioco - da un'esigenza di cooperazione da
parte del destinatario stesso (cfr. Relazione al progetto
preliminare, p. 52).
Di ciò costituisce significativa espressione la previsione
dell'invito diretto all'imputato (o all'indagato) - in occasione del
suo primo contatto con il giudice, o con il pubblico ministero, o con
la polizia giudiziaria, ovvero in occasione dell'invio
dell'informazione di garanzia o della prima notificazione disposta
dall'autorità giudiziaria -, a dichiarare o eleggere domicilio per
le notificazioni, e del conseguente suo obbligo di comunicare ogni
mutamento del domicilio dichiarato o eletto: salva, in caso di
inottemperanza o di inesatta ottemperanza, l'effettuazione delle
notificazioni mediante consegna al difensore nel primo caso, e nello
stesso luogo della informazione o della prima notificazione nel
secondo caso (art. 161 codice di procedura penale, nel testo
risultante dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12). Ed è
ovvio, poi, che l'onere di diligenza e di cooperazione si specifica
quando il destinatario degli atti sia stato reso avvertito, a seguito
dei suindicati contatti o precedenti notificazioni (soprattutto se
eseguite personalmente) o informazioni, della esistenza di indagini
preliminari che lo riguardano.
Ma ciò non è ignorato neppure dalla normativa concernente la
notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare -
che qui viene particolarmente in esame - e del decreto di citazione a
giudizio. Normativa, desumibile dal combinato disposto degli artt.
485 e 420, quarto comma, del codice di procedura penale, dalla quale
risulta che - pur accentuandosi le garanzie di difesa in vista, per
quanto possibile, della conoscenza effettiva dell'atto notificato
mediante la rinnovazione di una notificazione pur formalmente
regolare - l'operatività del rimedio è correlata alla valutazione
del comportamento (assenza di colpa) del notificando.
In ogni caso, al fine di verificare la idoneità del sistema della
notificazione a mezzo posta ad apprestare adeguate garanzie di
conoscibilità dell'atto notificato da parte del notificando, è
decisivo osservare che le norme impugnate vanno coordinate proprio
con quelle ora indicate, concernenti la notificazione del decreto di
fissazione dell'udienza preliminare (della quale notificazione qui si
tratta) e del decreto di citazione a giudizio - e cioè di atti che
assumono rilievo centrale ai fini della garanzia del diritto di
difesa dell'imputato in vista della costituzione del rapporto
processuale - norme le quali dispongono che, nel caso di mancata
presentazione all'udienza dell'imputato, il giudice, anche d'ufficio,
dispone - cioè "deve disporre" - la rinnovazione della citazione,
quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia
avuto conoscenza (senza sua colpa).
L'esercizio di tale potere-dovere (della cui attribuzione il
giudice a quo non ha tenuto alcun conto) presuppone che sia provata,
o che appaia, secondo la libera valutazione del giudice, anche
soltanto probabile, la mancata conoscenza effettiva della citazione
da parte dell'imputato nonostante la regolarità formale della
notificazione (artt. 485 e 420, quarto comma). Ora è chiaro che la
mancata conoscenza effettiva non può non ritenersi altamente
probabile - ed anzi addirittura provata - quando, come avviene nella
ipotesi in argomento, per effetto dell'applicazione dei commi terzo e
quarto dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 (a norma dei quali,
trascorso un certo termine dalla data in cui il piego è stato
depositato nell'ufficio postale, senza che il destinatario o un suo
incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito
in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente
con l'indicazione "non ritirato"), il giudice è messo in grado di
constatare che il destinatario non ha preso visione dell'atto
notificato.
In siffatto quadro complessivo, le garanzie di difesa
dell'imputato appaiono quindi adeguatamente assicurate. Tanto più
che il giudice, nell'esercizio del potere-dovere di disporre la
rinnovazione della notificazione, tenuto conto della inidoneità,
palesatasi nel caso concreto, (eventualmente anche in relazione a
particolari circostanze, come attività professionali o situazioni
personali del notificando) della notificazione a mezzo posta a
rendere possibile l'effettiva conoscenza dell'atto notificato, ben
potrà ordinare - come prevede l'art. 1, primo comma, della legge n.
890 del 1982 - che la nuova notificazione sia effettuata
personalmente ad opera dell'ufficiale giudiziario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione,
dell'art. 170 del codice di procedura penale in relazione all'art. 8
della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione
di atti giudiziari), sollevata dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente e redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte