Sentenza n. 212/1994
Altra decisione · depositata il 02/06/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato l'8 gennaio 1994, depositato in Cancelleria il 18
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
"dichiarazione di intenti" sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993
dall'Assessore regionale al turismo della Regione Siciliana e dal
Ministro del turismo e dell'artigianato della Repubblica di Tunisia
ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 1994;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato l'8 gennaio 1994 e depositato il successivo
18 gennaio il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, per
far dichiarare che non spetta ad essa stipulare un accordo con la
Repubblica di Tunisia in materia di turismo, senza avere informato
preventivamente il Governo per acquisirne la necessaria intesa o il
consenso. Di conseguenza il ricorrente chiede che sia annullata
l'adesione della Regione alla "dichiarazione di intenti" sottoscritta
a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo e dal
Ministro del turismo della Repubblica di Tunisia. Questo atto
invaderebbe competenze riservate allo Stato in materia di politica
estera e di stipulazione di accordi con altri Stati. La lesione si
manifesterebbe sia in aspetti attinenti alla procedura ed alla forma,
che nel contenuto dell'atto.
Quanto al primo aspetto, il Governo è venuto a conoscenza della
sottoscrizione dell'accordo solo a seguito di informazioni richieste
alla Regione e da questa trasmesse con nota datata 3 novembre 1993,
pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 novembre
successivo. Inoltre la "dichiarazione di intenti" sarebbe stata posta
in essere dalla Regione con un ente non omologo e sottoscritta da un
assessore, organo a ciò non abilitato.
Quanto al contenuto, la dichiarazione di intenti muove
espressamente "nell'ambito dei rapporti di amicizia e cooperazione
tra la Repubblica di Tunisia e la Repubblica Italiana" ed è
orientata a promuovere ed incoraggiare gli scambi turistici, le borse
di studio, l'apertura di rappresentanze in questo settore, i contatti
tra operatori turistici, l'integrazione delle stazioni portuali nei
circuiti delle crociere e lo sviluppo del turismo nautico, con
aspetti che il Governo ritiene vengano ad incidere nella materia
dell'immigrazione. La dichiarazione di intenti toccherebbe, quindi,
competenze riservate in via esclusiva allo Stato. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, proponendo
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, ha
chiesto l'annullamento della "dichiarazione di intenti" sottoscritta
a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo e dal
Ministro del turismo della Repubblica di Tunisia, in quanto: a) è
stata negoziata e sottoscritta senza informare previamente il Governo
e senza averne ottenuto la necessaria intesa, accordo o assenso; b)
è stata stipulata con un ente non omologo alla Regione, superando i
limiti propri degli "atti di mero rilievo internazionale"; c) è
stata sottoscritta da un organo regionale, l'Assessore al turismo, a
ciò non abilitato; d) toccherebbe una materia di competenza statale.
2. - Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la
sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la
Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la
necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera di
attribuzioni statali (sentenze n. 204 e 290 del 1993).
La "dichiarazione di intenti" in questione, sottoscritta
dall'Assessore al turismo della Regione Siciliana senza la preventiva
intesa o assenso del Governo, è lesiva della sfera di attribuzioni
dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione della
riconducibilità delle materie trattate dalla "dichiarazione" stessa
alla sfera di attribuzioni regionali.
La "dichiarazione di intenti" deve essere pertanto, per quanto
concerne gli atti posti in essere dalla Regione Siciliana, annullata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Regione il potere di stipulare la
"dichiarazione di intenti" sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993
dall'Assessore al turismo della Regione Siciliana, e di conseguenza
annulla tale atto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte