Sentenza n. 213/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/08/1976 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
citata
- art. 45legge 62/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Lazio, notificato il 15 giugno 1974, depositato in cancelleria il 26
successivo ed iscritto al n. 11 del registro 1974, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della deliberazione numero 1836/30105 del
29 marzo 1974, con la quale la Commissione di controllo sulla Regione
Lazio ha ingiunto alla Giunta regionale di inviarle il provvedimento 11
ottobre 1972 del medico provinciale di Roma al fine di sottoporlo a
controllo preventivo di legittimità.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito gli avvocati Giuseppe Guarino e Aldo Sandulli, per la Regione
Lazio, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 15 giugno 1974 la Regione Lazio - in
persona del Presidente autorizzato con deliberazione 14 giugno 1974
della Giunta regionale - ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione alla deliberazione n. 1836/30105 del
29 marzo 1974, pervenuta alla Regione il 18 aprile 1974, con la quale
la Commissione di controllo sulla Regione Lazio ha ingiunto alla Giunta
regionale di inviarle il provvedimento 11 ottobre 1972 del medico
provinciale di Roma al fine di sottoporlo al controllo preventivo di
legittimità.
La Regione ha chiesto che:
"a) venga dichiarato che non spetta allo Stato il potere di
controllare in via preventiva e generalizzata, attraverso la
Commissione di controllo, gli atti emanati da organi regionali in
seguito a delega statale, e in particolare l'atto del medico
provinciale di cui in epigrafe";
"b) venga dichiarato che lo Stato, e in particolare la Commissione
di controllo, non dispone del potere di sospendere, in sede di
controllo di legittimità, come ha fatto nel caso in esame, un atto
regionale per ragioni inerenti ad atti diversi, che non condizionano la
legittimità di quello sospeso";
"c) venga annullata la deliberazione della Commissione di controllo
sulla Regione Lazio di cui in epigrafe".
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, si è costituito con atto 4 luglio
1974 ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché
tardivo o, subordinatamente, respinto. Considerato in diritto :
1. - La Regione Lazio sostiene che la deliberazione della
Commissione di controllo, relativa alla deliberazione della Giunta
regionale di costituzione nel giudizio promosso davanti al tribunale
amministrativo regionale del Lazio della soc. Pirelli, stabilimento di
Tivoli, con ricorso giurisdizionale contro il provvedimento del medico
provinciale di Roma, abbia invaso la competenza costituzionale della
Regione sotto due distinti profili.
Sotto il primo, perché la deliberazione - rilevato che l'impugnato
provvedimento del medico provinciale di Roma non è stato mai inviato
alla Commissione per il prescritto controllo preventivo di legittimità
imposto dall'art. 125 della Costituzione e dagli artt. 45 e 46 della
legge n. 62 del 1953, e che tale omissione costituisce grave violazione
di legge - ha disposto che la Regione fornisca chiarimenti per il
mancato invio, e trasmetta la copia del provvedimento del medico
provinciale, "... con l'avvertenza che, nel frattempo, restano sospesi
i termini di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e, di
conseguenza, resta sospesa l'esecutività della deliberazione
richiamata nelle premesse" (la deliberazione cioè della Giunta
regionale di costituirsi nel giudizio relativo al provvedimento del
medico provinciale).
Secondo la Regione la deliberazione della Commissione di controllo
sarebbe lesiva della sfera delle sue attribuzioni, perché l'esercizio
delle funzioni delegate, tra le quali quelle relative all'igiene del
suolo e dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico, delle acque e agli
aspetti igienici sanitari delle industrie insalubri, cui ha riferimento
il provvedimento del medico provinciale, non sarebbe soggetto al
controllo preventivo di legittimità della Commissione di controllo.
Sarebbero soltanto ammissibili l'emanazione di direttive da parte del
competente organo dello Stato, alle quali le Regioni dovrebbero
conformarsi, e il potere sostitutivo da esercitarsi dal Consiglio dei
ministri, su proposta del ministro competente, allorché la Regione non
eserciti le competenze delegate.
Sotto il secondo profilo la Regione afferma che la deliberazione
della Commissione di controllo lede la sua autonomia costituzionale,
perché ha disposto in sede di controllo di legittimità la sospensione
di un atto regionale per ragioni inerenti ad atti diversi che non
condizionano la legittimità di quello sospeso.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che il 21
novembre 1972 il ministro per l'attuazione delle Regioni emanò una
circolare con la quale, sulla scorta di un conforme parere del
Consiglio di Stato, disponeva che fossero inviati alla Commissione di
controllo di cui all'art. 125 della Costituzione, per il prescritto
esame di legittimità, gli atti amministrativi emanati dagli organi
regionali nell'esercizio di funzioni in materie delegate dallo Stato.
La circolare fu inviata, oltre che a tutti i ministri ed ai Commissari
di Governo, ai presidenti di tutte le Giunte regionali delle Regioni a
statuto ordinario e, quindi, dal novembre 1972 il Presidente della
Regione Lazio era a conoscenza che gli atti in questione dovevano
essere sottoposti al controllo della Commissione, il che rendeva
attuale, fin da allora, l'asserita lesione della competenza della
Regione.
Subordinatamente, nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato ha
sostenuto che, conformemente alle direttive impartite dal ministro per
l'attuazione delle Regioni, spetta allo Stato il controllo di
legittimità sugli atti delegati.
3. L'eccezione d'inammissibilità è fondata per quanto attiene al
primo profilo.
La circolare, nel dubbio circa l'organo competente all'esercizio
del controllo sugli atti amministrativi emanati dalla Regione per
delega ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, in
mancanza di una specifica disciplina legislativa, riporta in sintesi il
parere, richiesto al Consiglio di Stato, sul problema se all'esercizio
del controllo sugli atti amministrativi emanati per delega dalla
Regione fossero competenti le Commissioni di controllo di cui all'art.
125 della Costituzione o la Corte dei conti ai sensi dell'art. 100
della Costituzione. E alle considerazioni riassunte, in base alle quali
il Consiglio di Stato aveva ritenuto che gli atti emessi dalle Regioni
per delega dovessero essere sottoposti, al pari di quelli adottati per
competenza propria, al controllo delle Commissioni di cui all'art. 41
della legge 10 febbraio 1953, n. 62, aggiunge altre osservazioni a
conforto di detta conclusione, "... restando quindi inteso che - sempre
nell'ambito dell'accennata provvisorietà fino a quando il problema non
verrà definitivamente risolto con apposita normativa - il controllo
sugli atti amministrativi regionali, posti in essere nelle materie
delegate dallo Stato, rientra nei compiti dell'organo statale di cui
all'art. 125 della Costituzione, che lo esercita secondo le modalità
indicate dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62. Ulteriori indicazioni
potranno essere fornite su quanto concerne gli aspetti relativi alla
rendicontazione delle spese inerenti agli atti regionali delegati in
questione, al fine dei raccordi che si rendano necessari col sistema
del bilancio e della contabilità dello Stato".
4. - Siffatta chiara manifestazione di direttive per un fine
unitario e di coordinamento, la cui rilevanza nei confronti degli
organi collegiali in genere è stata riconosciuta dalla dottrina nei
limiti dei rapporti tra l'organo competente all'esercizio delle
funzioni di direzione e l'organo collegiale, cui non sono applicabili i
principi dei rapporti gerarchici valevoli per gli organi monocratici,
ha particolare rilievo nei confronti delle Commissioni di controllo. In
vero, questi Collegi, composti, a norma dell'art. 41 della legge n. 62
del 1953, da soggetti, organi di amministrazioni diverse, per tale
stessa composizione, nell'esercizio della funzione di controllo,
debbono considerare e valutare le esigenze unitarie e di coordinamento,
nell'interesse dello Stato e delle stesse Regioni, inerenti alla
complessa attività amministrativa che le Regioni debbono svolgere nei
limiti degli artt. 5, 117, 118 e 125 della Costituzione, e
conseguentemente valutare le direttive che l'organo competente dello
Stato abbia emanato in proposito. E, se si considera che il rilievo
giuridico, riconosciuto in dottrina alle direttive impartite
dall'organo competente all'organo collegiale, consiste nel dovere
dell'organo collegiale di considerarle nel procedimento di formazione
della volontà e di uniformarvisi, anche se in casi concreti l'organo
può, per motivi diversi, non conformarsi, deve ammettersi che il
dovere di conformità, da parte delle Commissioni di controllo, è
particolarmente vincolante e quindi idoneo a una generale applicazione
delle direttive. Tale forza vincolante, riconosciuta nel ricorso della
Regione alle direttive emanate dall'organo competente dello Stato - il
ministro per l'attuazione delle Regioni - nei confronti delle Regioni,
deve anche ammettersi per quelle dirette alle Commissioni di controllo,
notificate alle Regioni e contenute in circolare, che, per il suo
contenuto, costituisce manifestazione, concreta, autonoma e vincolante
anche per la Commissione di controllo, organo dello Stato,
nell'esercizio della sua funzione, del potere che lo Stato assume di
sua spettanza in base alla legge e alla Costituzione.
Pertanto, per decorrenza del termine d'impugnazione, è
inammissibile il ricorso per conflitto di competenza per quanto
concerne il primo profilo.
L'altro profilo non è assorbito, come ritiene l'Avvocatura
generale dello Stato, in quanto è diverso dal primo.
Questo secondo profilo non è fondato.
La deliberazione della Giunta regionale di costituirsi nel giudizio
promosso dalla soc. Pirelli contro il provvedimento del medico
provinciale di Roma era sottoposta al controllo di legittimità della
Commissione, per quanto atteneva alla autorizzazione a stare in
giudizio. Tale controllo di legittimità non poteva considerarsi
limitato alla deliberazione, come sostiene la Regione ricorrente, ma
doveva avere per oggetto anche l'impugnato provvedimento del medico
provinciale in quanto atto del giudizio nel quale la Regione voleva
costituirsi. Pertanto, la Regione avrebbe dovuto trasmettere alla
Commissione di controllo il suddetto provvedimento del medico
provinciale ed i chiarimenti richiesti ai sensi dell'art. 45, comma
secondo, della legge n. 62 del 1953. In conseguenza del mancato invio
l'esecutività della deliberazione della Giunta regionale era sospesa,
come dispone il menzionato art. 45, che la deliberazione della
Commissione di controllo ha espressamente richiamato. La sospensione,
quindi, non può ritenersi esercizio illegittimo del potere di
autorizzare la costituzione in giudizio, dato che è l'effetto ex lege
del mancato adempimento dell'obbligo di trasmettere l'atto ed i
chiarimenti, espressamente previsti dal citato art. 45, comma secondo,
della legge n. 62 del 1953.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione,
sollevato dalla Regione Lazio con atto 15 giugno 1974, per quanto
concerne il potere dello Stato di controllare, attraverso la
Commissione regionale di controllo, la legittimità del provvedimento
11 ottobre 1972 del medico provinciale di Roma, emanato nell'esercizio
delle funzioni amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera
delegate dallo Stato alla Regione;
b) dichiara che spetta allo Stato (Commissione regionale di
controllo) chiedere, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, con
conseguente sospensione dell'esecutività della deliberazione 12
febbraio 1974 della Giunta regionale del Lazio in attesa dell'invio dei
chiesti chiarimenti e del provvedimento 11 ottobre 1972 del medico
provinciale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte