Corte costituzionale

Ordinanza n. 212/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 74/1987
  • art. 8legge 74/1987
  • art. 23legge 74/1987

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi

di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della

legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima

legge, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17

ottobre 1989 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile

vertente tra Puecher Ermanno e Nindl Anna Maria in Puecher, iscritta

al n. 695 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno

1990; 2) ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla Corte d'appello

di Trento nel procedimento civile vertente tra Miori Romeo e Kusar

Antonia, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

minsitri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto, emesse, in

due distinti giudizi, il 17 ottobre (reg. ord. n. 695 del 1989) e il

21 novembre 1989 (reg. ord. n. 21 del 1990), la Corte d'appello di

Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito

dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché

dell'art. 23 di quest'ultima legge, a tenore dei quali l'appello

avverso le sentenze pronunziate nei giudizi di separazione personale

tra coniugi "è deciso in camera di consiglio";

che ad avviso del giudice a quo le norme impugnate, introducendo

il c.d. rito camerale in un grado di giudizio, si porrebbero in

contrasto, in primo luogo, con l'art. 101 della Costituzione, dal

momento che, pur se il principio di pubblicità delle udienze può

essere derogato, ciò deve avvenire per esigenze obiettive e

razionali, che non sembrano sussistere in materia di separazione

personale, nella quale le ragioni di celerità dei giudizi possono

essere diversamente soddisfatte;

che, inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, la scelta

del rito camerale in luogo di quello ordinario contenzioso in un solo

grado di giudizio e la mancata previsione delle norme procedurali

applicabili, specie in materia probatoria, produrrebbero una

limitazione del diritto di difesa irragionevole rispetto agli altri

gradi di giudizio che si svolgono con il rito ordinario, con

conseguente violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione;

che non si sono costituite le parti private;

che è invece intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente

del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza delle

questioni;

Considerato che i giudizi riguardano le medesime questioni e

pertanto possono essere riuniti;

che questioni sostanzialmente identiche sono state già

dichiarate non fondate con sentenza n. 543 del 1989 e manifestamente

infondate con ordinanze nn. 587 del 1989 e 120 del 1990;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi

di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della

legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima

legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte