Sentenza n. 213/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma
secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 13
febbraio 1976 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile
vertente tra Oliveri Alfredo e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 1976.
Visti gli atti di costituzione di Oliveri Alfredo e dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella pubblica udienza del 10 novembre 1982 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Luciano Ventura per Oliveri Alfredo e l'avvocato dello
Stato Emilio Sernicola, per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 13 febbraio 1976, il Tribunale civile di Cagliari ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 89, secondo comma, della legge 30 giugno
1965, n. 1124 il quale, dopo aver statuito che l'istituto assicuratore
può disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure ritenute
utili per la restaurazione della capacità lavorativa, al secondo comma
stabilisce che durante il periodo di dette cure, fin quando
l'infortunato non può attendere al proprio lavoro, l'istituto integra
la rendita d'inabilità fino alla misura massima dell'indennità per
inabilità temporanea assoluta.
L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio di appello
promosso dal ferroviere Oliveri Alfredo, titolare di rendita per
inabilità permanente del 50% da infortunio sul lavoro - ricoverato,
per cure, disposte dall'Azienda - ed al quale l'Azienda delle ferrovie
aveva corrisposto (quale istituto assicuratore ex lege) l'intera
retribuzione, di cui all'art. 91 della legge n. 425 del 1958 ma aveva
sospeso l'erogazione della rendita in godimento. Il Pretore aveva
rigettato la domanda escludendo il suo diritto a percepire tanto la
rendita in godimento quanto il trattamento economico previsto dall'art.
91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel presupposto che nel calcolo
di questo, in base al secondo comma dell'art. 89 del citato d.P.R. n.
1124, doveva essere computato l'ammontare della rendita corrisposta,
cosicché l'Oliveri aveva percepito per intero l'indennità
spettantegli in base alla legge.
Proposto appello contro tale pronuncia, il Tribunale ha ritenuto
senz'altro rilevante la su riportata questione di legittimità
costituzionale.
A sostegno della sua non manifesta infondatezza, si afferma che il
calcolo della rendita percepita per l'inabilità permanente
nell'indennità da corrispondere in caso di assenza dal servizio per
cure disposte dall'Azienda, costituisce discriminazione rispetto agli
altri casi di assenza per malattia, in cui l'azienda deve
corrispondere, oltre l'eventuale rendita in godimento per inabilità
permanente, l'intera retribuzione, senza poter operare neppure le
detrazioni di certe competenze come è previsto nei casi di inabilità
temporanea assoluta causata da infortunio o malattia professionale
(art. 91 l. 425/1958). La discriminazione sarebbe tanto meno fondata
sia che si consideri l'origine professionale delle menomazioni che
determinano l'esigenza delle cure, sia che si consideri la possibilità
che di fronte all'inerzia dell'amministrazione queste stesse cure siano
volute dall'interessato che, in tal caso, ha diritto di percepire,
oltre la rendita, l'intera retribuzione.
Né varrebbe obiettare che il trattamento per i casi di assenza per
infortunio o per riapertura di infortunio - non essendo stabilito alcun
limite temporale alla erogazione delle prestazioni economiche - è
complessivamente migliore di quello assicurato in caso di assenza per
malattia (limitato per i ferrovieri dello Stato ad un periodo massimo
di 270 giorni). Infatti le assenze dal servizio per riapertura
d'infortunio statisticamente sono limitate a periodi di tempo inferiore
a quelli in cui in caso di malattia è assicurato il trattamento
economico previsto dall'art. 90 della l. n. 425/1958. Pertanto, entro
questi limiti temporali la discriminazione operata nei casi di assenza
per malattia nei confronti dei dipendenti, titolari di rendita per
inabilità permanente, sottoposti a cure disposte dall'azienda, sarebbe
di dubbio fondamento, atteso che, in relazione alle finalità della
normativa, i diversi casi di assenza dal senizio per cure si traducono
in una situazione eguale.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri eccependo
in primo luogo che l'ordinanza non sarebbe motivata in ordine alla
rilevanza, tenuto conto che l'oggetto della controversia, come
configurato dal Tribunale, sarebbe l'accertamento di un eventuale
diritto del ricorrente al pagamento della "intera retribuzione" del
rapporto impiegatizio, in aggiunta alla rendita infortunistica.
Quanto al merito si sostiene la infondatezza della questione,
giacché sarebbe evidente la differenza fra le situazioni regolate
dalla norma impugnata del T.U. del 1965, n. 1124 e la tutela del
lavoratore prevista per i casi di malattia dalle norme che regolano il
rapporto di lavoro. Infatti le norme del citato testo legislativo del
1965 operano nell'ambito del rapporto tra Istituto assicuratore e
lavoratore assicurato, in un autonomo sistema previdenziale
assicurativo, mentre hanno fini del tutto diversi ed agiscono nel
diverso rapporto tra datore e prestatore di lavoro le norme che tendono
a garantire, entro determinati limiti di tempo, la protrazione di tale
rapporto in caso di malattia del lavoratore ed un congruo trattamento
economico.
Si osserva ancora che, a causa della natura assicurativa della
tutela apprestata al lavoratore infortunato, la previsione legislativa
delle prestazioni dell'istituto assicuratore esclude, di regola, che il
datore di lavoro sia soggetto ad altri obblighi che non siano
espressamente posti a suo carico dalla legge (art. 10, cit. T.U. del
1965 e art. 2110 c.c.).
Si osserva altresì che le norme per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro attribuiscono al lavoratore infortunato
prestazioni, a ristoro del danno subito, con un sistema nel quale ad
eventuali riduzioni della misura del risarcimento al danno
dell'infortunato fa riscontro una serie di altre norme, le quali si
risolvono in un sensibile beneficio per il lavoratore, sia sotto
l'aspetto sostanziale, in quanto garantiscono a lui il risarcimento in
ogni caso, pur quando l'infortunio sia occorso per caso fortuito o
addirittura per colpa, sia sotto quello procedimentale, per
l'automaticità della liquidazione dell'indennizzo, che giova a
sottrarlo all'esigenza del promuovimento di apposita azione giudiziaria
e della conseguente osservanza delle regole sull'onere della prova.
Del tutto estraneo alla disciplina in materia di infortuni sul
lavoro sarebbe il problema circa la compatibilità con eventuali
diverse provvidenze apprestate per altri fini da altri regimi
previdenziali od assistenziali e la cumulabilità che si verifica
durante i periodi di malattia del lavoratore per il trattamento
previsto per tali periodi e la rendita infortunistica si spiegherebbe
per la diversa natura di tali provvidenze.
Si sottolinea che il trattamento economico previsto per il caso di
malattia del lavoratore subisce, nel tempo, una limitazione alla quale
non è soggetta la prestazione dell'Istituto assicuratore nel caso di
assenze per cure mediche o chirurgiche apprestate dallo stesso
Istituto. Onde l'asserito svantaggio per il lavoratore infortunato
sarebbe compensato da altri benefici previsti dalle citate norme
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali e, nella fattispecie, anche dalle più
vantaggiose disposizioni in favore del personale delle Ferrovie dello
Stato.
Analoghe considerazioni ha svolto l'Azienda autonoma delle Ferrovie
dello Stato, anch'essa costituitasi dinanzi a questa Corte, chiedendo
la rimessione degli atti al giudice a quo e, in subordine, declaratoria
di non fondatezza della questione.
Si è costituita pure la parte privata, svolgendo argomentazioni
analoghe a quelle dell'ordinanza di rimessione e sostenendo che il
diritto a percepire tanto la rendita che la retribuzione potrebbe
evincersi da una diversa interpretazione del collegamento fra l'art.
89, secondo comma, del d.P.R. n. 1124/1965 e l'art. 91 della legge n.
425 del 1958. Ha chiesto che in tale caso la questione sia ritenuta
manifestamente infondata e in caso diverso che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 89, secondo comma,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali") - il quale stabilisce che durante il periodo
in cui l'infortunato non può attendere al proprio lavoro per
sottoporsi a cure utili per la restaurazione della capacità lavorativa
l'Istituto integra la rendita d'inabilità fino alla misura massima
dell'indennità per inabilità temporanea - violi il principio d
uguaglianza (art. 3 Cost.).
Ad avviso del giudice a quo tale trattamento sarebbe
ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per altre
ipotesi di assenza per malattia, in cui al lavoratore spettano tanto la
rendita quanto la retribuzione.
La questione, però è inammissibile.
2. - Nella specie si trattava di un dipendente dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato ed il giudice a quo era chiamato a
decidere se a tali dipendenti, sottoposti a ricovero e cura, spetti
solo il trattamento ex art. 89 cit. o soltanto quello ex art. 91 della
legge 26 marzo 1958, n. 425 ("Stato giuridico del personale delle
ferrovie dello Stato"), come modificato con la legge 18 febbraio 1963,
n. 304 ("Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato") o, addirittura, secondo quella
che sembra essere il petitum dell'attore nel giudizio a quo, ambedue i
trattamenti.
Nel quadro di tale situazione, il giudice ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del citato art. 89: ma tale questione, come
si è accennato, è inammissibile sulla base di quanto esposto nella
ordinanza del Tribunale di Cagliari.
Se, infatti, il giudice a quo opina che l'applicazione nella
specie dell'art. 91 della legge n. 425 del 1958 possa comportare
violazione del principio di uguaglianza, non è l'art. 89 del d.P.R.
n. 1124 del 1965 che può meritare censura: l'art. 89 è norma generale
per tutti gli assicurati (compresi i dipendenti delle ff.ss., per
effetto dell'art. 190 dello stesso d.P.R. n. 1124) e garantisce a
costoro, nel cennato caso di ricovero e cura, un determinato
trattamento che, secondo il suo dettato letterale, è uguale per tutti.
Se deviazioni o eccezioni vi sono, queste possono essere apportate
da altre norme di legge, le quali prevedano un trattamento diverso o
pongano in essere un sistema assicurativo diverso per la medesima
situazione: ma è del tutto evidente che, mentre il raccordare le norme
generali con quelle speciali o eccezionali non costituisce problema di
costituzionalità ma problema puramente interpretativo che deve essere
risolto dai giudici competenti per il giudizio principale, l'eventuale
disparità di trattamento (sempre che le situazioni non siano omogenee,
secondo la giurisprudenza costante di questa Corte) non può essere
imputata (come fa il giudice a quo) alla norma generale, ma soltanto,
se del caso, alla norma che se ne discosta.
Viceversa il giudice a quo, mentre non ha provveduto ad operare
l'esatta interpretazione delle norme in parola attraverso il
coordinamento fra il disposto dell'art. 89 e quello degli artt. 90 e 91
già citati, non ha in alcun modo precisato né l'esistenza di
situazioni omogenee diversamente trattate dalle norme in parola né la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale, semplicemente
ed apoditticamente affermata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 89, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali") sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 13 febbraio 1976 del
Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il l luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte