Sentenza n. 211/1992
Altra decisione · depositata il 11/05/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
notificato il 18 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il 20
dicembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 luglio 1991, n.
199 (Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nelle materie di competenza della Direzione Generale del Personale e
degli Affari Generali e Amministrativi. Concessione di sussidi, premi
ed assegni a scuole, Enti ed Istituti Culturali nelle zone di confine
delle regioni a statuto speciale), iscritto al n. 47 del registro
conflitti 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 20 dicembre 1991, la Provincia
autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, per il regolamento di competenza in relazione
al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 luglio 1991, n.
199 (Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nelle materie di competenza della Direzione Generale del Personale e
degli Affari Generali e Amministrativi. Concessione di sussidi, premi
ed assegni a scuole, Enti ed Istituti Culturali nelle zone di confine
delle regioni a statuto speciale).
Secondo la ricorrente, il decreto contrasterebbe con le norme
costituzionali che riconoscono parità di diritti ai cittadini della
Regione e violerebbe competenze ed autonomia finanziaria della
Provincia autonoma di Bolzano, cui spetterebbe, in maniera esclusiva,
di concedere sussidi, premi ed assegni nelle materie indicate e,
quindi, disciplinarne autonomamente le modalità di erogazione.
Risulterebbero pertanto violati gli artt. 2; 4; 8, primo comma,
numero 4 e numero 29; 9, primo comma, numero 2 e numero 11; 15,
ultimo comma; 16, primo comma; 19; 50, quarto comma; 84, secondo
comma; 99 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di
attuazione (dd.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; 1° novembre 1973, n.
691; 28 marzo 1975, n. 475, e 10 febbraio 1983, n. 89), nonché
l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e l'art. 3 della
Costituzione.
Nel titolo e nel preambolo del decreto si dice che esso è stato
emanato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241, ma il richiamo non sarebbe, secondo la Provincia, pertinente e,
in particolare, l'art. 12 di essa non prevederebbe affatto
l'erogazione di fondi unilaterali nelle zone di confine. Nell'ambito
della Provincia autonoma di Bolzano si applicherebbero quindi solo i
princip/' fondamentali della legge n. 241 del 1990 e non le sue
singole disposizioni, qual'è l'art. 12 cui si richiama il decreto
impugnato: decreto, dunque, che sarebbe privo di fondamento
legislativo.
Secondo la ricorrente, il decreto impugnato invaderebbe, poi, le
competenze attribuitele dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige (artt. 8, numero 4, 16, primo comma, e 9, numero 2 e numero 11,
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Inoltre, i criteri di erogazione stabiliti dal decreto
violerebbero i princip/' di eguaglianza fra i gruppi etnici, col
prevedere unicamente iniziative che valorizzino la lingua e la
cultura italiana mediante organizzazione di manifestazioni artistiche
e culturali in lingua italiana, "per mantenere vivo lo sviluppo della
cultura della lingua italiana e dei dialetti locali, soprattutto
nelle zone mistilingue".
Assume infine la Provincia ricorrente che il decreto impugnato
violerebbe le norme costituzionali sull'autonomia finanziaria della
Provincia, riconosciute dalla legge 30 novembre 1989, n. 386. Conclude quindi la ricorrente chiedendo l'annullamento in parte qua del
decreto impugnato.
2. - Si è costituita, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, contestando in
primo luogo la tesi della Provincia ricorrente secondo cui lo Stato
non potrebbe perseguire a Bolzano finalità di valorizzazione della
lingua e della cultura italiana che può perseguire all'estero.
Non sembrano all'Avvocatura pertinenti le argomentazioni della
Provincia sia sulle competenze provinciali di cui all'art. 8, numero
4 e numero 29, ed all'art. 9, numero 2 e numero 11, sia in ordine
all'obiettivo di non creare "corsie preferenziali per l'uno o per
l'altro gruppo" (destinatari di interventi per la diffusione della
cultura italiana potrebbero essere proprio i cittadini del gruppo
linguistico tedesco). Né le disposizioni di legge di cui all'art. 5
della legge n. 386 del 1989 impedirebbero l'intervento statale.
L'Avvocatura dello Stato conclude pertanto chiedendo che il
ricorso sia dichiarato non fondato. Considerato in diritto Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con
decreto 4 marzo 1992, n. 58, ha ritirato il decreto impugnato, avendo
ravvisato "la necessità di procedere ad una revisione complessiva
della normativa in materia, anche in considerazione delle
diversificate situazioni nelle zone di confine delle regioni a
statuto speciale".
Di tanto ha dato comunicazione anche l'Avvocatura dello Stato nel
corso dell'udienza pubblica.
È conseguentemente venuta meno la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte