Corte costituzionale

Ordinanza n. 213/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/12/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9

e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e

art. 57 cod. pen. (Responsabilità per reati commessi col mezzo della

stampa) promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Roma il 14

novembre e il 31 ottobre 1981, dal Tribunale di Monza il 28 gennaio

1982, dal Tribunale di Roma il 17 marzo 1981, il 20, il 12 e il 27

gennaio 1982, il 10 febbraio 1982, il 13 gennaio 1982 (due ordinanze) e

il 20, il 9, il 27 e il 17 febbraio 1982 e dal Tribunale di Monza il 12

gennaio, il 17 e il 23 febbraio 1982, rispettivamente iscritte ai nn.

33, 34, 154, 202, 203, 204, 205, 225, 226, 227, 291, 292, 293, 294,

307, 308 e 309 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 129, 227, 234, 255, 241, 262, 269 e 283

del 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Con ordinanze 1) 14 novembre 1981 (comunicata il successivo 30

e notificata il 23 dicembre 1981, pubblicata nella G. U. n. 129 del 12

maggio 1982 e iscritta al n. 33 R.O. 1982), resa nel procedimento

contro Galeotti Marcello, II) 31 ottobre 1981 (comunicata l'11 e

notificata il 29 dicembre 1981, pubblicata nella G. U. n. 129 del 12

maggio 1982 e iscritta al n. 34 R.O. 1982), resa nel procedimento

contro Di Mauro Antonio e Scottoni Franco, III) 17 marzo 1981

(pervenuta alla Corte il 17 marzo 1982; comunicata il 9 aprile 1981 e

notificata il 6 gennaio 1982, pubblicata nella G. U. n. 234 del 25

agosto 1982 e iscritta al n. 202 R.O. 1982), resa nel procedimento

contro Zanetti Livio, Jannuzzi Raffaele, Grimaldi Fulvio e D'Amico

Riccardo, IV) 20 gennaio 1982 (comunicata il successivo 27 e notificata

l'8 febbraio 1982, pubblicata nella G. U. n. 234 del 25 agosto 1982 e

iscritta al n. 203 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Coppola

Aniello, D'Ambra Davide, Scateni Luciano e Locatelli Goffredo, V) 12

gennaio 1982 (comunicata il successivo 21 e notificata l'8 febbraio

1982, pubblicata nella G. U. n. 255 del 15 settembre 1982 e iscritta al

n. 204 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Letta Gianni e

Carrozzoni Sergio, VI) 27 gennaio 1982 (comunicata il 4 e notificata il

18 febbraio 1982, pubblicata nella G. U. n. 255 del 15 settembre 1982 e

iscritta al n. 205 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Mariotti

Cristina e Zanetti Livio, VII) 10 febbraio 1982 (comunicata il 19 e

notificata il 23 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 255 del

15 settembre 1982 e iscritta al n. 225 R.O. 1982), resa nel

procedimento contro Spano' Alberto, VIII) 13 gennaio 1982 (comunicata

il successivo 22 e notificata il 16 febbraio 1982, pubblicata nella G.

U. n. 255 del 15 settembre 1982 e iscritta al n. 226 R.O. 1982), resa

nel procedimento contro Borgonovo Anna Maria e Simeoni Franco, IX) 13

gennaio 1982 (comunicata il successivo 22 e notificata il 20 febbraio

1982, pubblicata nella G. U. n. 241 del 1 settembre 1982 e iscritta al

n. 227 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Santini Andrea e

Pratesi Piero, X) 20 febbraio 1982 (notificata il 10 e comunicata il 15

del successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U. n. 262 del 22

settembre 1982 e iscritta al n. 291 R.O. 1982), resa nel procedimento

contro Marchi Mario e Bochicchio Giuseppe, XI) 9 febbraio 1982

(comunicata il 24 e notificata il 25 dello stesso mese, pubblicata

nella G. U. n. 262 del 22 settembre 1982 e iscritta al n. 292 R.O.

1982), resa nel procedimento contro Zanetti Livio e Arcuri Camillo,

XII) 27 febbraio 1982 (notificata il 15 e comunicata il 17 del

successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U. n. 262 del 22

settembre 1982 e iscritta al n. 293 R.O. 1982), resa nel procedimento

contro Repek Claudio, e XIII) 17 febbraio 1982 (comunicata il

successivo 23 e notificata il 6 marzo 1982, pubblicata nella G. U. n.

269 del 29 settembre 1982 e iscritta al n. 294 R.O. 1982), resa nel

procedimento contro Frasca Polara Giorgio, il Tribunale di Roma,

sezione IV penale, ha giudicato rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948,

n. 47 (disposizioni sulla stampa) e 57 cod. pen.

che:

2. - Con ordinanze XIV) 12 gennaio 1982 (notificata il 13 e

comunicata il 15 del successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U.

n. 283 del 13 ottobre 1982 e iscritta al n. 307 R.O. 1982), resa nel

procedimento contro Risolo Antonio, Invernici Elisabetta e Alagia

Marisa, XV) 28 gennaio 1982 (comunicata il 10 e notificata l'11 del

successivo mese di febbraio, pubblicata nella G. U. n. 227 del 18

agosto 1982 e iscritta al n. 154 R.O. 1982), resa nel procedimento

contro Rea Ermanno, Vergani Guido, Gorresio Vittorio, Vene' Gianfranco,

Ochetto Valerio e Cattedra Vittorio, il Tribunale penale di Monza ha

giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 57 cod. pen.

che:

3. - Con ordinanze XVI) 17 febbraio 1982 (notificata il 13 e

comunicata il 15 del successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U.

n. 283 del 13 ottobre 1982 e iscritta al n. 308 R.O. 1982), resa nel

procedimento contro Risolo Antonio, XVII) 23 febbraio 1982 (notificata

il 13 e comunicata il 15 del successivo mese di marzo, pubblicata nella

G. U. n. 283 del 13 ottobre 1982 e iscritta al n. 309 R.O. 1982),

resa nel procedimento contro Gallistru Onorio, Manna Franco e Malberti

Paolo, il Tribunale penale di Monza ha giudicato rilevante e in

riferimento all'art. 3 Cost. non manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio

1948, n. 47.

Considerato che:

4. - La circostanza che il Tribunale di Monza, in

due ordinanze (nn. 308, 309 R.O. 1982), siasi limitato ad impugnare gli

artt. 1, 9 e 13 l. 47/1948 e non anche l'art. 57 cod. pen., non

impedisce la riunione dei 17 procedimenti.

che:

5.1. - Essendosi il Tribunale di Roma limitato a rinviare,

senza neppure riprodurla, alla motivazione esposta nella ordinanza 29

ottobre 1980 che questa Corte, prendendola in esame in una con altre

ordinanze dello stesso giudice, ha reputato con sent. 168/1982

inidonea a dire illegittime le norme impugnate (artt. 1, 9 e 13 l. 8

febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) e 57 cod. pen.), non

rimane che dichiarare manifestamente infondata la riproposta questione

di legittimità costituzionale.

5.2. - Né diversa conclusione è lecito attingere per le quattro

ordinanze di varia data (nn. 154, 307 a 309 R.O. 1982), nelle quali il

Tribunale di Monza non si è limitato a richiamare la ordinanza 29

ottobre 1980 del Tribunale di Roma, ma ha soggiunto che il legislatore

del 1948 non poteva prevedere la capacità diffusiva che il mezzo

radiofonico e, in prosieguo, quello televisivo avrebbero assunto anche

in rapporto alle acquisizioni della tecnica che in atto rendono

possibili anche la riproduzione e la conseguente reiterazione e la

permanenza nel tempo dei messaggi radiofonici e televisivi e che

l'utente radiofonico e televisivo - stante la natura stessa della fonte

di propagazione delle notizie di cui non è agevole riconoscere

l'estrazione ideologica e culturale - e necessariamente destinato a

percepire il messaggio senza la possibilità di discriminare le fonti

della informazione che per converso è il più delle volte offerta al

lettore. Siffatti argomenti per un verso non scalfiscono le ragioni di

ordine giuridico-formale che han trovato collocazione nella

giurisprudenza costituzionale (v., ancor prima della sent. 168/1982 (n.

17.1.), la sent. 42/1977) e per altro verso non possono assumere il

significato di communis opinio dappoiché non si è mancato di

avvertire nella sentenza di più fresca data che "la stampa viene anche

in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben più pericoloso

di altri mezzi di pubblicità talché anche nei tempi presenti, in cui

si registrano sempre più cospicue masse di spettatori, la stampa non

ha cessato di profilarsi quale più pericoloso veicolo di

diffamazione", e, comunque, che il compito di ridurre il solco che

separa la legge del '48 dalla più recente legge del '75, della quale

non ha mancato il Tribunale di Monza di far parola nella ord. 12

gennaio 1982, per comportare indagini sociologiche e socio-politiche,

non può essere esplicato dalla Corte, la quale deve limitarsi a

richiamare ancora una volta l'attenzione del legislatore sulla

infuocata materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 33, 34, 154, 202 a 205, 225 a

227, 291 a 294, 307 a 309 R.O. 1982,

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948,

n. 47 (disposizioni sulla stampa) sollevate, in riferimento all'art. 3

Cost., con le ordinanze 17 marzo, 31 ottobre e 14 novembre 1981, 12

gennaio, 13 gennaio (due), 27 gennaio, 9, 17, 20 e 27 febbraio 1982 del

Tribunale di Roma sezione IV penale, 12 e 28 gennaio, 17 e 23 febbraio

1982 del Tribunale penale di Monza;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57 cod. pen., sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze sub 1) del Tribunale di

Roma, sezione IV penale, e 12 e 28 gennaio 1982 del Tribunale penale di

Monza.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte