Sentenza n. 213/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 261/1995
- art. 2legge 362/1995
- art. 2legge 448/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30
giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza
farmaceutica e di sanità), dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n.
362 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di
sanità) e dell'art. 2 del d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448
(Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di
sanità), promossi con ricorsi delle regioni Liguria e Toscana (n. 2
ricorsi) rispettivamente notificati il 26 luglio, il 29 settembre ed
il 24 novembre 1995, depositati in cancelleria il 4 agosto, il 6
ottobre ed il 30 novembre 1995 ed iscritti ai nn. 43, 48 e 54 del
registro ricorsi 1995.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 26 luglio 1995 e depositato il 4
agosto 1995 (r. ric. n. 43 del 1995), la regione Liguria ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30
giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza
farmaceutica e di sanità), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione.
La disposizione impugnata, nel confermare il principio, già
contenuto nel precedente d.-l. 29 aprile 1995, n. 135, non convertito
in legge, della separazione, a decorrere dal 1 gennaio 1995, della
contabilità delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, prevede
altresì che le contabilità relative agli anni precedenti il 1995
sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono
integralmente le rispettive obbligazioni, e che con successivo
decreto ministeriale vengono stabilite le modalità e i criteri di
finanziamento del debito eventualmente accertato fino alla data di
costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli
ospedali.
In tal modo, secondo la ricorrente, si accollerebbero interamente
debiti alla regione senza la specifica previsione di una copertura
finanziaria e senza indicare la partecipazione dello Stato all'onere
per il ripianamento, in violazione del principio dell'autonomia
finanziaria regionale; e si creerebbe, tra l'altro, una nuova e
diversa legittimazione passiva delle regioni. Tanto più che sarebbe
del tutto generica la previsione di un decreto ministeriale sui
criteri e metodi di ripianamento dei debiti pregressi delle unità
sanitarie locali, priva anche della indicazione dei soggetti che sono
tenuti a partecipare a detti oneri. La disciplina denunciata avrebbe
un effetto immediato sui bilanci regionali, in quanto il meccanismo
utilizzato per trasformare i debiti delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere compresi nelle gestioni stralcio (e cioè
al 31 dicembre 1994) in debiti propri delle regioni, renderebbe il
patrimonio di queste direttamente aggredibile dai debitori delle
unità sanitarie locali.
2. - Con ricorso notificato il 29 settembre 1995 e depositato il 6
ottobre 1995 (r. ric. n. 48 del 1995), la regione Toscana ha
sollevato, in riferimento agli artt. 117, 119, 81, quarto comma, e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n. 362, che reitera quello
già impugnato dalla regione Liguria.
Le argomentazioni addotte a sostegno della richiesta di
declaratoria d'illegittimità costituzionale sono di contenuto
analogo a quello già riferito con riguardo al ricorso r. ric. n. 43
del 1995, con l'aggiunta delle censure relative alla irragionevolezza
della norma impugnata, che risulterebbe priva di una motivazione che
legittimi l'assunzione integrale da parte delle regioni di tutte le
obbligazioni sanitarie, tra l'altro disposta con decreto-legge.
3. - La stessa regione Toscana, con ricorso notificato il 24
novembre 1995 e depositato il 30 novembre 1995 (r. ric. n. 54 del
1995), ha impugnato, con riferimento ai medesimi parametri
costituzionali e con le medesime argomentazioni, l'art. 2 del d.-l.
30 ottobre 1995, n. 448, che ha reiterato il d.-l. 28 agosto 1995, n.
362, già censurato con il ricorso n. 48 del 1995, e decaduto per
mancata conversione.
4. - In tutti i predetti giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per la infondatezza delle questioni,
evidenziando la ragionevolezza della disciplina censurata.
5. - Nella imminenza della udienza, le ricorrenti hanno depositato
memorie, osservando che le disposizioni rispettivamente censurate,
reiterate in successivi decreti-legge decaduti, sono state, poi,
modificate con il d.-l. 26 febbraio 1996, n. 89, ed, infine,
soppresse con il d.-l. 26 aprile 1996, n. 224. Sicché la regione
Liguria ha concluso per la cessazione della materia del contendere
per la sopravvenuta inefficacia ex tunc del decreto impugnato, e la
regione Toscana per la inammissibilità delle questioni per
successive modifiche delle norme impugnate. Considerato in diritto
1. - I ricorsi sollevano questioni sostanzialmente identiche. I
relativi giudizi, vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - La regione Liguria, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato,
in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, l'art.
2 del d.-l. 30 giugno 1995, n. 261 (Disposizioni urgenti in materia
di assistenza farmaceutica e di sanità), nella parte in cui prevede
che la contabilità delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere relative agli anni precedenti il 1995 sono garantite
direttamente dalle regioni, che assumono integralmente le rispettive
obbligazioni, disponendo che con successivo decreto ministeriale
vengano stabilite le modalità ed i criteri di finanziamento del
debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in
azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali.
La regione Toscana ha, a sua volta, sollevato in via principale
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
117, 119, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 2 del
d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di
assistenza farmaceutica e di sanità), e dell' art. 2 del d.-l. 30
ottobre 1995, n. 448, recante lo stesso titolo, che hanno
successivamente reiterato, senza modificarne il contenuto precettivo,
l'art. 2 del decreto-legge n. 261 del 1995, impugnato dalla regione
Liguria, e decaduto per mancata conversione in legge nel termine di
sessanta giorni previsto dall'art. 77, terzo comma, della
Costituzione.
3. - A seguito della mancata conversione in legge dei decreti-legge
n. 362 e n. 448 del 1995, la disposizione impugnata è stata
riprodotta nell'art. 23 del d.-l. 29 dicembre 1995, n. 553 e
nell'art. 2 del d.-l. 26 febbraio 1996, n. 89 (che, peraltro,
conteneva una significativa modifica, prevedendo l'assunzione da
parte delle regioni delle obbligazioni relative alla contabilità
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, quando le
stesse non derivassero da scelte esclusive o determinanti dello
Stato), poi entrambi decaduti.
Il successivo decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, all'art. 2, ha
modificato la disposizione impugnata, eliminando - come, del resto,
già aveva fatto il d.-l. 2 aprile 1996, n. 186 (Proroga della
gestione delle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto e
norme in materia di contabilità delle unità sanitarie locali),
anch'esso decaduto - il secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 dei
precedenti decreti, che prevedeva la responsabilità regionale per
tutti i debiti assunti dalle unità sanitarie locali negli anni
precedenti il 1995.
Peraltro, anche il decreto-legge da ultimo citato è decaduto, ed
è stato solo parzialmente - ma non nella parte oggetto delle censure
regionali - riprodotto dal d.-l. 16 luglio 1996, n. 377.
Quest'ultimo, a sua volta decaduto, è stato reiterato con il d.-l.
18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge
17 gennaio 1997, n. 4. Tale legge, all'art. 1, comma 2, fa salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, tra
l'altro, dei decreti impugnati con i ricorsi in epigrafe.
4. - A causa della mancata riproduzione del punto in contestazione,
le ricorrenti hanno, sia nell'imminenza dell'udienza, sia, poi, nella
discussione orale in pubblica udienza, concluso rispettivamente per
la cessazione della materia del contendere e per la sopravvenuta
inammissibilità delle questioni sollevate.
Pertanto, i ricorsi all'odierno esame devono essere dichiarati
inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Dalle
conclusioni e dalle dichiarazioni delle ricorrenti si ricava che sono
venute meno le lesioni lamentate all'autonomia regionale e che non
sussistono, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza delle
regioni ricorrenti, situazioni alle quali sia applicabile la clausola
di salvezza degli effetti dei decreti-legge impugnati (art. 1, comma
2, della legge 17 gennaio 1997, n. 4).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30 giugno 1995, n.
261 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di
sanità), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in
materia di assistenza farmaceutica e di sanità), e dell'art. 2 del
d.-l. 30 ottobre 1995, n. 448 (Disposizioni urgenti in materia di
assistenza farmaceutica e di sanità), sollevate, in riferimento agli
artt. 117, 119, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dalla
regione Toscana con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte