Sentenza n. 212/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 64legge 519/1973
- art. 66legge 519/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 64, quarto
comma, e 66 legge 7 agosto 1973, n. 519 (Modifiche ai compiti,
all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto Superiore di Sanità,
promosso con ordinanza emessa l'1 dicembre 1976 dal TAR per il Lazio
sui ricorsi riuniti di Settimi Guido ed altri contro il Ministero della
Sanità ed altro, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 dell'anno
1977.
Visti gli atti di costituzione di Settimi Guido e del Ministero
della Sanità nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
uditi l'avv. Stefano Varvesi per Settimi Guido e l'Avvocato dello
Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il TAR del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da Guido
Settimi ed altri, con ordinanza 1 dicembre 1976 sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 64, quarto comma, e 66 l. 7
agosto 1973, n. 519 per contrasto con l'art. 3 Cost..
Rilevava in proposito l'ordinanza che, tanto dalle norme
organizzative e di funzionamento (dettate dagli artt. 1 e 2 del Titolo
secondo, 6 secondo comma, 10-13 della legge citata) quanto dai lavori
preparatori, emergerebbe l'intento del legislatore di potenziare quanto
più possibile l'Istituto Superiore di Sanità. Senonché, nonostante
tali propositi, in realtà poi il trattamento retributivo riservato ai
dirigenti di ricerca ed ai ricercatori (fissato nella tabella B)
risulta notevolmente inferiore sia a quello dei dirigenti statali sia a
quello in precedenza percetto dai ricorrenti. Vero è che il
trattamento precedente veniva mantenuto a titolo personale, mediante
assegno riassorbibile, ma ciò non incide sul trattamento che le
impugnate disposizioni danno all'attività del ricercatore, che
dovrebbe semmai essere paragonata a quella del docente universitario.
Quanto alla rilevanza, osserva l'ordinanza che essa è implicita
nel fatto che l'eventuale riconoscimento della denunziata
illegittimità delle norme impugnate comporterebbe la caducazione dei
provvedimenti di inquadramento, contro cui sono stati interposti i
ricorsi introduttivi del giudizio.
Si sono costituiti nel giudizio davanti a questa Corte i professori
Guido Settimi, Ivano Camoni, Aldo Gaudiano, Stefano Chiavarelli ed Aldo
Calò, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Varvesi.
Si è pure costituito il Ministro della Sanità, ed è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, ambo rappresentati e difesi
dall'Avvocato Generale dello Stato.
2. - Nell'atto di costituzione, ricorda la difesa dei ricorrenti
che fin dal 1934 (l. 7 giugno, n. 992) il trattamento retributivo dei
ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità si è costantemente
identificato con quello dei dirigenti dello Stato di cui i ricercatori
facevano parte (si veda da ultimo il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079,
Tabella unica, quadro 1, Sez. A). Nel 1964 fu avvertita l'esigenza di
modernizzare l'Istituto Superiore, superandone la struttura gerarchica
e responsabilizzando i singoli ricercatori, cui si sarebbe dovuto
corrispondere un trattamento economico competitivo. Parallelamente si
procedeva alla riforma della dirigenza, che si concludeva con il d.P.R.
30 giugno 1972, n. 748 (pubblicato nella G. U. dell'11 dicembre 1972)
proprio dopo che le Commissioni della Camera dei Deputati, in sede
deliberante, avevano già completato l'esame del progetto di legge
sulla riforma dell'Istituto Superiore di Sanità.
L'attuazione della disciplina dirigenziale attribuiva ai dirigenti
dello Stato (e quindi anche a quelli dell'Istituto) uno status di gran
lunga superiore a quello previsto dal progetto di legge per la riforma
dell'Istituto Superiore di Sanità, sia sotto il profilo
dell'iniziativa personale, che sotto quelli della responsabilizzazione
e dello stipendio.
Si sarebbe, perciò, dovuto provvedere al coordinamento del
progetto di riforma colla nuova normativa: il che non sarebbe avvenuto
- ad avviso della difesa - per mere ragioni di urgenza, come
documenterebbero i lavori preparatori.
L'inferiore trattamento retributivo corrisposto ai ricercatori
sarebbe, perciò, frutto di una valutazione erronea e non di un
deliberato indirizzo politico. Conseguentemente, come già ritenuto
dalla Corte con la sent. n. 219 del 1975 concernente i docenti
universitari, sarebbe evidente la violazione dell'art. 3 Cost..
3. - L'Avvocatura contesta innanzituttto che i nuovi parametri
retributivi dei ricorrenti sieno sensibilmente inferiori a quelli
precedentemente fruiti.
Ma, quand'anche lo fossero, rientra evidentemente nella
discrezionalità del legislatore strutturare diversamente retribuzioni
e relative progressioni di un dato settore del pubblico impiego senza
che, solo per questo, resti violato l'art. 3 Cost.. D'altra parte, il
noto divieto della reformatio in pejus non costituisce principio di
rilevanza costituzionale, in quanto vincola l'Amministrazione ma non il
legislatore ordinario. È proprio poi l'invocata sentenza n. 219/1975
di questa Corte ad escludere - secondo l'Avvocatura - l'assimilabilità
della funzione di ricerca a quella dirigenziale. Del resto - si
soggiunge le retribuzioni delle carriere tecniche sono state sempre
mantenute distinte da quelle dei dirigenti statali, e autonomamente
disciplinate. Le parti private costituite hanno poi presentato memoria
in cui, ribadendo l'assimilazione tra personale scientifico e
corrispondente personale universitario (ribadita anche dal Consiglio di
Stato nel parere n. 187/82 Sez. II, in relazione al trattamento
retributivo introdotto con il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), insistono
nelle conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto :
1. - Va premesso un rilievo in ordine alle norme impugnate.
L'ordinanza di rimessione, per tutto il corso della parte motiva,
sia in fatto che in diritto, fa generico riferimento alle norme di cui
agli artt. 64 e 66 della legge impugnata. Soltanto nel dispositivo,
poi, si precisa che l'impugnazione dell'art. 64 concernerebbe il quarto
comma.
Per verità, un accenno al quarto comma c'è pure in motivazione,
ma si tratta di quello dell'art. 66, effettivamente significativo
perché contempla la facoltà di opzione per l'assegno perequativo.
Non altrettanto, invece, può dirsi per quanto si riferisce al
quarto comma dell'art. 64, che prevede la conservazione della direzione
del laboratorio per gli attuali Capi per il periodo previsto nell'art.
35 e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.
Disposizione questa non certo sfavorevole e, in realtà, mai contestata
né dall'ordinanza né dalle scritture delle parti.
È da ritenersi verosimile perciò, che sia insorto equivoco col
quarto comma dell'art. 66, ma che in realtà, per quanto riguarda
l'art. 64, il riferimento semmai volesse essere al primo comma, dove
appunto è detto che l'inquadramento nelle nuove carriere, qualifiche,
classi di stipendio e categorie, venga disposto, secondo quanto
previsto nei successivi articoli, con Decreto del Ministro della
Sanità. Mentre poi l'art. 66 provvede appunto in concreto
all'inquadramento dei dirigenti di ricerca, contro il quale gli
interessati ebbero ad interporre ricorso al TAR.
In tal senso, pertanto, dovrà essere operata rettifica.
2. - Va disattesa innanzitutto l'obbiezione dell'Avvocatura dello
Stato, secondo cui i nuovi parametri retributivi non sarebbero
inferiori a quelli precedentemente fruiti dai ricorrenti.
La Corte deve attenersi ai presupposti di fatto su cui si fonda
l'ordinanza di rimessione, salvo che per chiare emergenze,
contestualmente o immediatamente acquisibili, essi non risultino
chiaramente smentiti. Nella specie, al contrario, emergono indicazioni
che confortano le affermazioni dell'ordinanza, considerato che la legge
n. 519/1973 ha accordato la facoltà di optare per un assegno,
personale inteso a perequare la differenza fra il trattamento economico
precedente e quello risultante dal nuovo inquadramento: e per di più i
ricorrenti tutti di tale facoltà si sono avvalsi, segno evidente che,
in realtà, la differenza peggiorativa sussisteva.
D'altra parte, però, l'opzione non influisce sulla rilevanza della
sollevata questione, in quanto risulta dall'ordinanza di rimessione che
le parti private costituite, nel ricorso davanti al TAR, avevano
rivendicato i maggiori stipendi corrispondenti ai livelli di funzione
loro attribuiti dalla disciplina della dirigenza statale (d.P.R. 30
giugno 1972, n. 748): e soltanto a dimostrazione dell'assurdo si erano
altresì riferiti al fatto che era stato loro, invece, attribuito
trattamento economico addirittura inferiore a quello goduto fino al
momento del nuovo inquadramento.
Né sembra attendibile l'ulteriore rilievo dell'Avvocatura, a
giudizio della quale, nel valutare la posizione retributiva dei
ricercatori, si dovrebbe tener conto anche del "compenso particolare"
di cui all'art. 54 della l. n. 519/1973. Proprio, infatti, perché
compenso "particolare" esso non può e non deve influire sulla
valutazione dello stipendio base, dipendente dai parametri attribuiti
al livello funzionale, in ordine al quale soltanto vanno istituite le
eventuali comparazioni con altre categorie dello stesso livello.
"Compensi particolari", infatti, sono riconosciuti a numerose
funzioni degli impieghi statali, sotto varie denominazioni, senza che
ciò alteri il criterio di comparazione che resta sempre ancorato al
vero e proprio stipendio.
2.1 - Peraltro, nessuna illegittimità può essere ravvisata nel
fatto che si sia provveduto a garentire i diritti quesiti attraverso lo
strumento perequativo dell'assegno ad personam (pensionabile, ma
riassorbibile e non computabile ai fini della tredicesima e dello
straordinario), anziché attraverso l'attribuzione di tanti aumenti
periodici del nuovo stipendio iniziale, quanti occorrono per assicurare
stipendio di importo pari a quello precedentemente fruito, o ad esso
immediatamente superiore: tecnica questa introdotta dal comma terzo
dell'art. 12 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.
Se è vero, infatti, che quest'ultimo congegno comporta effetti
più favorevoli, è pur vero, però, che - come esattamente nota
l'Avvocatura - esso concerne l'ipotesi del "passaggio di carriera"
presso la stessa o diversa amministrazione, mentre nella specie si
tratta di nuovo inquadramento nella stessa carriera di appartenenza.
È da escludersi, perciò, che sotto tale profilo sussista la
lamentata violazione dell'art. 3 Cost..
3. - Vero è, invece, che la nota dominante della proposta
questione è la notevole incertezza del tertium comparationis.
L'ordinanza, dopo avere adeguatamente illustrato le note che
contraddistinguono le norme organizzative e di funzionamento
dell'Istituto Superiore di Sanità nello spirito della riforma, ritiene
che in relazione "alla gravosità e responsabilità della attività di
ricerca", la comparazione debba essere istituita anziché rispetto ai
compiti meramente amministrativi dei funzionari statali aventi pari
trattamento economico, piuttosto nei confronti delle attribuzioni del
personale docente delle Università.
In realtà la legge istitutiva dell'Istituto Superiore (r.d.l. 11
gennaio 1934, n. 27), inquadrando le varie categorie dirigenti
dell'Istituto nel Gruppo A, prevedeva il grado V come massimo sviluppo
delle carriere; ma soltanto a proposito del Laboratorio di fisica
(ufficio del radio) avvertiva in nota (b) che il dirigente avrebbe
potuto conseguire successivamente i gradi VI, V e IV, "secondo le norme
che regolano i passaggi di grado dei professori delle Regie Università
del Regno": ma è questo l'unico accenno contenuto nella legge.
Tuttavia, la l. 11 luglio 1980, n. 312 ha poi effettivamente esteso
ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto
Superiore di Sanità il trattamento economico dei docenti universitari.
Ma si tratta di legge successiva, che nulla dispone per il tempo
antecedente e, perciò, non potrebbe essere accolta la richiesta,
avanzata in subordine all'udienza dall'Avvocatura, di restituzione
degli atti al giudice rimettente a causa di jus superveniens, e che,
per dato testuale, "si applica in via provvisoria, in attesa del
definitivo assetto degli enti medesimi".
Quanto, infine, ai lavori preparatori della legge di riforma, cui
pure l'ordinanza fa espresso riferimento, deve dirsi che da essi (sia
da quelli intercorsi dal 1970 al 1972 concernenti la decaduta
legislatura, sia da quelli del 1973 poscia conclusi coll'approvazione
della legge impugnata) l'incertezza relativa al tertium comparationis
è ancora più evidente. Infatti, gli interventi dei deputati e del
Governo nelle Commissioni alternano i riferimenti ora alla ricerca
universitaria (e si vorrebbe, perciò, attendere la riforma
dell'ordinamento universitario), ora alla dirigenza statale (e si
chiedono rinvii per concordare con i Ministri competenti in sede di
Decreti-delegati): c'è, anzi, chi, accennando alla remora che comporta
la scarsa chiarezza di tali ambigui riferimenti, propone esplicitamente
l'interrogativo: "si applicherà nei loro confronti (ricercatori) la
legge sulla dirigenza statale o le norme sull'Università, presenti e
future?" (seduta della 12ª Commissione, 16 maggio 1972). La risposta
verrà dal Relatore per la I Commissione, che, nella seduta delle
Commissioni riunite del 14 dicembre 1972 (siamo ormai nella VI
legislatura da cui uscirà la legge), testualmente dichiara:
"L'ampiezza del dibattito, al termine del quale si giunse
all'approvazione già nella precedente legislatura, credo faccia oggi
grazia di una nuova discussione, perché non mi pare vi sieno elementi
nuovi che possano sollecitare innovazioni, tranne la presa in
considerazione del decreto relativo alla dirigenza, che obbliga ad
introdurre alcuni adeguamenti nel testo".
Come si vede, nella loro parte conclusiva, i lavori preparatori,
lungi dal confortare l'orientamento dell'ordinanza di rimessione intesa
ad instaurare confronti con i professori universitari, sembrano invece
volere piuttosto tenere conto del decreto delegato relativo alla
dirigenza statale che frattanto era stato emanato (d.P.R. 30 giugno
1972, n. 748).
Ma quand'anche proprio a quest'ultimo decreto si volesse fare
riferimento, come i compilatori della legge impugnata dichiararono di
aver fatto, e come hanno mostrato di preferire le parti private, sia
negli atti scritti che nella discussione orale al dibattiniento, non
sembra che il problema guadagni in chiarezza né che questo diverso
riferimento lo avvii a soluzione.
4. - È esatto, in realtà, che il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,
disciplinando le funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, ha pareggiato nel quadro H
dell'art. 47 il Direttore dell'Istituto e i Capi laboratorio al
Dirigente generale (livello C), il Ricercatore superiore al Dirigente
superiore (livello D), e il Primo ricercatore al Primo dirigente
(livello E). Da ciò traggono argomento le parti per richiamare la
sentenza 8 luglio 1975, n. 219 di questa Corte che - a loro avviso -
avrebbe regolato un caso che presenterebbe molte analogie con quello in
esame (si trattava - come si ricorderà - del raffronto fra docenti
universitari e direttivi dello Stato).
La richiamata sentenza, però, presenta cadenze logiche che
presuppongono una situazione ben diversa da quella contemplata nella
sollevata questione.
Come dato, infatti, di maggiore significato, nel contesto del
quadro normativo di quella ipotesi, la sentenza si riferisce al fatto
"di avere il legislatore per più decenni, costantemente attribuito al
personale docente ed ai direttivi dello Stato, una identica
potenzialità di sviluppo di carriera; di avere, cioè, in altre
parole, considerato naturale, per la carriera dei professori
universitari, lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito
per i funzionari direttivi dello Stato".
Per quella sentenza, dunque, due sono i dati di riferimento che
consentono di porre un limite alla pur riaffermata "permanente
discrezionalità del legislatore" nella libertà di distinguere il
trattamento retributivo nonostante il corrispondente livello di
carriera fra due diverse funzioni statali. E cioè: 1) che sussista per
un notevole arco di tempo una uniforme ripetizione di un giudizio di
valore che il legislatore esprima in termini costanti di equivalenza
fra due categorie; 2) che la detta equivalenza, però, non si riferisca
esclusivamente al livello funzionale di carriera, ma si sostanzi nel
profilo di un "identico vertice di coefficiente o parametro terminale".
Ebbene, nessuno di tali dati è riscontrabile nella specie. Non i
termini di equivalenza funzionale colla stessa categoria, giacché si
è visto quanto incerto si mostri il secondo termine del raffronto. Si
comincia, infatti, con i professori universitari nella lontana legge
istitutiva del 1934, per passare dal 1970 al 1973 alle continue
oscillazioni dei lavori preparatori tra il raffronto con le Università
e quello con la Dirigenza statale, fino al decreto delegato del 1972
che fissa il confronto colla Dirigenza: per tacere della l. 11 luglio
1980, n. 312 che torna, invece, nuovamente ai professori universitari.
Ma tanto meno, poi, sussistono i termini di equivalenza
dell'identico vertice di coefficiente o parametro terminale, che al
più potrebbe essere ravvisato, per la legge del 1980, in quello dei
professori universitari, dubbia essendo la parità retributiva rispetto
alla legge del 1934. Addirittura inesistente poi tale parità economica
per quanto si riferisce al confronto colla Dirigenza statale istituito
dal cennato decreto-delegato del 1972.
Questo, infatti, si limita a statuire - come si è visto - parità
in taluni livelli di carriera, ma serba il più assoluto silenzio
quanto a quella economica. Al contrario, pur emergendo dai lavori
preparatori conclusivi, che a tale decreto intendesse alla fine il
legislatore riferirsi, in realtà, poi, la retribuzione viene fissata e
questa volta dal Parlamento stesso - e non più dal Governo - in modo
del tutto indipendente e libero.
Viene, dunque, a mancare nella specie proprio quell'uniforme
ripetizione, non accidentale, ma anzi protratta per un notevole arco
temporale di quel giudizio di valore espresso dal legislatore - come
testualmente recita la citata sentenza n. 219/1975 - ex ore suo, in
termini di equivalenza sia alla stessa categoria sia allo stesso
vertice di coefficiente o parametro terminale.
Ne deriva che alcun limite poteva, perciò, sussistere nella specie
all'ampia discrezionalità del legislatore di differenziare il
trattamento economico di categorie equivalenti, persino - ha soggiunto
questa Corte - se "prima ugualmente retribuite", senza incorrere nella
violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 3.
Né si pensi che, in definitiva, proprio attraverso l'equiparazione
fra Dirigenza e docenti universitari, affermata dalla più volte
richiamata sentenza, si raggiungerebbe quell'uniforme costanza di
equiparazione che giustificherebbe il limite alla discrezionalità del
legislatore. Infatti, l'equiparazione conseguente alla citata sentenza
riguarda esclusivamente la fascia più alta dei professori
universitari, equiparata al livello di carriera e di retribuzione degli
ambasciatori.
Si tratta, in buona sostanza, di materia tuttora in via di
elaborazione normativa, alla quale caratteristica va calibrato lo
stesso giudizio di razionalità.
La questione sollevata, pertanto, non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 64 comma primo e 66 della l. 7 agosto 1973, n. 519,
sollevata con ordinanza 1 dicembre 1976 dal TAR del Lazio per contrasto
con l'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte