Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/05/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13d.P.R. 915/1982

citata

  • art. 34legge 441/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma,

della legge regionale dell'Emilia Romagna 27 gennaio 1986, n. 6

(Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in

attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni

amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini),

come modificato dall'art. 13 della legge regionale dell'Emilia

Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge

regionale 27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei

rifiuti in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della

legge 23 ottobre 1987, n. 441), e dell'art. 34, secondo comma, della

legge regionale delle Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedura ed

attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di

smaltimento dei rifiuti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal Pretore di Modena -

Sezione distaccata di Pavullo, nel procedimento penale a carico di

Benedetti Orlando ed altro, iscritta al n. 33 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dal Pretore di Macerata

nel procedimento penale a carico di Balestrini Alberto, iscritta al

n. 34 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visti gli atti di intervento dei Presidenti delle Giunte regionali

delle Regioni Emilia Romagna e Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione Emilia Romagna;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Benedetti

Orlando, imputato del reato di cui agli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10

settembre 1982, n. 915 per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio

di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione

regionale, il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Pavullo, con

ordinanza del 5 novembre 1990 (R.O. n. 33 del 1991), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

della Regione Emilia-Romagna n. 6 del 27 gennaio 1986, come

modificata dalla legge della stessa Regione n. 29 del 26 luglio 1988,

nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione

regionale di cui all'art. 6, lett. d), del d.P.R. n. 915 del 1982,

per l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi effettuato

dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli lavorativi.

Il giudice a quo ha rilevato che la distinzione delle fasi di

smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, operata dalla norma

impugnata, in stoccaggio provvisorio ed in accumulo provvisorio

all'interno dello stabilimento per cui si richiede solo la tempestiva

comunicazione alle autorità preposte al controllo, non trova

fondamento né nelle norme comunitarie né in quelle statali, e

peraltro non è sorretta da validi motivi, essendo di ugual natura i

pericoli per la tutela della salute che possono derivare

dall'esercizio dell'attività in questione.

Pertanto, poiché la norma statale (artt. 6, lett. d), e 16 del

d.P.R. n. 915 del 1982), che costituisce attuazione della direttiva

C.E.E. n. 319/78, prevede la necessità dell'autorizzazione per ogni

fase dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, senza alcuna

distinzione tra stoccaggio provvisorio "interno" o "esterno", la

norma censurata violerebbe l'art. 117 della Costituzione, che fissa i

limiti della competenza regionale, e l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, in quanto, svincolando dall'obbligo della

autorizzazione l'ipotesi di accumulo temporaneo, incide

sull'applicabilità della norma penale di cui all'art. 26 del d.P.R.

n. 915 del 1982.

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente della Giunta

Regionale dell'Emilia-Romagna, il quale ha concluso per la

infondatezza della questione contestando la ricostruzione operata dal

giudice a quo del quadro normativo vigente, fondata sulla

interpretazione dello "stoccaggio provvisorio" di cui all'art. 16 del

d.P.R. n. 915 del 1982 come comprensivo di qualunque forma di

sistemazione, sia pure precaria, dei rifiuti. In subordine, nella

memoria di costituzione ha eccepito la illegittimità costituzionale

degli artt. 16, primo comma, e 26 del citato d.P.R. n. 915 del 1982,

interpretato nel senso inteso dal giudice a quo, per violazione degli

artt. 76, 2, secondo comma, e 3 della Costituzione, essendosi violati

i principi posti dal legislatore delegante con la legge n. 42 del

1982, per cui le sanzioni penali sono limitate a fatti di particolare

gravità, ed essendo irragionevole la sottoposizione ad un medesimo

trattamento sanzionatorio del produttore che raccoglie i rifiuti del

ciclo produttivo in attesa del conferimento allo smaltitore e di

colui che, senza autorizzazione, esercita l'attività di smaltimento.

3. - Il Pretore di Macerata, nel corso del procedimento penale a

carico di Balestrini Alberto, imputato del reato di cui all'art. 26

del d.P.R. n. 915 del 1982 per avere effettuato lo stoccaggio di

fanghi tossici e nocivi senza la prevista autorizzazione, con

ordinanza del 3 ottobre 1990 (R.O. n. 34 del 1991), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

della legge della Regione Marche n. 31 del 26 aprile 1990, nella

parte in cui esonera dall'autorizzazione di cui al d.P.R. n. 915 del

1982 lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, che non

superi un certo quantitativo, effettuato all'interno del perimetro

delle sedi ove i rifiuti vengono prodotti, in una fase preliminare al

conferimento in altri impianti di trattamento o stoccaggio

autorizzati.

Secondo il giudice remittente, la norma censurata violerebbe gli

artt. 25 e 117 della Costituzione, depenalizzando un'attività che

l'ordinamento statale considera reato e ponendosi in contrasto con la

normativa statale in materia, che costituisce attuazione di obblighi

assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria.

4. - Nel giudizio si è costituito il Presidente della Giunta

regionale delle Marche, che ha concluso per la infondatezza della

questione, osservando che la legge regionale n. 31 del 1990 non ha

inteso toccare le linee fondamentali della regolamentazione statale

della materia dei rifiuti, limitandosi a definire gli aspetti di

dettaglio, il che rientra nella propria competenza.

Inoltre, non sussisterebbe la violazione dell'art. 25 della

Costituzione perché la fattispecie contemplata dalla norma regionale

impugnata non si identifica con quella sanzionata penalmente dalla

legge statale.

5. - Entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate,

comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

6. - In prossimità dell'udienza, la Regione Emilia-Romagna ha

insistito, con memoria difensiva, nelle argomentazioni svolte e nella

eccezione di legittimità costituzionale a sua volta sollevata.

Ha chiesto che, in caso di accoglimento della questione sollevata

dal Pretore, non sia travolto l'intero istituto dell'accumulo

provvisorio ma sia precisato che esso deve avvenire sotto la

direzione e la responsabilità della ditta autorizzata allo

smaltimento e nell'ambito dell'autorizzazione. Considerato in diritto

1. - I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza in quanto prospettano la stessa questione, sia pure relativa

a disposizioni di due diverse leggi regionali.

2. - Il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Pavullo, dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della

legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6, come

modificato dall'art. 13 della legge della stessa Regione n. 29 del 26

luglio 1988, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione

regionale di cui agli artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, del

d.P.R. n. 915 del 1982, per l'accumulo provvisorio di rifiuti tossici

e nocivi effettuato all'interno delle sedi in cui i rifiuti medesimi

vengono prodotti.

A suo parere, sarebbero violati gli artt. 117 e 25 della

Costituzione in quanto la Regione non ha competenza a disciplinare la

materia rientrante nello stoccaggio provvisorio, disciplinata con

legge statale, che sanziona penalmente la detta fase, se effettuata

senza autorizzazione.

Il Pretore di Macerata dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Marche 26

aprile 1990, n. 31, nella parte in cui esonera da autorizzazione

l'attività di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi

prodotti da attività commerciali ed artigianali a determinate

condizioni, per violazione degli artt. 117 e 25 della Costituzione

(mancanza di competenza regionale e incisione su materie punite

penalmente).

3. - La questione è fondata.

I giudici remittenti hanno interpretato le disposizioni censurate

in base alla legge statale e alle norme comunitarie delle quali

costituisce attuazione, nel senso che esse disciplinano la fase dello

stoccaggio provvisorio dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi,

non potendo essere distinta e autonomamente disciplinata una fase di

accumulo provvisorio dei suddetti nell'interno dello stabilimento e

uno stoccaggio provvisorio a determinate condizioni. Onde, anche per

le fasi previste, secondo la disciplina della legge statale, occorre

l'autorizzazione regionale, in mancanza della quale è prevista una

sanzione penale.

In tale situazione, quindi, devesi ritenere che sussiste la

violazione dell'art. 25 della Costituzione.

Come più volte affermato da questa Corte (sentenze nn. 370 del

1989, 43 del 1990 e 117 del 1991), la fonte del potere punitivo

risiede nella sola legislazione statale e le Regioni non hanno la

potestà di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilità di

fatti considerati reati e penalmente puniti da leggi dello Stato. Non

possono, in altri termini, rendere lecita un'attività che, invece,

l'ordinamento statale considera illecita e sanziona penalmente.

Non si ritiene di sollevare la questione di legittimità

costituzionale prospettata dalla Regione Emilia-Romagna, con la quale

si chiede, in sostanza, di sindacare l'esercizio della

discrezionalità del legislatore in ordine alla previsione della

gravità della fattispecie penalmente sanzionata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i ricorsi;

Dichiara la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 18, primo comma, della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento della Regione

in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10

settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come modificato

dall'art. 13 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 luglio

1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27

gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in

attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23

ottobre 1987, n. 441);

b) dell'art. 34, secondo comma, della legge regionale delle

Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedura ed attuazione del piano

regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte