Sentenza n. 211/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4,
del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 28
gennaio 1994 dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Alessano,
nel procedimento penale a carico di Antonazzo Maurizio, iscritta al
n. 642 del registro ordinanze 1994 e pubblica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Lecce, sezione distaccata di Alessano, con
ordinanza del 28 gennaio 1994 ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale -
correlato agli articoli 427, ultimo comma, e 542 del codice di
procedura penale - per violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Il giudicante, in sintesi, sostiene che nell'ipotesi di remissione
della querela la previsione della responsabilità del querelante per
il pagamento delle spese processuali contrasta con il principio di
eguaglianza e di ragionevolezza sancito dall'art. 3 della
Costituzione in quanto una analoga disciplina non si ritrova
nell'ambito delle altre cause estintive del reato (artt. 150 e 162
del c.p.).
La persona offesa da un reato perseguibile a querela, inoltre, si
troverebbe esposta al rischio della responsabilità patrimoniale
senza colpa alcuna; il che configurerebbe un'indebita ed
ingiustificata compressione del diritto di agire in giudizio per la
difesa dei propri diritti, ed anche "un notevole condizionamento per
l'auspicabile remissione della querela".
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della
questione.
Rileva l'Avvocatura che lo stesso giudice a quo dà atto che nel
caso di remissione della querela l'estinzione del reato dipende dalla
volontà espressa o tacita del querelante; sarebbe pertanto
comprensibile il motivo per il quale, in ordine alle spese
processuali, il legislatore ha previsto la responsabilità del
querelante.
Né potrebbe obiettarsi che la norma impugnata contrasti con il
principio generale secondo cui va esclusa ogni responsabilità del
querelante allorché non sia a questi attribuibile alcuna
temerarietà o avventatezza nell'esercizio del diritto di querela.
Questo principio non potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi di
remissione della querela, e cioè nel caso in cui il giudice non
entra nel merito dell'accusa ma si limita a prendere atto della
peculiare causa di estinzione del reato riconducibile alla volontà
del querelante.
Del resto, osserva l'Avvocatura, l'automaticità della
responsabilità del querelante per le spese processuali, prevista nel
comma 4 dell'art. 340 del codice di procedura penale, viene temperata
dalla previsione, contenuta nello stesso comma, secondo la quale
nell'atto di remissione può convenirsi che le spese siano in tutto o
in parte a carico del querelato.
Quanto poi all'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale
sollevato in riferimento all'art. 24 della Costituzione, ad avviso
dell'Avvocatura non sarebbe ravvisabile alcuna compressione del
diritto di agire in giudizio dal momento che "il precetto
costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione risulta violato
solo quando sia imposto un onere o vengano prescelte modalità tali
da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del
diritto di difesa da parte di uno qualunque degli interessati" (Corte
costituzionale, sentenze 22 dicembre 1989, n. 568 e 9 luglio 1974, n.
214). Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte
in cui prevede, nel caso di remissione della querela, la condanna del
remittente al pagamento delle spese processuali anche in assenza di
qualsiasi colpa a questi addebitabile nell'esercizio del diritto di
querela.
Il giudice a quo richiama la giurisprudenza di questa Corte
(sentenze nn. 423 e 180 del 1993, 29 del 1992, 52 del 1975 e 165 del
1974) in base alla quale è stata costantemente dichiarata
l'illegittimità costituzionale di norme, sia del codice previgente
che di quello attuale, che nell'ipotesi di proscioglimento
dell'imputato imponevano in ogni caso la condanna del querelante al
pagamento delle spese processuali anche senza alcuna colpa del
medesimo.
Ciò premesso, ad avviso del Pretore, anche nel caso sottoposto al
suo esame emergerebbe un'analoga situazione in quanto nessuna colpa,
in termini di leggerezza o di temerarietà, sarebbe addebitabile alle
parti lese remittenti la querela; la norma impugnata, in conseguenza,
si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché
prevede una disciplina diversa da quella vigente per tutte le altre
cause di estinzione del reato, nonché con l'art. 24 della
Costituzione, perché il rischio di una responsabilità patrimoniale
potrebbe comportare una indebita compressione del diritto di agire in
giudizio ed un notevole condizionamento in ordine alla decisione di
rimettere la querela.
2. - La questione non è fondata.
Com'è noto questa Corte ha più volte esaminato la disciplina
sulla responsabilità del querelante per le spese del procedimento,
in caso di proscioglimento dell'imputato, escludendo chiaramente ogni
ipotesi di responsabilità obiettiva fondata sul mero dato della
causalità materiale (per cui le spese ricadono sulla parte che ad
esse ha dato causa), anche in assenza di qualsiasi colpa, leggerezza
o temerarietà rimproverabile a chi abbia esercitato il diritto di
querela.
Sulla base di tale principio è stata dichiarata l'illegittimità
delle norme che imponevano in ogni caso la condanna del querelante
nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato conseguente a querela
contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sentenza n. 165
del 1974), o nell'ipotesi di proscioglimento per incapacità
d'intendere e di volere (sentenza n. 52 del 1975), o perché il fatto
non costituisce reato (sentenza n. 29 del 1992), o nel caso di
proscioglimento per non aver commesso il fatto (quando risulti che
l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo
ascrivibile a colpa del querelante: sentenza n. 180 del 1993), e,
infine, quando il proscioglimento dell'imputato è conseguente ad una
situazione di dubbio probatorio esprimibile solo nella motivazione,
ma non nel dispositivo, in ossequio al dettato di cui all'art. 530,
comma 2, del codice di procedura penale (sentenza n. 423 del 1993).
Con quest'ultima pronuncia la Corte ha chiaramente enunciato un
principio di carattere generale basato sulla considerazione di un
novero pressoché illimitato di cause dalle quali possa desumersi
l'assenza di colpa a carico del querelante, nell'esercizio del
diritto di querela, pur in caso di pieno proscioglimento
dell'imputato.
3. - Del tutto diversa è invece la fattispecie disciplinata dal
comma 4 dell'art. 340.
La remissione della querela, per quanto qui rileva, consiste in
una manifestazione di volontà con la quale la persona offesa dal
reato dichiara di non persistere nella richiesta di punizione del reo
formulata con la querela stessa; si tratta, in sostanza, di un atto
di revoca della querela che, se accettato dal querelato, fa cessare
l'azione penale iniziatasi in seguito all'esercizio del diritto di
querela, determinando, di riverbero, l'estinzione del diritto di
punire e quindi del reato. In questi termini è del tutto logico che,
cessando l'azione penale per un atto di volontà del querelante, il
costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria
l'attività del giudice ed ha perciò dato occasione alla spesa per
il suo svolgimento.
Non è quindi una presunzione di colpa o di leggerezza
nell'esercizio del diritto di querela il fondamento della
responsabilità del remittente per le spese processuali - poiché
nessuna verifica sul merito dell'accusa si compie - bensì una libera
e personale scelta della persona offesa dal reato che, rendendo
inutile per la collettività ogni accertamento sui fatti denunciati,
e pertanto ingiusto ogni onere conseguente, non può che assumere su
di sé ogni responsabilità in ordine alle spese del procedimento.
La circostanza che la stessa disposizione impugnata consenta che
la regolamentazione delle spese possa essere oggetto di privato
accordo tra remittente e querelato mette in luce ancor più
chiaramente la sostanziale libertà del processo deliberativo
dell'interessato in ordine alla remissione o meno della querela, e,
nel contempo, rende paritaria, anche su questo punto, la posizione
del querelante e quella del querelato in ordine alla remissione ed
alla accettazione della medesima.
In conclusione, risulta del tutto inconfigurabile, per le
evidenziate e peculiari caratteristiche della rimessione della
querela, ogni utile raffronto, ai sensi dell'art. 3 della
Costituzione, con le altre ipotesi di estinzione del reato, così
come nessuna compressione del diritto di agire in giudizio, né alcun
condizionamento sulla remissione o meno della querela, è ravvisabile
nella disciplina posta dalla norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di
Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte