Sentenza n. 214/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1972 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1122/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
9 novembre 1955, n. 1122 (disposizioni varie per la previdenza e
assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), promosso con ordinanza
emessa il 6 aprile 1970 dal pretore di Roma nel procedimento di
esecuzione mobiliare vertente tra l'Esattoria comunale di Roma e Giulia
Mario Mariano, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21
ottobre 1970.
Visti gli atti di costituzione dell'Esattoria comunale di Roma e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Giuseppe Mesiano, per l'Esattoria, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento esecutivo proposto dalla Esattoria
comunale di Roma nei confronti di Giulia Mario Mariano per il recupero
di un credito tributario, il pretore di Roma ha ritenuto rilevante e
non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che dichiara non sequestrabili
né pignorabili le somme corrisposte agli aventi diritto dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti a titolo di pensioni, assegni
ed altre indennità, e che perciò restano totalmente esenti da ogni
procedura esecutiva, anche per pagamento di tributi.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, sottraendo le
pensioni dei giornalisti al principio, che nel nostro ordinamento
avrebbe carattere generale, della pignorabilità, benché limitata, per
crediti d'imposta, degli stipendi, pensioni ed indennità, avrebbe
introdotto una disparità di trattamento priva di fondamento razionale,
"avuto riguardo ai criteri della logica e dell'equità e ai principi
giuridici enunciati dagli articoli 2 e 53 della Costituzione". Ed
invero, l'intangibilità delle pensioni dei giornalisti non solo
sarebbe del tutto arbitraria, rispetto al diverso trattamento riservato
alle pensioni di altre categorie di professionisti e degli stessi
pubblici dipendenti, ma costituirebbe altresì un ingiustificato
privilegio, in quanto sottrae una categoria di cittadini ai doveri
nascenti dal sistema tributario vigente.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e
pubblicata.
Dinanzi alla Corte si è costituito l'Esattore del Comune di Roma
il quale, con deduzioni depositate il 5 novembre 1970, ribadisce
sostanzialmente gli argomenti contenuti nella ordinanza di rinvio,
deducendo altresì l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata, in relazione all'art. 53 della Costituzione, sotto il
profilo che la intangibilità delle pensioni dei giornalisti sottrae
tale categoria di contribuenti all'osservanza coattiva del precetto
costituzionale.
Si è costituita altresì, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 9 novembre 1970, sostenendo la infondatezza della
questione.
L'Avvocatura contesta che nel nostro ordinamento esista un
principio generale relativo alla parziale pignorabilità e
sequestrabilità delle pensioni, perché, accanto alle disposizioni che
prevedono la loro pignorabilità nella misura del quinto, esiste il
principio generale, sancito nell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.
1827, che stabilisce la incedibilità, insequestrabilità e
impignorabilità delle pensioni di previdenza sociale, e al quale il
legislatore si è ispirato nel disciplinare il trattamento
previdenziale dei giornalisti. Il fatto poi che, per i pubblici
dipendenti e per alcune categorie di liberi professionisti, sia
prevista una diversa disciplina, può essere agevolmente spiegato,
secondo la difesa dello Stato, con il particolare status di lavoratore
dipendente da riconoscersi ai giornalisti, profondamente diverso sia da
quello dei pubblici impiegati che dei liberi professionisti.
All'udienza le parti costituite hanno concluso in conformità delle
loro precedenti deduzioni. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, denunzia alla
Corte l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che dichiara
totalmente insequestrabili ed impignorabili le somme corrisposte agli
iscritti per pensioni, assegni ed altre indennità, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti. Secondo il giudice a quo, la
norma in tale articolo contenuta sarebbe illegittima nella parte in cui
esonera quelle somme anche da procedure coattive per pagamento di
tributi ed entro la misura di un quinto di cui all'art. 545 del codice
di procedura civile. La illegittimità deriverebbe dalla violazione
dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per difformità di
trattamento rispetto a fattispecie analoghe, in quanto le somme erogate
per le medesime causali da casse di previdenza di professionisti, quali
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, sono invece
assoggettate alle stesse disposizioni vigenti per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, e perciò sequestrabili e pignorabili, per
crediti nascenti da tributi ed entro la misura di un quinto (art. 2
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).
2. - La questione non è fondata.
Va innanzi tutto rilevato che, nel nostro ordinamento, non può
ritenersi esistente, secondo sostiene il giudice a quo, un principio di
carattere generale relativo alla sequestrabilità e pignorabilità
degli stipendi e pensioni per determinati crediti, tra cui quelli
relativi al pagamento dei tributi. Accanto alle norme citate, che
ammettono la assoggettabilità ad atti coattivi di pensioni da pagarsi
da privati o da pubbliche Amministrazioni, esistono le norme che
escludono le pensioni di qualsiasi importo, erogate dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, da ogni azione esecutiva, tranne
che per crediti verso lo stesso Istituto erogante (art. 128 r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827, e art. 69 legge 30 aprile 1969, n. 153).
La tesi della eccezionalità della norma denunziata, che concerne
l'esonero della perseguibilità delle pensioni dei giornalisti, non
trova quindi conforto nella realtà normativa e non può perciò
fornire la base di appoggio alla eccezione di illegittimità della
stessa norma per violazione del principio di eguaglianza.
3. - Parimenti è insussistente l'analogia che vi sarebbe, a detta
dell'ordinanza, fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle
degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei
geometri.
Invero, né i giornalisti sono liberi professionisti, né la loro
cassa di previdenza ha gli stessi compiti delle casse che gestiscono la
previdenza a favore dei sopraindicati esercenti professioni liberali.
È vero, peraltro, che dalla legge che disciplina la loro attività
(legge 3 febbraio 1963, n. 69) i giornalisti sono qualificati
giornalisti-professionisti, ma tale denominazione è loro conferita al
solo fine di distinguerli dai "pubblicisti", per quanto concerne la
professionalità dell'impegno di lavoro dei primi, che deve essere
esclusivo e continuativo, cosa che non occorre invece per quegli altri
che, unitamente all'attività giornalistica, possono anche esercitare
altre professioni o impieghi (art. 1, comma quarto, detta legge).
Comunque sia poi in merito a tale qualificazione, certo è che i
giornalisti-professionisti sono lavoratori dipendenti, il cui rapporto
di lavoro è regolato da contratti collettivi, onde è certo che liberi
professionisti o professionisti, nel senso tradizionale, essi non sono.
4. - Ancora meno sussiste poi una analogia tra la struttura e gli
scopi della cassa dei giornalisti e le finalità di quella dei liberi
professionisti di cui si è detto, perché la prima, e cioè l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"
(legge 20 dicembre 1951, n. 1564), cui possono iscriversi solo i
giornalisti che hanno in atto un rapporto di lavoro, sostituisce a
tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie (art. 1) e cioè non solo quelle attinenti alla pensione
di vecchiaia e invalidità, ma anche quelle che concernono la
disoccupazione involontaria, la tubercolosi, le malattie e gli assegni
famigliari (art. 3), mentre le ricordate casse di liberi professionisti
hanno compiti ben più limitati e circoscritti.
In sostanza, la cassa dei giornalisti costituisce un settore
autonomo del complesso sistema previdenziale predisposto a tutela dei
lavoratori dipendenti e i cui compiti sono assolti principalmente
dall'INPS e dall'INAM.
Appare perciò - come del tutto logico e naturale che la legge 9
novembre 1955, n. 1122, abbia esteso all'Istituto previdenziale dei
giornalisti tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie
previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 10), e
quindi anche la norma impugnata, contenuta nell'art. 1, concernente la
insequestrabilità ed impignorabilità delle pensioni, la quale è poi
anche essa una disposizione estensiva della normativa prevista in
materia per l'INPS dall'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Deve quindi concludersi che la lamentata violazione dell'art. 3
della Costituzione non sussiste.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, avente ad oggetto
disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti
italiani, questione proposta con l'ordinanza in epigrafe in riferimento
all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte