Sentenza n. 212/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 325/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1,
lettera d) e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325
(Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di
Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, promosso con
ordinanza emessa il 9 aprile 1997 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da De Filippis
Vincenzo contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 523 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, agente
ausiliario di pubblica sicurezza, ammesso a frequentare il corso per
il conseguimento della nomina quale agente di ruolo, aveva chiesto
l'annullamento del decreto col quale il Capo della Polizia aveva
disposto le sue dimissioni dal corso con conseguente cessazione dal
servizio, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con
ordinanza emessa il 9 aprile 1997, ha sollevato - in riferimento agli
artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d), e punto 5) del
decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre
1987, n. 402, nella parte in cui prevede la cessazione di ogni
rapporto con l'Amministrazione per gli agenti ausiliari della Polizia
di Stato che si assentano per più di trenta giorni per motivi di
malattia dal corso quadrimestrale per la nomina in ruolo ad agente di
pubblica sicurezza (restando così preclusa la loro partecipazione ad
un corso successivo).
Espone il giudice a quo che il ricorrente, dopo essere stato
ammesso a frequentare il corso, era stato colpito da leucemia e che,
a seguito di un trapianto di midollo osseo era successivamente
guarito. Tuttavia la commissione medica competente lo aveva giudicato
bisognoso di ulteriori centosessanta giorni di convalescenza, di
talché egli non aveva potuto frequentare il corso. Di qui il
provvedimento impugnato, che, in applicazione della denunciata norma,
aveva disposto la dimissione dal corso e la cessazione dal servizio,
ricorrendo il caso di assenza protrattasi per più di trenta giorni.
Il rimettente prospetta innanzitutto il contrasto con l'art. 3
della Costituzione, sotto il duplice profilo della violazione del
principio di eguaglianza e del difetto di ragionevolezza, pur non
ignorando che sotto tali profili la norma è già stata ritenuta
conforme a Costituzione. Il primo aspetto della denunciata
illegittimità costituzionale risiederebbe peraltro nel confronto con
un tertium comparationis diverso da quelli a suo tempo offerti alla
Corte e riguardanti la situazione dell'agente infortunatosi per causa
di servizio e l'assenza per maternità per gli allievi di sesso
femminile, risiederebbe cioè nella diversa e più favorevole
disciplina cui va soggetto l'agente ausiliario il quale non partecipa
al corso in parola: a carico di questi infatti non è prevista da
alcuna norma l'immediata cessazione dal servizio in caso di assenza
per malattia eccedente i trenta giorni.
A parere del TAR, i dipendenti pubblici - anche se non di ruolo -
non possono essere tra loro discriminati, ai fini del mantenimento in
servizio, in base al tipo di attività che stanno espletando. Se
quindi l'assenza per malattia non è incompatibile con lo status di
agente ausiliario, non si vede perché dovrebbe diventarlo allorché
l'agente stesso frequenti il corso per il conseguimento della nomina
in ruolo.
L'irragionevolezza risiederebbe poi nell'aver collegato al
superamento del trentesimo giorno di assenza le descritte conseguenze
risolutive del rapporto con l'amministrazione, senza consentire la
possibilità di frequenza ad un corso successivo, così equiparandosi
quoad effectum l'assenza volontaria, la rinuncia e perfino
l'inidoneità alla ben diversa ipotesi dell'assenza per malattia.
La norma censurata risulterebbe altresì lesiva degli artt. 4 e 32
della Costituzione, in quanto l'agente ammalato che provveda a
curarsi incorrerebbe nella perdita del posto di lavoro oppure, per
converso, ove scelga di partecipare al corso e di non curarsi,
soffrirebbe nocumento alla propria salute. Il che non troverebbe
giustificazione nell'esigenza di bilanciamento con il precetto di cui
all'art. 97 della Costituzione, il quale, anzi, risulterebbe
anch'esso vulnerato. La normativa in esame privilegia infatti le
esigenze di incrementare i contingenti della Polizia di Stato
attraverso una riduzione dei costi ottenuta attingendo ad una
categoria già dotata di un certo livello di professionalità per
avere svolto il servizio di leva come agente ed aver ottenuto un anno
di prolungamento della ferma, così conseguendo, almeno
presumibilmente, una certa esperienza.
Né, infine, la norma sarebbe giustificata dall'esigenza di evitare
gli abusi, atteso che sullo stato di infermità potrebbero ben
effettuarsi gli ordinari controlli previsti dall 'ordinamento.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
preliminarmente eccepito l'inammissibilità e concluso, nel merito,
per la declaratoria d'infondatezza della questione, stante l'ampia
discrezionalità che caratterizza tale speciale forma di
reclutamento, secondo quanto osservato da questa Corte con la
sentenza n. 297 del 1994. Considerato in diritto
1. - Il TAR per il Piemonte denuncia l'art. 4, punto 1, lettera d),
e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito in
legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede la
cessazione da ogni rapporto con l'Amministrazione anche per gli
agenti ausiliari della Polizia di Stato che per motivi di malattia si
assentano dal corso quadrimestrale per più di trenta giorni,
impedendo così agli stessi di partecipare ad uno dei successivi
corsi.
A parere del rimettente, la norma si pone in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo
della disparità di trattamento rispetto alla situazione dell'agente
ausiliario che non partecipi ad alcun corso, per il quale non è
prevista tale risoluzione del rapporto; nonché
dell'irragionevolezza, consistente nella gravità delle conseguenze
connesse al superamento, anche di un solo giorno, del periodo massimo
di assenza consentito;
b) con gli artt. 4 e 32 della Costituzione, perché implica
l'alternativa tra la perdita del posto di lavoro per chi decida di
curarsi ed il pregiudizio per il diritto alla salute di chi trascuri
la propria infermità pur di frequentare il corso;
c) con l'art. 97 della Costituzione in quanto, imponendo la
cessazione del rapporto per un fatto morboso indipendente dalla
volontà dell'interessato e dell'Amministrazione, non consente a
quest'ultima alcuna verifica circa l'eventuale recupero
dell'idoneità fisica e la costringe a privarsi di un elemento
qualificato da una precedente esperienza professionale.
2. - La questione è fondata.
2.1. - Questa Corte è già stata investita in due precedenti
occasioni dello scrutinio concernente la denunciata norma, come lo
stesso giudice a quo ha ben presente. Ed entrambe le volte è
pervenuta ad una pronuncia di non fondatezza (v. sentenza n. 297 del
1994 e ordinanza n. 140 del 1995), traendo argomento dalla manifesta
inidoneità delle situazioni indicate quali termini di confronto, ad
essere assunte come tertia comparationis, in quanto riconducibili a
principi del tutto diversi. Si trattava, infatti, delle ipotesi in
cui l'assenza venga determinata da infermità contratta a causa di
un'esercitazione pratica ovvero, per le allieve, da maternità.
Si era in proposito altresì accennato all'ampia latitudine della
discrezionalità nella selezione degli aspiranti, che andava
riconosciuta al legislatore in un sistema di reclutamento
transitorio, ed alla non irrazionalità della scelta di accordare un
più favorevole trattamento a chi si assentasse per causa di servizio
o di maternità.
Il rimettente prospetta ora la questione adducendo, pur
nell'identità delle fattispecie di causa, ulteriori termini di
raffronto e profili diversi, alla cui stregua va dunque condotto
questo nuovo scrutinio della stessa norma.
2.2. - Il comma 1 del denunciato art. 4 prevede che siano dimessi
gli allievi e gli agenti di polizia ausiliari rimasti "per qualsiasi
motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non
consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata
da infermità contratta durante il corso". L'ultimo comma, parimenti
censurato, stabilisce poi che "la dimissione dal corso comporta la
cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione".
I corsi in parola sono stati istituiti allo scopo di sostituire il
sistema ordinario di reclutamento - destinato ad andare "a regime"
secondo la legge 1 aprile 1981, n. 121 - solo per il periodo di un
quadriennio, successivamente prorogato dall'art. 5 del decreto-legge
4 ottobre 1990, n. 276 e poi dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 554 fino al 31 dicembre 1999.
I corsi si differenziano quanto a durata: per gli agenti ausiliari
è previsto un periodo di quattro mesi, che diventa di sei per gli
allievi agenti di polizia. Mentre di entrambi la finalità è quella
della selezione attitudinale, previo giudizio di idoneità al
servizio di polizia: superati gli esami, quanti hanno frequentato il
corso compiono un periodo pratico, che in caso di giudizio
sfavorevole sono ammessi a ripetere per una sola volta.
2.3. - Questa Corte, con sentenza n. 195 del 1998, ha già ritenuto
manifestamente irragionevole una previsione analoga a quella della
denunciata norma, che era riferita ai commissari di polizia in prova;
conseguentemente dichiarando l'illegittimità costituzionale
dell'art. 57, lettera d), della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella
parte in cui non consente all'Amministrazione di permettere la
partecipazione ad un corso successivo dei commissari stessi, rimasti
assenti per infermità oltre il previsto limite temporale, ove sia
accertato l'avvenuto recupero della loro idoneità psicofisica.
La ratio argomentativa di tale sentenza circa la ragionevolezza
interna del sistema, nonché la considerazione dei nuovi profili
introdotti dal rimettente, insieme con la constatata ulteriore
proroga del sistema "transitorio", indirizzano il presente scrutinio
di costituzionalità secondo un'ottica diversa rispetto a quella in
cui si ponevano le decisioni del 1994 e del 1995 sopra richiamate,
necessariamente circoscritte dai limiti delle prospettazioni allora
sottoposte alla Corte.
2.4. - Ebbene, manifestamente priva di alcuna giustificazione deve
ritenersi la conseguenza sanzionatoria, espressamente assimilata
all'espulsione, che la norma riconnette al provvedimento di
dimissione dal corso, ove la si confronti con la situazione - addotta
a paragone dal giudice a quo - dell'agente ausiliario non ancora
ammesso al corso stesso, la cui assenza per infermità, pur
protrattasi oltre i termini in detta norma indicati, non comporta
l'automatica cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.
L'irragionevolezza di codesto automatismo rimane confermata dal
rilievo che l'impossibilità per l'Amministrazione - cui nella specie
viene dalla legge imposta l'adozione di un provvedimento del tutto
vincolato, non preceduto da alcuna istruttoria - di verificare
l'eziologia e le conseguenze dell'infermità finisce col contraddire
palesemente la discrezionalità di regola ad essa riconosciuta quando
entri in gioco un interesse generale, come nella specie sarebbe
quello di non privarsi della professionalità utile all'apparato
statale, presumibilmente già acquisita nel suo precedente servizio
dall'agente che abbia poi recuperato la sua idoneità psicofisica.
2.5. - Analogamente a quanto già constatato con riguardo
all'ipotesi scrutinata nella sentenza n. 195 del 1998, viene dalla
norma attribuito al mero dato della frequenza un valore addirittura
preminente rispetto al rendimento. E ciò sino al punto di
ricollegare alla assenza per infermità, protratta oltre un certo
termine, la cessazione automatica del rapporto di servizio; impedendo
all'Amministrazione di consentire - pur nel rispetto di ogni altro
presupposto legalmente previsto - la partecipazione dell'allievo, che
abbia nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica, ad un corso
successivo. Quando poi, in base all'art. 48 della legge n. 121 del
1981 (che detta il regime ordinario dei corsi per la nomina ad agente
di polizia), gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami
di fine corso sono ammessi a ripetere non più di una volta il
secondo semestre; e lo stesso decreto-legge n. 325 del 1987,
nell'art. 3, comma 5, consente agli agenti in prova di ripetere il
periodo pratico nel caso di giudizio sfavorevole alla fine del
periodo di prova cui siano ammessi al termine del corso in argomento.
2.6. - Tanto basta per dichiarare l'illegittimità costituzionale
della denunciata norma, restando assorbita ogni ulteriore censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1,
lettera d) e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325
(Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di
Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella
parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad altro
corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati
assenti
per più di quaranta giorni per infermità contratta durante il
corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte