Sentenza n. 211/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal tribunale di Udine nel
procedimento civile proposto dal Centro regionale servizi (CRS)
contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri,
iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione contro una sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, il tribunale di Udine, con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), nella parte in cui dispone che il termine per
fare opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di
insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta
amministrativa decorre, anche per l'impresa, dalla data di affissione
invece che da quella di notificazione della sentenza.
Premessa la rilevanza della questione - in quanto il giudizio a
quo ha ad oggetto una opposizione proposta dall'impresa della quale
è stato dichiarato lo stato di insolvenza entro i trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ma oltre il trentesimo giorno
dalla sua affissione - il rimettente osserva come l'affissione della
sentenza è un mezzo di pubblicità che crea una mera presunzione
legale di conoscenza dell'atto. La previsione di notificazione della
sentenza, pur contenuta nel terzo comma dello stesso art. 195 della
legge fallimentare, non offrirebbe, d'altro canto, certezza che il
debitore sia posto in condizione di conoscere tempestivamente
l'avvenuta dichiarazione dello stato di insolvenza, in quanto nel
sistema della legge non è prescritta l'anteriorità o simultaneità
di detta notificazione rispetto all'affissione.
Il ricorso all'affissione, quale mezzo di comunicazione
dell'atto, troverebbe, dunque, giustificazione - ad avviso del
rimettente - nei soli casi in cui, per il rilevante numero dei
destinatari o per la difficoltà di individuarli tutti, si riveli
concretamente impossibile il ricorso a forme di comunicazione
diretta, ma non certo quando il destinatario sia, come nella specie,
sicuramente ed agevolmente identificabile.
La norma impugnata risulterebbe, pertanto, in contrasto sia con
il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per
l'ingiustificata equiparazione, ai fini della decorrenza del termine
per l'opposizione, tra l'impresa di cui viene dichiarato lo stato di
insolvenza e qualsiasi altro interessato, genericamente indicato, sia
con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., per il
pregiudizio che ne deriva all'effettività del diritto di difesa
dell'impresa medesima.
Ricorda, da ultimo, il rimettente come la Corte abbia già
dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose altre norme
della legge fallimentare, proprio nella parte in cui prevedevano,
anche per il debitore, il decorso di termini decadenziali dalla data
di affissione del provvedimento oggetto di impugnazione.
2. - Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), creditore istante convenuto nel giudizio
di opposizione, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o
di infondatezza della questione.
Ad avviso della parte, la questione sarebbe irrilevante nel
giudizio a quo in quanto, essendo stata la sentenza notificata il
giorno successivo a quello di affissione, l'impresa avrebbe potuto,
con l'ordinaria diligenza, accertare tempestivamente la data di
affissione ai fini della proposizione dell'opposizione.
La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito essendo il
termine, di trenta giorni, fissato per l'opposizione dalla norma
impugnata, talmente ampio da evitare qualsiasi compromissione del
diritto di difesa, considerato anche che il terzo comma dello stesso
art. 195 della legge fallimentare comunque prevede - a differenza
dell'art. 18 della medesima legge, dichiarato illegittimo in parte
qua con sentenza n. 151 del 1980 - unitamente all'affissione la
notificazione della sentenza. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Udine dubita, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), nella parte in cui dispone che il termine per
proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di
insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta
amministrativa decorre, anche per l'impresa, dalla data di affissione
della sentenza invece che da quella di notificazione.
2. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione, per
difetto di rilevanza, in quanto - nel caso di specie - la
notificazione all'impresa della sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza sarebbe avvenuta il giorno successivo a quello di
affissione, cosicché l'impresa stessa avrebbe potuto, usando la
normale diligenza, accertare tempestivamente la data di affissione,
dies a quo per la proposizione dell'opposizione.
L'eccezione è priva di fondamento, in quanto la natura
decadenziale del termine per proporre opposizione priva all'evidenza
di qualsiasi rilievo lo stato soggettivo dell'opponente e,
conseguentemente, la sua eventuale negligenza nell'accertamento della
(data di) affissione della sentenza.
3. - Nel merito, la questione è fondata.
3.1. - L'art. 195 della legge fallimentare, pur prevedendo, al
terzo comma, che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa venga non
solo affissa ma anche notificata, al successivo comma dispone che il
termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre
per ogni interessato, compresa quindi l'impresa della quale è stato
dichiarato lo stato di insolvenza, dalla data di affissione.
Al riguardo questa Corte, scrutinando altre norme della legge
fallimentare contenenti analoga previsione di decorrenza di termini
decadenziali dalla data di affissione di provvedimenti
giurisdizionali, ha già avuto modo di affermare che la scelta
dell'affissione, quale atto idoneo a far decorrere il termine per
l'impugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla
difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a
proporre l'impugnazione stessa (sentenze n. 273 del 1987 e n. 153 del
1980), risultando priva di razionale giustificazione quando si
tratti, invece, di soggetti già individuati (sentenze n. 152 e
n. 151 del 1980, n. 255 del 1974).
Si è, infatti, osservato che l'affissione non può considerarsi
un equipollente della notificazione in quanto essa determina una mera
presunzione di conoscibilità dell'atto, peraltro insuperabile
(sentenza n. 255 del 1974), compatibile con il diritto di difesa del
destinatario nei soli casi in cui l'individuazione di questi, ed il
conseguente ricorso a mezzi di comunicazione diretta dell'atto
stesso, risultino impossibili o estremamente difficoltosi.
La norma denunciata, disponendo che il termine per la
proposizione dell'opposizione decorra, anche per l'impresa della
quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza, così come per ogni
altro interessato, dalla data di affissione della sentenza (la cui
conoscenza richiede una specifica attività di accertamento) invece
che da quella della pur prevista notificazione, si pone pertanto in
contrasto sia con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost., in quanto assoggetta ad identica disciplina situazioni
significativamente diverse, sia con il diritto di difesa
dell'impresa, tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto
rende maggiormente difficoltosa, senza alcuna ragionevole
giustificazione, la proposizione dell'opposizione. E va, per tale
aspetto, dichiarata costituzionalmente illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui prevede che il termine per proporre opposizione contro la
sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a
liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l'impresa,
dall'affissione invece che dalla notificazione della sentenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte