Corte costituzionale

Ordinanza n. 212/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), in relazione al combinato

disposto degli artt. 9, ultimo comma, e 12, quarto comma, dello

stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dalla

Commissione Tributaria di secondo grado di Mantova sul ricorso

proposto dall'Ufficio Imposte Dirette di Bozzolo contro la s.n.c.

Edildap, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto

l'irrogazione della sanzione prevista per la tardiva presentazione

delle dichiarazioni del sostituto d'imposta, la Commissione

tributaria di secondo grado di Mantova con ordinanza emessa il 25

maggio 1988 (r.o. n. 626 del 1988), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni in materia di accertamento delle imposte

sui redditi) in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che la disposizione denunciata viene censurata - in relazione a

quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma e

12, quarto comma, dello stesso decreto delegato - sotto due distinti

profili, e precisamente;

a) nella parte in cui, assimilando, nel trattamento

sanzionatorio, l'ipotesi di omessa dichiarazione a quella della

dichiarazione presentata ad ufficio incompetente e pervenuta al

competente con ritardo superiore al mese, disciplina in identico modo

situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse;

b) nella parte in cui assoggettando a medesimo trattamento

sanzionatorio l'omessa dichiarazione e la dichiarazione presentata ad

ufficio incompetente, ma pervenuta al competente con ritardo

superiore al mese, non distingue in relazione all'ipotesi del

sostituto che abbia effettivamente o meno versato l'imposta, così

creando un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli

altri contribuenti, per i quali, il precedente art. 46 pone, invece,

una distinzione fra chi abbia provveduto o meno al pagamento

dell'imposta;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione venga dichiarata inammissibile o quanto meno

infondata;

Considerato che, per quanto attiene al primo dei lamentati profili

di illegittimità costituzionale, questa Corte ha già avuto modo di

rilevare (sentenza n. 82 del 1989) che la questione, in tal modo

prospettata, è inammissibile in quanto, dovendosi escludere la

possibilità di un'equiparazione tra situazioni obiettivamente

diverse, quali la presentazione ad ufficio competente e la

presentazione ad ufficio incompetente, con essa si tende ad ottenere

una pronuncia correttiva "che coinvolge una gamma di scelte che solo

il legislatore può compiere";

che per quanto concerne l'altro aspetto di asserita

illegittimità, indicato nell'ordinanza di rimessione, la relativa

questione è stata già sostanzialmente affrontata e risolta con

dichiarazione di manifesta infondatezza (ordinanza n. 490 del 1987);

che tale pronuncia va ribadita nonostante l'affermazione

contenuta nella recente sentenza n. 82 del 1989, secondo la quale

un'operazione correttiva dell'impugnato art. 47 sarebbe possibile in

presenza dell'indicazione di un termine comparativo e in un contesto

di completa assimilazione tra le fattispecie normative poste a

raffronto;

che in tal senso non è difatti possibile considerare come un

valido tertium comparationis quello che il giudice a quo individua

nell'art. 46 (che sanziona l'omissione della dichiarazione in misura

più lieve qualora non sia più dovuta alcuna imposta) in quanto,

come questa Corte ha già affermato, fin dalla sentenza n. 128 del

1986, la dichiarazione del sostituto di imposta ha un significato

diverso da quello insito nella dichiarazione del contribuente, e la

sua omissione non integra una mera violazione formale, ma bensì

sostanziale, poiché impedisce agli uffici di apprendere le fonti di

reddito di cui gode il sostituto;

che ciò nondimeno, anche in questa occasione, appare opportuno

ribadire l'invito già rivolto al legislatore nella sentenza n. 83

del 1989, affinché, in sede di revisione del sistema tributario,

voglia attuare una migliore graduazione delle sanzioni in relazione

alla gravità delle violazioni, così pervenendo ad una disciplina

più consona ad un corretto rapporto tra cittadini e fisco;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle

imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47 in relazione all'art. 46 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamenti delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte