Sentenza n. 212/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/05/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 547/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile
1992 dal Pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano del
Friuli, nel procedimento penale a carico di Apuzzo Salvatore,
iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Apuzzo Salvatore;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avv. Roberto Nania per Apuzzo Salvatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale per violazione delle
norme antinfortunistiche e per lesioni personali colpose, promosso a
carico del titolare di un pubblico esercizio la cui moglie aveva
subito un infortunio durante alcuni lavori di pulizia, il Pretore di
Udine (sezione di Cervignano del Friuli) ha sollevato, con ordinanza
emessa l'8 aprile 1992, questione di legittimità costituzionale, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, secondo comma,
del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, nella parte in cui non comprende
anche i partecipanti all'impresa familiare tra i soggetti -
equiparati ai lavoratori subordinati - con riguardo ai quali va
osservata la normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Gli obblighi relativi, infatti, e la conseguente responsabilità
penale sussistono nell'area di applicabilità del citato d.P.R. n.
547 del 1955 - osserva il Pretore nel motivare la rilevanza - sì che
l'invocata decisione additiva consentirebbe di contestare
all'imputato i reati in argomento.
A parere del giudice a quo, la norma impugnata, nell'escludere per
i partecipanti all'impresa familiare gli obblighi di prevenzione,
irrazionalmente priverebbe questi ultimi di tutela, discriminandoli
anche rispetto ad altri soggetti, come i soci-lavoratori.
L'assenza di obblighi e quindi di responsabilità del titolare
dell'azienda con riguardo ai familiari sarebbe inoltre in
contraddizione con il riconoscimento dell'istituto dell'impresa
familiare contenuto nel codice civile, ed accentuerebbe la
"soggezione economica e sociale" dei partecipanti nei rapporti con il
capofamiglia-imprenditore.
Tale ordine di idee risulterebbe altresì sotteso alla sentenza n.
476 del 1987, con la quale questa Corte ha dichiarato illegittima
l'esclusione dell'obbligo assicurativo per infortuni e malattie
professionali dei familiari che prestino opera lavorativa o a questa
assimilata quali partecipanti all'impresa familiare.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte
privata contestando preliminarmente la rilevanza della questione in
quanto, ex art. 25 della Costituzione, non sarebbe configurabile la
perseguibilità per un reato non attualmente previsto. Nell'imminenza
dell'udienza la parte privata ha depositato memorie, ulteriormente
insistendo sulle ragioni di inammissibilità connesse alla creazione
di una nuova fattispecie penale incriminatrice. Tale conseguenza, in
palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, non si
potrebbe poi in alcun modo far derivare dalla sentenza n. 476 del
1987, concernente il ben diverso tema dell'estensione ai partecipanti
all'impresa familiare dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro.
Sul punto la parte richiama anche gli artt. 5, 6 e 7 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, interpretata da questa
Corte con sentenza n. 202 del 1991 "nel senso che, per la rilevanza
delle trasgressioni dei doveri generali sanciti da una disposizione
di legge, occorre la conoscibilità di essa al momento del fatto".
Nel merito la parte ha infine sottolineato, a sostegno
dell'infondatezza, la particolarità dell'impresa familiare in cui
sarebbero implicati i valori solidaristici caratteristici della
famiglia. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, nella
parte in cui esclude i partecipanti all'impresa familiare dal novero
dei soggetti in favore dei quali - in quanto equiparati ai lavoratori
subordinati - deve essere applicata la normativa per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, con la conseguente estensione della
relativa tutela penale specifica per le ipotesi di violazioni delle
prescrizioni antinfortunistiche e delle comuni sanzioni in caso di
danni alle persone.
In particolare il Pretore rimettente ravvisa un'ingiustificata
disparità di trattamento rispetto ai soci di società e di enti in
genere cooperativi che la norma viceversa contempla tra i beneficiari
delle misure imposte dal citato d.P.R. ai datori di lavoro.
2. - La questione è inammissibile.
A questa Corte è richiesta una decisione di tipo additivo che
inserisca nel testo legislativo in argomento una nuova ipotesi,
secondo cui i titolari dell'impresa sarebbero tenuti a porre in
essere gli strumenti di prevenzione previsti dalla normativa per la
sicurezza dei lavoratori, tra i quali dovrebbero rientrare così
anche i partecipanti all'impresa familiare medesima.
Ma il modulo estensivo suggerito dal Pretore di Cervignano del
Friuli che vorrebbe l'inclusione dei familiari tra i soggetti
protetti, comporta, inevitabilmente, anche la creazione di una
fattispecie penale nuova, consistente nell'applicazione delle
sanzioni descritte dal titolo XI del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
anche ai titolari d'impresa familiare. Inoltre, l'attrazione di
quest'ultimo istituto nell'area del rapporto di lavoro anche a fini
di tutela antinfortunistica, implicherebbe la configurabilità di
reati colposi contro la vita e l'incolumità delle persone, ove
l'inosservanza delle misure di prevenzione abbia prodotto tali
conseguenze lesive.
È chiaro come l'intero disegno della prevenzione non avrebbe
senso ove si volesse scriminare il profilo sanzionatorio, logicamente
correlato a garantire l'osservanza del precetto.
Ma l'imputato di cui al giudizio a quo mai potrebbe rispondere per
fatti che non costituivano reato al momento in cui furono commessi,
onde appare chiara l'assoluta ininfluenza dell'invocata sentenza sul
procedimento penale in corso dinanzi al Pretore.
La garanzia posta dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
esclude infatti che la Corte possa far sorgere una nuova fattispecie
penale "così determinando conseguenze sfavorevoli per l'imputato"
(cfr. sentenze n. 148 del 1983 e n. 108 del 1981).
3. - Alla suddetta ragione d'inammissibilità per irrilevanza si
aggiunge, con analoga conseguenza, quell'ulteriore implicazione del
principio di legalità che impone una stretta riserva di legge in
favore dello Stato in materia penale.
Tale appartenenza esclusiva della potestà punitiva si appalesa
tanto più evidente in rapporto alla peculiarità dell'impresa
familiare cui è stata estesa l'assicurazione contro gli infortuni
(così appagando una diffusa esigenza di tutela del lavoro: cfr.
sentenza n. 476 del 1987), ma che resta comunque permeata di legami
affettivi, onde appare quanto meno problematico l'innesto di obblighi
e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili
d'ufficio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine,
sezione distaccata di Cervignano del Friuli, con ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte