Sentenza n. 213/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 1432/1971
- art. 7d.P.R. 1432/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 del
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia,
superstiti e tubercolosi), promosso con due ordinanze emesse il 28
febbraio 1979 dal Pretore di Reggio Emilia nei procedimenti civili
vertenti tra Bussei Vittoria e Castagnetti Maria contro I.N.P.S.,
iscritte ai nn. 425 e 426 del registro ordinanze 1979 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'anno 1979.
Visti gli atti di costituzione di Bussei Vittoria, di Castagnetti
Maria, dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
uditi l'avv. Bruno Mammone per Bussei e Castagnetti, l'avv.
Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo
D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 28 febbraio 1979
nei procedimenti civili promossi contro l'I.N.P.S. da Bussei Vittoria e
Castagnetti Maria, al fine di vedersi riconoscere il diritto al
conseguimento della pensione di vecchiaia (R.O. nn. 425 e 426/1979), il
Pretore di Reggio Emilia ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3, comma primo,
Cost., degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella
parte in cui non permettono al lavoratore agricolo di effettuare
contribuzioni nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria.
Rileva il Pretore che l'I.N.P.S. aveva annullati i contributi
volontari versati dalle ricorrenti durante gli anni 1972 e 1973 ai
sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971 in quanto compiuti
contemporaneamente alla iscrizione delle interessate negli elenchi dei
lavoratori agricoli subordinati. Secondo l'I.N.P.S. infatti la norma di
cui all'art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971, nelle parti in cui dispone
che "la facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni
obbligatorie non può (recte: può) essere esercitata a decorrere dal
primo sabato successivo alla presentazione della domanda di
autorizzazione" e che "i versamenti devono essere sospesi durante i
periodi di rioccupazione alle dipendenze di terzi e possono essere
ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro", non sarebbe applicabile ai braccianti agricoli
(quali erano le ricorrenti) durante i periodi di iscrizione negli
elenchi anagrafici. In detti periodi, i braccianti sarebbero ammessi
esclusivamente al versamento dei contributi integrativi previsti
dall'art. 4 dello stesso decreto (secondo cui "i lavoratori agricoli
che non raggiungono nell'anno il numero di 104 contributi obbligatori
giornalieri, se uomini, e di 70, se donne, possono effettuare
versamenti integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti").
Secondo l'autorità rimettente, ove si accedesse alla tesi
interpretativa data dall'I.N.P.S. alle due norme riportate, nelle parti
trascritte, si determinerebbe una disparità di trattamento tra
lavoratori qualificati come braccianti agricoli ed altri lavoratori al
fine della possibilità di effettuare contribuzioni nella prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria, e tale disparità pare
essere in contrasto con il generale principio di eguaglianza di cui
all'art. 3, comma primo, Cost..
2. - Le ordinanze venivano regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nei giudizi cosi instaurati, si sono costituite, a mezzo dell'avv.
Agostini, le lavoratrici Bussei Vittoria e Castagnetti Maria chiedendo
la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate.
Si è altresi costituito in ambedue i giudizi l'I.N.P.S., difeso
dagli avv.ti Petrina e Lironcurti. Secondo l'l.N.P.S. la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Pretore è infondata ed è
causata da una inesatta valutazione delle sostanziali ragioni
giuridiche della disciplina normativa della prosecuzione volontaria dei
lavoratori agricoli, ragioni che sono strettamente connesse agli
speciali criteri regolanti la contribuzione per tali lavoratori.
Osserva l'I.N.P.S. che il princi'pio generale che regge il sistema
della prosecuzione volontaria è quello per cui il lavoratore iscritto
nella assicurazione obbligatoria non può essere autorizzato al
versamento dei contributi volontari in costanza del rapporto di lavoro
(art. 5, comma primo, legge 4 aprile 1952, n. 218, e art. 1 del d.P.R.
n. 1432 del 1971). Tale princi'pio ha avuto applicazioni affatto
particolari per quanto riguarda i lavoratori agricoli. A loro riguardo
si è infatti stabilito che il versamento dei contributi relativi al
numero di giornate attribuite negli elenchi agricoli permetta, una
volta raggiunto un certo minimo (104 contributi obbligatori giornalieri
per gli uomini, 70 per le donne) la copertura assicurativa per tutto
l'anno lavorativo.
La disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 1432 del 1971
(nonché già all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 218 del 1952),
se da un lato non permette di superare con versamenti volontari il
minimo assicurativo di 104 contributi giornalieri (70 per le donne),
dall'altro fonda un'eccezione e un privilegio per i braccianti speciali
ed eccezionali (che altrimenti non potrebbero raggiungere in quindici
anni il minimo contributivo, essendo iscritti negli elenchi agricoli
per meno di 104 giornate annue, se uomini, e di 70, se donne),
permettendo loro il versamento volontario di contributi al fine di
"integrare" (in costanza di rapporto) l'assicurazione obbligatoria fino
al minimo contributivo annuale.
È dalla disciplina generale dell'assicurazione in agricoltura,
quindi, che deriva la non applicazione ai lavoratori agricoli dell'art.
7 del citato d.P.R. n. 1432 del 1971, e quindi la impossibilità di
concedere a tali lavoratori l'autorizzazione al versamento di
contributi volontari per l'anno d'iscrizione negli elenchi agricoli: vi
si oppone infatti il princi'pio fissato nell'art. 1 del d.P.R. n. 1432
del 1971, secondo cui i contributi volontari non possono essere versati
in costanza di assicurazione obbligatoria. La dedotta illegittima
disparità di trattamento non sussiste: si tratta di disciplina che
trova la sua razionale giustificazione nella peculiarità delle
condizioni che regolano l'assicurazione dei lavoratori agricoli.
Nei due giudizi è infine intervenuto, per mezzo dell'Avvocatura di
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per
l'infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura che specifica finalità dell'istituto della
prosecuzione volontaria è di dare copertura assicurativa ai periodi di
disoccupazione involontaria, così da mantenere inalterata, ai fini
pensionistici, l'anzianità contributiva del lavoratore. La limitazione
posta dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 1432 del 1971 all'utilizzazione
da parte dei lavoratori agricoli dell'istituto della prosecuzione
volontaria, oltre che dipendere dal sistema di accertamento delle
giornate lavorative in agricoltura, va posta in relazione con il fatto
che, annualmente, il raggiungimento dei minimi contributivi è
requisito sufficiente per far valere, ai fini pensionistici, la normale
anzianità contributiva. Ne consegue che obiettivo della integrazione
volontaria in agricoltura è di far raggiungere il minimo contributivo
anche nel caso dei lavoratori ai quali sia stato attribuito negli
elenchi un numero di giornate altrimenti insufficienti. Considerato in diritto :
1. - Con le due ordinanze in epigrafe è sollevata questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, comma primo,
Cost., degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971J n. 1432
(Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria per invalidità vecchiaia, superstiti e tubercolosi).
Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Delle norme impugnate, l'art. 7 disciplina le modalità
d'esercizio della "prosecuzione volontaria" della contribuzione nelle
assicurazioni suindicate, prosecuzione alla quale sono autorizzati, a
loro istanza, ai sensi del precedente art. 1, tutti gli assicurati il
cui rapporto di lavoro sia interrotto o cessato, sempre che ricorrano
dati presupposti, al fine di "conservare i diritti derivanti dalle
assicurazioni" stesse o di "raggiungere i requisiti per il diritto alla
pensione".
In particolare, la norma censurata considera l'eventualità che,
dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il lavoratore
instauri un nuovo rapporto di lavoro, prevedendo che, in tal caso, la
contribuzione volontaria deve essere sospesa, per poter riprendere dal
sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto, con
potenziale successione di contribuzione volontaria ed obbligatoria per
periodi anche assai brevi nell'arco dello stesso anno.
A sua volta, l'art. 4 disciplina il diverso istituto della
"integrazione contributiva", previsto per i soli lavoratori agricoli -
giornalieri o braccianti - i quali non raggiungano nell'anno il minimo
di giornate lavorative e quindi di contributi giornalieri utili per la
valutazione dell'anno ai fini pensionistici (104 per gli uomini e 70
per le donne, sufficienti, rispettivamente, a conseguire il minimo
contributivo di 1560 e 1040 contributi giornalieri in 15 anni,
richiesto per la maturazione del diritto a pensione dall'art. 2 della
legge 4 aprile 1952 n. 218, nella parte in cui sostituisce l'art. 9 del
r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).
Orbene, il giudice a quo muove dal presupposto interpretativo che
per i lavoratori agricoli di cui si tratta la prosecuzione volontaria
non può essere esercitata, secondo le modalità di cui all'art. 7, per
periodi entro l'anno in cui il lavoratore sia iscritto negli elenchi
nominativi, aventi per tale categoria di lavoratori effetto costitutivo
del rapporto assicurativo. Nel corso dell'anno di iscrizione nei
predetti elenchi, infatti, i braccianti, stante l'esistenza di un
rapporto assicurativo in atto nell'assicurazione generale obbligatoria,
sarebbero ammessi esclusivamente alla integrazione della contribuzione
al minimo. Alla prosecuzione volontaria i detti braccianti sarebbero
invece ammessi soltanto dal momento in cui fosse venuta meno
l'iscrizione negli elenchi.
L'interpretazione coordinata delle norme, in quanto ostativa della
"prosecuzione volontaria" in relazione alle frazioni di anno di non
effettiva occupazione, darebbe luogo, secondo le ordinanze di
rimessione, ad una ingiustificata discriminazione in danno dei
braccianti di cui si tratta rispetto agli altri lavoratori.
3. - La limitazione ravvisata dal giudice a quo nei confronti dei
detti braccianti indubbiamente sussiste e si ricollega al princìpio
generale della esclusione della prosecuzione volontaria della
contribuzione in costanza di assicurazione obbligatoria: princìpio
risultante dall'art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971, del quale l'art. 7
sopra citato costituisce applicazione specifica (cfr., del resto, già
l'art. 5 della legge 4 aprile 1952 n. 218).
Occorre infatti considerare che il sistema assicurativo proprio dei
braccianti agricoli, secondo la normativa applicabile, è fondato sugli
elenchi nominativi, nei quali deve necessariamente essere iscritto
colui che svolga attività lavorativa in agricoltura. Tali elenchi,
già implicanti una valutazione del rapporto riferita all'anno agrario
(art. 17, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818), sono, in relazione all'art. 7
del d.1. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge
11 marzo 1970, n. 83, essi stessi redatti con cadenza annuale. Ed
occorre, soprattutto, considerare che l'iscrizione in detti elenchi
garantisce ai braccianti, con occupazione anche per poche giornate di
lavoro, la copertura assicurativa per un intero anno ai fini
pensionistici, salva la necessità della integrazione al minimo.
Si è, ovviamente, in presenza di un regime assicurativo peculiare
a una categoria di dipendenti, il cui rapporto di lavoro,
obbiettivamente caratterizzato da periodi, anche ampi, di non
occupazione effettiva, è valutato ex lege come presupposto idoneo a
dar vita a un rapporto assicurativo continuativo per ogni anno di
iscrizione negli elenchi, ove ricorra un minimo contributivo per l'anno
stesso, ed a far conseguire il diritto alla pensione mediante il
raggiungimento di un tetto contributivo globale inferiore rispetto a
quello prescritto per gli altri lavoratori.
Nell'ambito del sistema, mentre è richiesto un numero minimo
ridotto di contributi annui, è consentita l'integrazione della
contribuzione qualora le giornate lavorative effettivamente accertate
(il meccanismo dell'accertamento presuntivo è stato infatti dichiarato
illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 65 del 1962) siano
inferiori al detto minimo.
Sicché, in virtù di tale specifico strumento (art. 4, d.P.R. n.
1432 del 1971), il bracciante può ottenere la valutazione dell'intero
anno ai fini pensionistici versando volontariamente i contributi
necessari a raggiungere il minimo fissato dalla legge (104 contributi
giornalieri per gli uomini e 70 per le donne).
4. - Non vi è dubbio che sia la particolare struttura del rapporto
assicurativo dei braccianti agricoli - in quanto riferito ad un intero
anno di copertura assicurativa - e non già, come adombrato in alcuni
scritti defensionali, un residuo effetto del caducato accertamento
presuntivo delle giornate di lavoro, ad escludere il ricorso
all'istituto della prosecuzione volontaria in relazione ai periodi di
non effettiva occupazione nel corso dell'anno di iscrizione negli
elenchi (qui non si tratta di versamenti ulteriori relativi ad
effettivo ulteriore lavoro prestato).
La finalità propria dell'istituto della prosecuzione volontaria -
e cioè quella di elidere le conseguenze negative, per l'assicurato,
della mancata prestazione di un'attività lavorativa soggetta
all'obbligo assicurativo - qui è raggiunta ex lege, mediante
l'equiparazione dell'iscrizione negli elenchi annuali a prestazione di
effettiva attività lavorativa, mentre con l'integrazione è
soddisfatta l'esigenza del raggiungimento di un minimo contributivo ai
fini della continuità della copertura assicurativa per l'intero anno.
Non si scorge, dunque, la ragione di una deroga al limite di ordine
generale fissato dall'art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971, diretto a
vietare la sovrapposizione al periodo (annuale) coperto da
assicurazione obbligatoria (anche grazie all'integrazione) di periodi
(entro l'anno) di prosecuzione volontaria.
Tutto ciò considerato, non può ritenersi ingiustificatamente
discriminatoria in danno dei braccianti agricoli la preclusione della
prosecuzione volontaria ex art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971 per
periodi entro l'anno di iscrizione negli elenchi.
Posto che non può ritenersi discriminatorio in danno dei
braccianti agricoli un sistema in cui è consentito che un ridotto
numero di giornate lavorative (raggiungibile per di più mediante
integrazione volontaria) sia considerato ex lege sufficiente a
garantire la copertura assicurativa per un intero anno, e che sia
conseguito il diritto alla pensione mediante il raggiungimento di un
tetto contributivo globale inferiore rispetto a quello prescritto per
gli altri lavoratori, non si vede anzitutto a quale necessità
perequativa risponda l'impiego - auspicato ad integrazione del sistema
stesso tramite una sentenza additiva di questa Corte - della
prosecuzione volontaria relativamente ai periodi suindicati.
In ogni caso tale impiego verrebbe ad alterare, integrandolo, un
sistema che, come quello anzidetto, appare giustificato, nelle
descritte peculiarità, dalla particolare natura (caratterizzata, come
già rilevato, da ampi periodi di non occupazione effettiva) del
rapporto di lavoro cui è collegata la previdenza in argomento.
La questione va pertanto dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento
della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
invalidità, vecchiaia, superstiti e tubercolosi), sollevata, in
riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dal Pretore di Reggio
Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte