Sentenza n. 212/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1972 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13
(costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio
regionale), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1970 dal pretore
di Pordenone nel procedimento penale a carico di Gottardo Vittorio ed
altri, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970 e
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del
6 novembre 1970.
Visti gli atti di costituzione di Gottardo Vittorio e d'intervento
del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udita nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 la relazione del
Presidente Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Plinio Alesani, per il Gottardo, e l'avv. Gaspare
Pacia, per il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In seguito a contravvenzione elevata dal guardiacaccia del Comitato
provinciale di Udine, veniva instaurato, davanti al pretore di
Pordenone, giudizio penale a carico di Gottardo Vittorio ed altri,
imputati del reato previsto dall'art. 43 del t.u. 5 giugno 1939, n.
1016, per essere stati sorpresi, il giorno 28 agosto 1969, a esercitare
la caccia nella riserva di Polcenigo senza il prescritto permesso.
Il pretore, con ordinanza 10 aprile 1970, ha ritenuto non
manifestamente infondate, e ha rimesso a questa Corte, due questioni di
legittimità costituzionale sollevate dalle parti. Con la prima si
impugna, in relazione all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto della Regione), l'art.1 della legge Regione
Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, per violazione del
principio del giusto procedimento, avendo tale articolo disposto che i
territori di cui all'elenco allegato sono costituiti di diritto riserva
di caccia. Con la seconda si impugna, per violazione del principio di
eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), l'art. 3 della stessa legge,
col quale la gestione della riserva è affidata all'organo regionale
della Federazione italiana della caccia.
Nel presente giudizio si sono costituiti i signori Vittorio
Gottardo e altri, rappresentati e difesi dall'avv. Plinio Alesani, con
memoria depositata il 26 novembre 1970. Per il Gottardo si è inoltre
costituito, con atto di pari data, l'avv. Vincenzo Iberto Capalozza.
Si è anche costituito il Presidente della Giunta regionale
Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia,
con atto di intervento 12 dicembre 1970, nel quale si eccepisce, in via
preliminare, l'inammissibilità delle questioni per difetto di
rilevanza, e nel merito se ne sostiene l'infondatezza.
Alle eccezioni di inammissibilità resiste la difesa del Gottardo,
nelle deduzioni conclusive depositate il 28 ottobre 1972, insistendo
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme
impugnate.
Nella discussione orale sono stati ribaditi dalla difesa delle
parti i rispettivi argomenti. Considerato in diritto :
1. - Con la prima questione proposta viene dedotta l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 11 luglio 1969, n. 13, perché la norma ivi contenuta, con lo
stabilire che i territori di cui all'elenco allegato alla legge sono
costituiti di diritto in riserva di caccia, avrebbe violato, in
contrasto con l'art. 4 dello Statuto regionale, il principio generale
del giusto procedimento. Si assume che, secondo tale principio, la
legge non avrebbe dovuto creare direttamente le riserve, ma rimetterne
la costituzione all'autorità amministrativa regionale, previo
espletamento di un procedimento che la stessa legge avrebbe dovuto
predisporre.
All'ammissibilità della questione si oppone dalla difesa della
Regione la sua irrilevanza, in quanto il fatto che ha dato luogo al
giudizio a quo (esercizio della caccia in zona di riserva, senza il
prescritto permesso) avvenne nel territorio di Polcenigo, ove,
indipendentemente dalla norma istitutiva della riserva di diritto, era
in vigore, alla data del fatto medesimo, una precedente concessione
amministrativa di riserva: circostanza, quest'ultima, contestata
dall'altra parte.
L'eccezione di inammissibilità va disattesa. Nel momento in cui fu
elevata la contravvenzione per esercizio abusivo di caccia era in
vigore la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, la quale comprende,
nell'elenco delle riserve da essa costituite, il territorio di
Polcenigo. Il fatto addebitato agli imputati è pertanto configurabile
quale reato ai sensi della detta legge, come ha ritenuto il pretore.
Sussiste quindi la rilevanza della questione, che è perciò
ammissibile.
Essa però non è fondata nel merito.
Il principio del giusto procedimento, che limita la competenza
legislativa regionale in quanto principio generale dell'ordinamento
dello Stato, corrisponde all'esigenza che, ove la legge disponga
limitazioni di preesistenti diritti soggettivi o del loro esercizio, la
imposizione dei vincoli nei casi concreti, in attuazione della legge,
avvenga di regola attraverso un procedimento che assicuri gli opportuni
accertamenti e la possibilità per i privati di esporre le proprie
ragioni (sent. di questa Corte n. 13 del 1968). Ciò non esclude che il
legislatore regionale, nella valutazione dell'interesse pubblico, possa
emanare delle norme e adottare delle misure che tutelino direttamente
quest'ultimo, senza la necessità, ove esse non incidano su diritti
soggettivi, di un procedimento amministrativo che renda operativa la
legge.
L'esercizio della caccia è un'attività che non è protetta
dall'ordinamento giuridico come diritto soggettivo, ma che trova il suo
limite nell'interesse pubblico (protezione della fauna, incremento
della selvaggina, tutela dell'incolumità pubblica ecc.; sent. della
Corte cost. n. 59 del 1965); né esiste un diritto alla riserva. Il
principio del giusto procedimento non è pertanto di ostacolo a che la
legge regionale disponga una tutela diretta del predetto interesse
pubblico, con la costituzione di riserva di diritto.
2. - Con la seconda questione si deduce la violazione del principio
di eguaglianza, perché la legge (art. 3) ha affidato la gestione delle
riserve all'organo regionale della Federazione italiana della caccia,
attribuendo così a quest'ultima una posizione di preminenza rispetto
alle altre associazioni di cacciatori.
La questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Come
esattamente ha osservato la difesa della Regione, l'eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata
non avrebbe alcuna influenza sull'esito del giudizio. Infatti, rispetto
al reato di esercizio della caccia senza permesso, ascritto agli
imputati, non ha alcuna rilevanza a chi sia affidata la gestione della
riserva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 11 luglio
1969, n. 13 (costituzione e gestione delle riserve di caccia nel
territorio regionale), sollevata dall'ordinanza del pretore di
Pordenone del 10 aprile 1970, in riferimento all'art. 4 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia);
b) dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della suddetta
legge regionale, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte