Sentenza n. 212/2001
Altra decisione · depositata il 04/07/2001 · relatore Annibale Marini
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Siciliana, approvata il 7 dicembre 2000, recante
"Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di
agricoltura. Norme in materia di usi civici", promosso con ricorso
del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il
15 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 21 successivo ed
iscritto al numero 24 del registro ricorsi 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 15 dicembre 2000, il Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 3 della
legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del
7 dicembre 2000 recante "Proroga delle cambiali agrarie ed altre
norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici".
L'articolo suddetto dispone che i benefici già previsti
dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 (Modifiche
ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di
cooperazione), e successive modificazioni, in favore del personale
delle cooperative agricole, delle cantine sociali e loro consorzi e
dei consorzi agrari provinciali, in servizio alla data del 30 marzo
1989 "e successivamente licenziato (...) o da licenziare per
riduzione di posti di lavoro che comportino processi di
ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione", sono estesi
"al personale delle cooperative agricole che, in servizio alla data
del 30 marzo 1989, sia stato successivamente licenziato, sia in
possesso al 31 dicembre 1992 di almeno 15 anni di anzianità
contributiva a qualsiasi titolo utile e alla data di pubblicazione
della presente legge non sia stato immesso in un processo produttivo
o in attività lavorativa autonoma o subordinata".
La disposizione - secondo il Commissario dello Stato - sarebbe
innanzitutto in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto
sovvertirebbe lo scopo originario della norma di cui all'art. 12
della legge n. 36 del 1991, consentendo l'erogazione dei previsti
benefici a prescindere dalle cause del licenziamento e dunque
indipendentemente dalla sussistenza di quei processi di
ristrutturazione aziendale che viceversa costituivano la ratio
giustificatrice dell'intervento pubblico.
La stessa disposizione, applicandosi esclusivamente ai dipendenti
delle cooperative agricole, violerebbe poi l'art. 3 della
Costituzione introducendo una ingiustificata disparità di
trattamento in danno dei dipendenti delle cantine sociali e loro
consorzi, eventualmente licenziati per cause diverse dalla
ristrutturazione aziendale che resterebbero esclusi dai previsti
benefici.
La disposizione, da ultimo, si porrebbe in contrasto con
l'art. 81, quarto comma, della Costituzione non avendo il legislatore
previsto alcuna forma di copertura finanziaria in relazione
ai maggiori oneri - neppure quantificati - da essa derivanti.
2. - Con memoria depositata nell'imminenza della camera di
consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che la
legge impugnata è stata promulgata dal Presidente della regione,
quale legge 23 dicembre 2000, n. 28, con esclusione dell'art. 3. Ha
conseguentemente concluso per la declaratoria di cessazione della
materia del contendere. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana ha impugnato l'art. 3 della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 dicembre 2000
recante "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di
agricoltura. Norme in materia di usi civici", lamentando la
violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.
2. - La suddetta legge, dopo la proposizione del ricorso, è
stata promulgata dal Presidente della regione con omissione
dell'articolo oggetto di censura (legge 23 dicembre 2000, n. 28).
Restando in tal modo definitivamente preclusa la possibilità che
sia conferita efficacia alla disposizionecontenuta nel citato
articolo, deve ritenersi cessata, in conformità alla costante
giurisprudenza di questa Corte, (cfr., da ultimo, le sentenze n. 162
e n. 6 del 2000), la materia del contendere nel presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte