Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Lombardia 26 marzo 1975, riapprovata il 20 novembre 1975,

recante "Norme sui consorzi B.I.M." (Bacini imbriferi montani),

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 10 dicembre 1975, depositato in cancelleria il 16

successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Umberto

Pototschnig, per la Regione Lombardia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 10 dicembre 1975, il Presidente del

Consiglio dei ministri - rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della legge approvata il 26 marzo 1975 e riapprovata il 20 novembre

successivo dal Consiglio regionale della Lombardia, recante "norme sui

Consorzi B.I.M." (Bacini imbriferi montani).

Si deduce in primo luogo nel ricorso che la legge impugnata avrebbe

valicato i limiti posti al potere normativo regionale dalla VIII

disposizione transitoria e finale della Costituzione, nonché dall'art.

3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dall'art.3 del d.P.R. n. 11

stessa data, concernenti, rispettivamente, il trasferimento alle

Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in

materia di lavori pubblici e di agricoltura e foreste. In violazione

delle indicate norme, e invadendo la competenza esclusiva dello Stato

in materia di distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti

locali, il legislatore regionale avrebbe disposto il trasferimento dai

Consorzi B.I.M. - previsti dalla legge nazionale 27 dicembre 1953, n.

959 - alle Comunità montane - previste dalla successiva legge 3

dicembre 1971, n. 1102 - delle attribuzioni ai primi spettanti in

ordine alla disponibilità e alla gestione dei sovracanoni che i

concessionari di grandi derivazioni per forza motrice devono

corrispondere ai Comuni, nei cui bacini imbriferi sono situati gli

impianti di presa. La modifica dei compiti istituzionali dei Consorzi

B.I.M. risulterebbe dall'obbligo ad essi imposto con la legge

denunciata "di ripartire annualmente nei propri bilanci il fondo comune

fra le Comunità montane comprese in tutto o in parte nell'ambito dei

rispettivi bacini" e di destinare la quota spettante a ciascuna

Comunità "al finanziamento di interventi ed opere indicati dalle

Comunità stesse tra quelli compresi nei loro piani zonali di sviluppo

e programmi annuali".

Una seconda censura d'incostituzionalità viene prospettata in

riferimento all'art. 117 Cost. - Dopo aver posto in evidenza che i

confini territoriali dei Consorzi B.I.M. e delle Comunità montane non

coincidono, e dopo aver ricordato che i Consorzi erano stati istituiti

per operare esclusivamente in favore del progresso economico e sociale

delle popolazioni dell'intero bacino imbrifero, l'Avvocatura sostiene

che la legge denunciata ha inciso sulle indicate funzioni dei Consorzi,

ne ha infranto l'esclusività ed unitarietà di organizzazione,

indirizzando la loro attività all'attuazione dei piani di sviluppo che

le Comunità formulano in considerazione delle rispettive particolari

esigenze e non di quelle unitarie dell'intero bacino.

Il legislatore regionale avrebbe in tal modo operato anche una

oggettiva modificazione della destinazione del sovracanone

idroelettrico, quale era prima stabilita dalla legge 959 del 1953,

eccedendo dai limiti della competenza normativa della Regione, poiché

il sovracanone (per la sua natura di corrispettivo e di indennizzo

della concessione di derivazione) si configura come diritto relativo

alla utilizzazione di acque pubbliche, materia questa non trasferita

alle Regioni, ma riservata agli organi dello Stato (art. 8, comma

secondo, d.P.R. n. 8 del 1972, in relazione all'art. 117 Cost.).

Riguardo alla non coincidenza tra confini territoriali dei Consorzi

e delle Comunità il ricorso prospetta, infine, una terza censura

d'incostituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione. I

Comuni non consorziati nell'ambito di uno stesso bacino imbrifero

montano, a differenza di quelli consorziati, conservano la piena

gestione e la disponibilità della quota dei sovracanoni ad essi

attribuita, pur fruendo dei benefici derivanti dalla attuazione dei

piani della Comunità. Si sarebbe così creata una disparità di

trattamento, prima insussistente, in quanto la legge nazionale

riconosceva poteri di gestione e disponibilità dei sovracanoni

spettanti ai Comuni non consorziati solo perché ed in quanto questi

non usufruiscono di una organizzazione consortile.

Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia

dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge impugnata.

2. - Nel giudizio si è costituita la Regione Lombardia, in persona

del suo Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto

Pototschnig e Vitaliano Lorenzoni, i quali, nelle deduzioni depositate

in cancelleria il 31 dicembre 1975, concludono per l'infondatezza e per

l'inammissibilità dei motivi di incostituzionalità svolti nel

ricorso.

L'infondatezza viene sostenuta in relazione all'asserita violazione

della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione e degli

articoli 3 dei d.P.R. n. 8 e n. 11 del 1972, rilevandosi che la legge

impugnata non opera affatto l'asserito "trasferimento" di poteri o di

attribuzioni, né sottrae o modifica in alcun modo i compiti

istituzionali dei Consorzi B.I.M. Il legislatore regionale ha inteso

soltanto introdurre alcune modalità per assicurare nella gestione ed

erogazione dei fondi a disposizione dei Consorzi l'adeguamento dei loro

programmi ai piani di sviluppo economico e sociale predisposti dalle

Comunità montane; adeguamento, questo, voluto ed imposto non dalla

legge regionale, bensì dalla legge statale n. 1102 del 1971 (artt. 1,

2, n. 2, e 5, comma quinto). La Regione ha legiferato in base al

preciso rinvio contenuto nello art. 4, comma quarto, n. 6 della legge

n. 1102 del 1971, secondo cui spetta alla Regione "regolare i rapporti

tra Comunità e altri enti operanti nel territorio".

Priva di fondamento sarebbe altresì la doglianza secondo la quale,

per effetto della legge denunciata, i Consorzi avrebbero perduto la

piena disponibilità del sovracanone. In realtà i Consorzi B.I.M. non

avevano avuto neppure in passato tale disponibilità, giacché, in base

all'art. 1 della legge n. 959 del 1953, ad essi spettava soltanto

"predisporre" annualmente il programma di investimenti che doveva poi

essere approvato dal Ministero per i lavori pubblici, allora

competente. Orbene, poiché questa approvazione concerne essenzialmente

lavori pubblici di interesse locale (opere di sistemazione montana) si

deve concludere che essa sia oggi trasferita alla competenza della

Regione, in base all'art. 7 del d.P.R. n. 8 e dell'art. 3 del d.P.R.

n. 11 del 1972.

Riguardo al secondo motivo d'incostituzionalità, con cui è

denunciata la violazione dell'art. 117 Cost. (anche in relazione

all'art. 8, comma secondo, del d.P.R. n. 8 del 1972), sul rilievo che

la legge impugnata avrebbe operato una oggettiva modificazione della

destinazione del sovracanone, quale era precedentemente stabilita dalla

legge statale, la difesa della Regione solleva eccezione di

inammissibilità, osservando che siffatta censura non può trovare

ingresso nel presente giudizio in quanto non figura tra i motivi

invocati dal Governo nell'atto di rinvio al Consiglio regionale della

legge in esame.

In ogni caso la censura sarebbe infondata nel merito poiché la

legge regionale non ha mutato la destinazione del sovracanone, né le

funzioni dei Consorzi B.I.M., ma ha solo dettato norme per assicurare

il coordinamento dei programmi dei Consorzi con quelli delle Comunità,

in puntuale attuazione di una disposizione di legge statale (art. 5

legge n. 1102 cit.).

Chiarita così la natura e la portata della legge in esame appare

anche infondato il richiamo fatto nel ricorso alla riserva di

competenza statale in materia di tutela, disciplina e utilizzazione

delle acque pubbliche (art. 8, comma secondo, lett. a) d.P.R. n. 8 del

1972).

Del pari inammissibile sarebbe, infine, il terzo motivo del

ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. asserendosi

che la legge regionale avrebbe posto in essere una disparità di

trattamento tra Comuni consorziati e Comuni non consorziati, in quanto

anche questa censura non figura tra i motivi enunciati nell'atto di

rinvio della legge al Consiglio regionale.

L'inammissibilità della censura in esame discenderebbe, inoltre,

dal fatto che essa attiene esclusivamente al merito della legge

impugnata. Non vi è disparità di trattamento, non solo perché

neppure per i Comuni costituiti in Consorzio vi è stato un

trasferimento del potere di gestione del sovracanone, ma soprattutto

perché la diversa situazione dei Comuni consorziati e di quelli non

consorziati discende direttamente dalla legge nazionale n. 959 del

1953.

Conclude, pertanto, la difesa della Regione chiedendo che la Corte

voglia respingere il ricorso proposto. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei

ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, per

violazione degli artt. 3, 117 ed VIII disp. trans. e finale della

Costituzione e degli artt. 3 ed 8 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e 3

del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (che dispongono il trasferimento alle

Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali,

rispettivamente in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e

lavori pubblici di interesse regionale, ed in materia di agricoltura e

foreste, caccia e pesca nelle acque interne), della legge approvata il

26 marzo 1975 e riapprovata il 20 novembre successivo dal Consiglio

regionale della Lombardia, recante "norme sui Consorzi B.I.M." (Bacini

imbriferi montani).

2. - Con l'art. 1 della legge impugnata si dispone che i Consorzi

B.I.M., istituiti ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 27

dicembre 1953, n. 959, ripartiscano annualmente nel proprio bilancio il

loro "fondo comune" fra le Comunità montane comprese in tutto od in

parte nell'ambito dei rispettivi bacini imbriferi, salva la quota

spettante ai Comuni non montani compresi nei bacini medesimi; che il

riparto venga effettuato, tenendo conto dei diritti dei Comuni in

relazione alla posizione geografica degli impianti idroelettrici

nell'ambito del bacino imbrifero, e degli altri criteri seguiti dal

Ministero dei lavori pubblici per ripartire i sovracanoni tra i Comuni

di diverse province compresi in un bacino; che gli stessi Consorzi, a

norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dell'art. 11

della legge regionale lombarda 16 aprile 1973, n. 23, destinino la

quota del fondo comune spettante a ciascuna Comunità montana, al

finanziamento di interventi ed opere indicati dalle Comunità medesime

tra quelli compresi nei loro piani zonali di sviluppo e programmi

annuali.

L'art. 2 della stessa legge prevede, per i fini di cui al

precedente articolo, che gli anzidetti Consorzi, entro quindici giorni

dall'approvazione del proprio bilancio preventivo, comunichino ogni

anno alle Comunità montane interessate l'entità della quota del fondo

comune spettante a ciascuna di esse; e che, dal canto opposto, le

Comunità montane comunichino i loro programmi annuali, formulati ai

sensi degli artt. 5 della citata legge n. 1102 del 1971, ed 11 della

citata legge regionale n. 23 del 1973, subito dopo l'approvazione, ai

Consorzi interessati, i quali sono tenuti a predisporre, distintamente

per ciascuna Comunità, programmi operativi per l'impiego delle quote

del fondo comune, in conformità al disposto del precedente articolo.

3. - Con la prima censura il ricorrente Presidente del Consiglio

deduce - come esposto in narrativa - che il legislatore regionale

avrebbe violato il limite posto al suo potere dalla VIII disp. trans. e

fin. della Costituzione, nonché dagli artt. 3 dei due decreti n. 8 e

n. 11 del 1972: norme tutte che escludono la competenza regionale in

materia di distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti

locali, tra i quali devono ricomprendersi i Consorzi B.I.M. - La legge

impugnata ne modificherebbe, infatti, i compiti istituzionali,

sottraendo loro la disponibilità e la gestione dei sovracanoni

corrisposti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua, con

l'obbligare i Consorzi a ripartire il fondo comune fra le Comunità

montane e a destinare la quota spettante a ciascuna Comunità al

finanziamento di interventi ed opere dalla stessa indicati. Il fondo

comune perderebbe così il suo carattere unitario, ed i Consorzi,

chiamati dalla loro legge istitutiva ad operare in favore del progresso

economico e sociale delle popolazioni dell'intero bacino imbrifero,

sarebbero invece tenuti a dare esecuzione ai piani di sviluppo

formulati dalle diverse Comunità in considerazione delle rispettive

particolari esigenze, e non di quelle globali di tutto il bacino.

4. - Prima di passare all'esame del dedotto motivo

d'incostituzionalità, va, innanzi tutto, rettificato il richiamo

operato dal ricorso, a proposito della riferita censura, all'art. 3 del

d.P.R. n. 8 del 1972; articolo questo che, disponendo in materia di

espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di

urgenza, appare chiaramente estraneo allo svolgimento

dell'argomentazione. Da tutto il contesto, e dal concomitante richiamo

fatto all'art. 3 del d.P.R. n. 11 del 1972, si desume che la norma

posta a riferimento è, invece, l'art. 7 dello stesso decreto n. 8:

infatti, sia detto art. 7, sia il citato art. 3 del decreto n. 11,

dispongono, con espressioni pressoché identiche, che, fino a quando

con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla

distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali, sono

conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le

funzioni amministrative d'interesse esclusivamente locale, attualmente

esercitate nelle materie di cui ai rispettivi decreti. Può, dunque,

procedersi alla correzione di quello che appare un mero errore

materiale di indicazione, in conformità con la giurisprudenza di

questa Corte, a tenore della quale, anche in sede di questione di

legittimità costituzionale sollevata in via principale, l'esame può

essere condotto sulla base di norma, diversa da quella specificamente

indicata nel ricorso, se il contenuto ed i motivi dell'impugnazione ad

essa, e non all'altra, chiaramente si riferiscano (sentenza n. 93 del

1968).

5. - Tanto precisato, va subito detto che la esposta censura non è

fondata.

Giova ricordare che i Consorzi B.I.M. traggono origine e disciplina

dalla citata legge n. 959 del 1953, con la quale sono state dettate

norme, riguardanti l'economia montana, modificative del testo unico

delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con r.d.

11 dicembre 1933, n. 1775. L'art. 52 di detto testo unico riconosceva

ai Comuni rivieraschi di grandi derivazioni, il diritto alla riserva di

una quota dell'energia prodotta. In sostituzione di tale onere, la

legge n. 959 del 1953 (come interpretata dalla legge 30 dicembre 1959,

n. 1254) obbliga tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua

per produzione di forza motrice, al pagamento di un sovracanone annuo

per ogni Kw di potenza nominale media concessa, a vantaggio non

soltanto dei Comuni rivieraschi, ma di tutti i Comuni compresi nel

bacino imbrifero montano del corso d'acqua interessato alla

derivazione, e stabilisce la costituzione in Consorzio obbligatorio,

retto dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della

legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383,

dei Comuni in tutto o in parte compresi in ciascun bacino, qualora ne

facciano domanda non meno di tre quinti di essi. ogni Consorzio dispone

di un "fondo comune", alimentato dal gettito del sovracanone; fondo che

deve essere "impiegato esclusivamente a favore del progresso economico

e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana

che non siano di competenza dello Stato", secondo un programma

d'investimenti, predisposto annualmente dal Consorzio ed approvato

dall'autorità competente (art. 1, 14° e 15° comma).

Nel 1971, con la legge n. 1102 del 3 dicembre, sono state dettate

nuove norme per lo sviluppo della montagna, per "promuovere, in

attuazione degli artt. 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la

valorizzazione delle zone montane, favorendo la partecipazione delle

popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione ed

all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei

rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di

riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del

programma economico nazionale e dei programmi regionali" (art. 1).

All'uopo si è disposta la ripartizione, con legge regionale, dei

territori montani in zone omogenee, in base a criteri di unità

territoriale economica e sociale (art. 3); e la costituzione tra i

Comuni ricadenti in ciascuna zona, sempre con legge regionale, di una

Comunità montana, ente di diritto pubblico. Spetta, inoltre, alla

Regione stabilire con sua legge le norme cui le Comunità devono

attenersi nella formulazione degli statuti (che devono essere approvati

dalla Regione), nell'articolazione e composizione dei propri organi,

nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, nei

rapporti con gli altri enti operanti nel territorio (art. 4). ogni

Comunità è tenuta ad approntare un piano pluriennale per lo sviluppo

economico-sociale della propria zona, al quale debbono adeguarsi i

piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, delle

cui indicazioni, tuttavia, devesi tener conto nella preparazione del

piano di zona, mediante opportuni coordinamenti (art. 5). La

realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali

d'intervento è affidata alla Comunità, la quale, nell'espletamento

dei propri fini istituzionali, predispone, coordina ed attua i

programmi d'intervento (art. 6).

Le linee generali della richiamata disciplina consentono di

sottolineare alcuni aspetti di peculiare rilievo: l'ampio potere

normativo demandato alla Regione per la sua attuazione; la competenza

programmatoria di carattere generale, a livello zonale, e nel quadro

della programmazione regionale, attribuita alla Comunità montana,

quale strumento partecipativo della popolazione di un territorio

delimitato anche con criteri socio-economici e non meramente

geografici; la conseguenziale subordinazione all'attività

programmatica della Comunità, degli interventi settoriali predisposti

dagli altri enti operanti nel suo territorio.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della citata legge n.

1102 del 1971, la Regione Lombardia ha emanato la legge regionale 16

aprile 1973, n. 23, avente ad oggetto la costituzione delle Comunità

montane e la formulazione dei loro statuti, il cui art. 11 disciplina i

rapporti con gli altri enti, disponendo che, nella fase di preparazione

del piano di sviluppo economico-sociale, la Comunità mantenga gli

opportuni collegamenti con gli enti operanti nello stesso territorio,

nel settore della bonifica o delle attività consorziali tendenti allo

sviluppo economico della zona; e che, dal loro canto, gli enti medesimi

trasmettano i propri piani e programmi alla Comunità e li adeguino al

piano di sviluppo da questa elaborato, dopo la sua definitiva

approvazione.

6. - Nel quadro della preesistente normativa statale e regionale si

colloca, costituendone un ulteriore sviluppo attuativo, la impugnata

legge, deliberata dalla Regione in base ai poteri ad essa derivanti

dalla legge n. 1102, che al ricordato art. 4, ne afferma la competenza

a regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro

territorio. La Regione ha, cioè, legiferato, esercitando una

competenza che non va ricondotta a quella radicata nelle materie

indicate nel primo comma dell'art. 117 della Costituzione, ma rientra,

invece, nell'ambito del secondo comma dello stesso articolo, a tenore

del quale le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il

potere di emanare norme per la loro attuazione.

In tale contesto, va riconosciuto che, con la impugnata legge, è

stato apprestato un meccanismo di coordinamento e di adeguamento, senza

operare alcuno spostamento di funzioni dai Consorzi alle Comunità, e

senza sottrarre ai Consorzi medesimi alcuno dei loro compiti

istituzionali. Invero, il previsto riparto annuale in bilancio del

fondo comune - riparto che, secondo il ricorrente, lascerebbe ai

Consorzi la mera funzione esattoriale del sovracanone - non comporta

alcun trasferimento di somme dall'uno all'altro ente, ma si concreta in

una preordinazione, mediante una sorta di articolazione contabile,

dell'attività gestionale degli stessi Consorzi, tenuti dalla legge

dello Stato ad adeguare i loro interventi ai piani zonali di sviluppo

ed ai programmi annuali delle Comunità. Né va taciuto che al

successivo impiego delle risultanti "quote" del fondo comune provvedono

pur sempre i Consorzi, mediante programmi operativi da essi predisposti

distintamente per ciascuna Comunità.

Non v'ha dubbio che la discrezionalità dei Consorzi nelle loro

scelte programmatiche ed operative risulti contenuta, ma ciò appare

aderente proprio alla ratio della legge statale, che ha voluto a

vantaggio dei territori montani e delle loro popolazioni una

programmazione di globale apertura, superando il preesistente sistema

d'interventi settoriali non coordinati e non convenientemente

finalizzati. D'altra parte, la responsabile autonomia dei Consorzi, nei

limiti derivanti dal voluto adeguamento, resta pur sempre garantita

dall'imprescindibile rispetto delle loro competenze istituzionali,

essendo pacifico che le quote del fondo comune, risanate, secondo

quanto previsto dalla impugnata legge, al finanziamento di interventi

ed opere indicati dalle Comunità tra quelli compresi nei loro piani e

programmi, devono comunque essere impiegate con l'osservanza della

destinazione prescritta dall'art. 1, comma 14, della legge n. 959 del

1953. Che se poi i piani e i programmi delle Comunità fossero

strutturati in modo così analitico da individuare singolarmente e

tassativamente le opere e gl'interventi da eseguirsi a carico dei

Consorzi, rendendo così meramente ripetitivi i programmi operativi

riservati a questi ultimi, a tutelare la loro autonomia gestionale

soccorrerebbero - come riconosce la stessa Regione resistente - idonei

strumenti in sede di riesame da parte della Regione, oltre che nella

definitiva sede giurisdizionale.

Conclusivamente, la impugnata legge non viola gl'indicati parametri

(VIII disp. trans. e fin. della Costituzione, art. 3 (recte 7) del

d.P.R. n. 8 del 1972, art. 3 del d.P.R. n. 11 del 1972), in quanto non

altera l'attuale distribuzione di funzioni amministrative tra gli enti

locali.

7. - La seconda censura dedotta nel ricorso concerne - come esposto

in narrativa - l'asserita modificazione, ad opera della impugnata

legge, della destinazione del sovracanone, quale stabilita dalla legge

n. 959 del 1953. Operando questo mutamento di destinazione, la Regione

avrebbe oltrepassato i limiti della sua competenza normativa, atteso

che il sovracanone si configura come diritto relativo alla

utilizzazione di acque pubbliche, materia questa riservata agli organi

dello Stato (art. 8, comma secondo, d.P.R. n. 8 del 1972, in relazione

all'art. 117 della Costituzione).

La difesa della Regione ha sollevato eccezione d'inammissibilità,

affermando che siffatta censura non figura tra i motivi invocati dal

Governo nel rinviare al Consiglio regionale la legge in esame.

L'eccezione non può essere accolta: nell'esibito atto di rinvio si fa

autonomo riferimento allo scopo della costituzione dei Consorzi e alla

loro operatività "in una gamma di settori che non esauriscesi ambito

materie competenza regionale"; e ciò concreta quella "sintetica"

enunciazione dei motivi di rinvio e quella loro coincidenza "almeno

nelle linee essenziali" con le censure poste a base della successiva

impugnativa, che la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 8 del

1967, n. 123, n. 132 e n. 221 del 1975) ha ritenuto sufficiente ai fini

dell'osservanza dell'art. 127 della Costituzione.

Nel merito, la censura non è fondata.

Come si è già osservato, la legge impugnata non muta le funzioni

assegnate ai Consorzi né la destinazione del fondo alimentato dal

gettito del sovracanone. Essa intende dare attuazione alla normativa

dettata dalla legge n. 1102 del 1971, stabilendo le modalità ritenute

più idonee per assicurare il voluto coordinamento dei programmi dei

Consorzi con i preminenti piani e programmi delle Comunità. La

sostituzione della articolazione del fondo comune alla sua originaria

unitarietà, ai fini dell'impiego, è razionale conseguenza sia della

ripartizione, prevista dalla stessa legge n. 1102, del territorio

montano in zone omogenee, determinate sulla base di criteri unitari

socio-economici, e non necessariamente coincidenti con l'ambito

territoriale dei bacini imbriferi, sia della concomitante

subordinazione, anch'essa voluta dal legislatore statale, all'attività

programmatoria globale, demandata alle Comunità, degl'interventi

settoriali predisposti dagli altri enti (tra cui i Consorzi) operanti

nel loro territorio. La impugnata legge non incide, dunque, nella

materia della "tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque

pubbliche", per la quale, ai sensi dell'art. 8 del citato d.P.R. n. 8

del 1972, resta ferma la competenza degli organi statali.

11. - Inammissibile, infine, come giustamente eccepito dalla

resistente Regione, è la terza censura enunciata nel ricorso per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, in ragione dell'asserita

disparità di trattamento tra Comuni consorziati e Comuni non

consorziati, tutti ricadenti nell'ambito di uno stesso bacino

imbrifero montano.

L'atto di rinvio al Consiglio regionale, dopo aver elencato,

contraddistinguendoli con i nn. 1 e 2, i motivi di rinvio, posti di poi

a base delle due censure già esaminate, conclude con la frase "Per

tali motivi Governo habet rinviato legge at nuovo esame Consiglio

regionale sensi articolo 127 Costituzione". Si prosegue poi con

l'espressione "Nella occasione Governo habet inoltre osservato che

provvedimento in esame sarebbe lungi conseguire prefissato intento

disciplina più semplice et razionale di coordinamento fra enti

subregionali", aggiungendosi delle considerazioni a proposito dei

Comuni rivieraschi non montani e dei Comuni montani non consorziati,

senza, peraltro, alcun riferimento, esplicito o implicito, allo art. 3

della Costituzione. In tal guisa esposte, siffatte osservazioni non

possono essere ricondotte ai motivi di legittimità posti a base del

rinvio; inammissibile è, dunque, la dedotta censura, mancando quella

corrispondenza, sia pure sintetica e nelle linee essenziali, che deve

intercorrere tra motivi di rinvio e censure esposte nel successivo

ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Lombardia approvata il 26 marzo 1975,

riapprovata il 20 novembre successivo, recante "norme sui Consorzi

B.I.M.", proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con il

ricorso di cui in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

della legge sopra indicata, proposte, con lo stesso ricorso, in

riferimento agli artt. 117 e VIII disp. trans. e fin. della

Costituzione, ed agli artt. 3 (recte 7) ed 8 del d.P.R. 15 gennaio

1972, n. 8, e 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, contenenti "norme

sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni

amministrative statali", rispettivamente in materia di urbanistica e di

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale ed in

materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO ERCOLE ROCCHETTI ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte