Sentenza n. 212/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32r.d. 3269/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, allegato
A, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con
ordinanza emessa l'8 maggio 1973 dalla Corte di appello di Milano nel
procedimento civile vertente tra la società Cotonificio Cozzi Giovanni
e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 422 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2 del 2 gennaio 1974.
Visti gli atti di costituzione della società Cotonificio Cozzi
Giovanni e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi l'avv. Enrico Allorio, per la società Cotonificio Cozzi
Giovanni, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisini, per l'Amministrazione finanziaria e per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte d'appello di Milano, nel corso di un giudizio avente per
oggetto l'opposizione ad ingiunzioni per il pagamento di tasse di
registro dovute in forza dell'art. 32, dell'allegato A, (parte I) al
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) con ordinanza 8
maggio 1973, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione di detto art. 32, nella parte in cui prevede, per
i concordati fallimentari con i quali il debitore si obbliga a pagare
una percentuale del passivo, una tassa proporzionale del 2%
sull'ammontare della somma dovuta, mentre per l'art 26 dello stesso
allegato A i concordati mediante cessione dei beni sono assoggettati
soltanto a tassa fissa.
Secondo tale ordinanza, infatti, nel caso di concordato sia
preventivo, sia successivo, la posizione del debitore insolvente
sarebbe identica tanto nella ipotesi di obbligazione a pagare una
aliquota del passivo non inferiore al 40%, quanto nella ipotesi di
cessione di beni; di conseguenza il trattamento fiscale più favorevole
previsto per questa seconda ipotesi e non anche per la prima, sarebbe
privo di razionale giustificazione e, quindi, in contrasto col
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e
violerebbe, altresì, il principio della capacità contributiva, dato
che, di fronte allo stato di insolvenza comune ad entrambe le ipotesi,
tale capacità non potrebbe desumersi che dal vantaggio, anch'esso
comune alle due ipotesi, che deriva dal concordato di poter estinguere
determinate obbligazioni mediante adempimento parziale.
Dopo gli adempimenti di legge le questioni, come sopra prospettate,
vengono ora alla cognizione della Corte.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
che, sia con l'atto d'intervento, sia con la memoria depositata il 22
gennaio 1974, conclude che venga dichiarata la infondatezza delle
proposte questioni.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, infatti, alla diversa
forma di tassazione, della quale si contesta la legittimità
costituzionale, contrariamente a quanto si rileva nella ordinanza di
rinvio, corrisponde una sostanziale differenza di situazioni, in quanto
mentre nell'ipotesi di concordato con cessione di beni l'imprenditore
è destinato a perdere la titolarità dell'impresa, nell'altra ipotesi,
invece, normalmente ne ottiene la conservazione.
Di qui l'insussistenza sia della violazione dell'art. 3 sia di
quella dell'art. 53 della Costituzione.
Si è costituita anche la parte privata, il cui patrocinio,
riportandosi alla motivazione dell'ordinanza di rinvio, chiede che le
proposte questioni vengano dichiarate fondate. Considerato in diritto :
L'art. 32 dell'Allegato A (parte I) al r.d. 30 dicembre 1923, n.
3269 (legge di registro) assoggetta alla tassa proporzionale del 2% "le
convenzioni o concordati tra i creditori ed il loro debitore stipulati
tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento e contenenti
obbligazioni di somma".
L'art. 26 dello stesso allegato A, invece, assoggetta soltanto a
tassa fissa le "cessioni volontarie di beni fatte dal debitore alla
massa dei creditori per la vendita".
Come si è riferito in narrativa, la Corte d'appello di Milano, con
l'ordinanza di rinvio, partendo dal presupposto che lo stato
d'insolvenza pone il debitore, relativamente alla capacità
contributiva, sullo stesso piano, qualunque sia il modo prescelto al
fine di pervenire al concordato con la massa dei creditori, ravvisa
nella diversa forma di tassazione, di cui sopra, violazione sia
dell'art. 53 sia dell'art. 3 della Costituzione, sostenendo che in
entrambe le ipotesi dovrebbe adottarsi l'assoggettamento a tassa fissa.
La questione così proposta, peraltro, non può ritenersi fondata,
perché il presupposto sul quale vorrebbe poggiare non è esatto.
Anzitutto i negozi giuridici preveduti nei due articoli 32 e 26
sopra riportati sono di natura diversa, dato che il primo implica
l'obbligazione al pagamento di una somma determinata, mentre "la
cessione volontaria di beni per la vendita" - come ha costantemente
affermato la giurisprudenza della Cassazione - conferisce ai creditori
soltanto la facoltà della vendita nell'interesse comune, ossia è una
cessio pro solvendo e non pro soluto.
Diversità questa tanto più rilevante in quanto nel nostro sistema
tributario la tassa di registro è sempre stabilita in riferimento alla
natura giuridica degli atti che vi sono assoggettati.
Infatti, l'allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (nuova
legge di registro) non contempla più, specificamente, le convenzioni
ed i concordati tra i creditori ed il loro debitore stipulati tanto
prima che dopo la dichiarazione di fallimento e contenenti obbligazioni
di somme né le cessioni volontarie di beni fatte dal debitore alla
massa dei creditori per la vendita, ma riconduce tali due ipotesi,
rispettivamente con gli artt. 9 e 10, sotto i concetti più generali di
"atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale"
assoggettati alla tassa proporzionale dell'1,50% e "di contratti
preliminari di ogni specie" assoggettati alla tassa fissa di lire
2.000.
Né, d'altra parte, può ravvisarsi parità di situazione dal lato
sostanziale, in quanto, come ha dedotto l'Avvocatura generale dello
Stato, mentre la cessione dei beni quasi sempre porta alla cessazione
dell'impresa, l'altra forma di concordato ne permette la continuazione.
Al che si può aggiungere che ben diverse possono essere, caso per
caso, le cause e gli aspetti dello stato di insolvenza, cosicché il
fatto stesso che un debitore abbia potuto reperire i mezzi ed ottenere
le garanzie necessarie a rendere accettabile l'obbligazione di un
adempimento, sia pure parziale, sta a dimostrare una capacità
contributiva ben diversa da quella di altro debitore che, per ottenere
lo stesso scopo, debba cedere ogni suo avere.
Da quanto precede risulta, altresì, che non può neppure
ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32 dell'allegato A (parte I) al r.d. 30 dicembre 1923, n.
3269 (legge di registro), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte