Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 93r.d. 3269/1923
  • art. 93legge 3269/1923

citata

  • art. 24r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 della

legge 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con

ordinanza emessa il 13 marzo 1972 dalla Corte d'appello di Roma nel

procedimento civile vertente tra Aielli Alfredo e l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 185 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del

21 giugno 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello

Stato e di Campori Bianca vedova Aielli;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione

finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento per opposizione ad ingiunzione fiscale

promosso dal sig. Aielli Alfredo contro l'Amministrazione delle finanze

dello Stato, la Corte d'appello di Roma ha sollevato d'ufficio

questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 della legge 30

dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro, in quanto sia

interpretato nel senso che, nell'ipotesi di più debitori solidali

d'imposta, l'Amministrazione finanziaria, ove abbia provveduto a

notificare l'accertamento di maggior valore nel termine stabilito

dall'art. 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, ad almeno uno dei

coobligati, possa procedere alla notifica nei confronti degli altri

entro il più ampio termine di prescrizione.

Secondo quanto si assunse nell'ordinanza di rimessione tale sistema

contrasterebbe con l'art. 24, comma primo, Cost. a causa delle maggiori

difficoltà che in ordine all'apprestamento di una efficace difesa nei

confronti del Fisco potrebbero derivare ai coobligati cui la notifica

sia effettuata, anziché entro il breve termine di decadenza di cui

all'art. 21 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, entro quello più ampio di

prescrizione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri e si è costituito il Ministero delle

finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'assunto dell'Avvocatura la norma impugnata non

ostacolerebbe né renderebbe più difficoltoso il diritto del

contribuente ad agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed

interessi legittimi poiché i termini per ricorrere decorrono per i

coobligati dal momento in cui è stata eseguita nei confronti di ognuno

di essi la notifica dell'accertamento di maggior valore del bene

trasferito.

Nel giudizio si è costituita anche la difesa del contribuente

chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità della norma denunziata. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza 13 marzo 1972 in epigrafe la Corte d'appello

di Roma ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale

dell'art. 93 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di

registro, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione.

Secondo l'ordinanza il citato art. 93 (ancora applicabile ratione

temporis alla fattispecie che ha dato origine al presente giudizio:

art. 77 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634), in quanto sancisce l'obbligo

solidale di determinati soggetti al pagamento dell'imposta di registro,

consentirebbe all'Amministrazione finanziaria, ove abbia validamente

notificato l'accertamento ad almeno uno dei coobbligati nel termine di

decadenza (un anno) stabilito dall'art. 21 in riferimento all'art. 20

del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, di procedere alla notifica agli altri

condebitori entro il più ampio termine di prescrizione. Ciò, secondo

il giudice a quo, determinerebbe la pratica impossibilità o comunque

maggiori difficoltà per il contribuente di apprestare una efficace

difesa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (così ad esempio

in caso di svalutazione della moneta che segua a distanza di anni

l'atto di trasferimento colpito dal tributo) e comporterebbe violazione

del principio di cui al primo comma dell'art. 24 della Costituzione.

2. - Giova premettere che questa Corte, con sentenza n. 48 del

1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei già citati

artt. 20 e 21 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli

ordinamenti tributari, limitatamente alla parte in cui faceva decorrere

dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei

confronti di uno solo dei coobbligati al pagamento dell'imposta il

termine perentorio di un mese per l'impugnazione non solo nei riguardi

del soggetto cui era stato notificato l'accertamento ma anche nei

riguardi degli altri condebitori solidali. Tale sentenza fu seguita da

altra di questa Corte (n. 139 del 1968) la quale, con riferimento

all'imposta sulle successioni, dichiarò illegittimo per analoghi

motivi l'art. 66 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270. A seguito di

queste pronunzie, ed in relazione ad altra problematica, la

giurisprudenza ordinaria è ormai orientata nel senso che la tempestiva

e valida notificazione dell'accertamento di maggior valore ad uno dei

soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, se non determina più la

definitività dell'accertamento nei confronti di tutti gli altri

coobbligati serve ad evitare la decadenza dell'amministrazione dal

diritto di vedere accertato. il maggior valore nei confronti di questi

ultimi.

Ovviamente si potrà rendere il detto accertamento opponibile a

ciascuno di essi solo attraverso la notifica fattagli da parte

dell'ufficio finanziario (dalla quale decorrono i termini a di lui

carico) ovvero a seguito dell'utilizzazione, da parte del condebitore

cui sia stato notificato l'accertamento stesso, di uno di quei mezzi

che l'ordinamento predispone perché ogni debitore solidale possa

rendere opponibile ai condebitori gli eventi che intervengono tra lui e

il creditore.

Tale indirizzo interpretativo risulta largamente condiviso anche in

dottrina e lo stesso giudice a quo ne prende atto per quindi criticare

la norma sotto il profilo sopra accennato.

3. - occorre quindi domandarsi se la norma così intesa comporti

lesione del diritto di difesa dei coobbligati cui l'avviso di

accertamento di maggior valore sia stato notificato anziché entro il

breve termine annuale di decadenza nel più ampio arco di tempo

corrispondente al termine della prescrizione. orbene, i dubbi

manifestati in proposito nell'ordinanza di rinvio non appaiono

giustificati e la questione non è fondata.

Questa Corte ha più volte ribadito che il precetto costituzionale

di cui al primo comma dell'art. 24 risulta violato solo quando sia

imposto un onere tale o vengano prescelte modalità tali da rendere

impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa

da parte di uno qualunque degli interessati.

Non si può ravvisare nella norma impugnata, nel contenuto

accettato dall'ordinanza di remissione, una siffatta limitazione

all'esercizio del diritto di difesa.

Basti considerare che, come si è già accennato, i termini per

impugnare l'accertamento decorrono, per ciascuno dei coobbligati, dal

momento della notifica e che l'accertamento di maggior valore è

ancorato, nei confronti di tutti, ai valori correnti, espressi in

valuta, all'epoca del trasferimento quale fatto costitutivo della

imposta di registro, valori che possono essere identificati anche a

distanza di tempo, senza eccessiva difficoltà, attraverso una

rilevazione retrospettiva e comparativa degli atti stipulati in quel

tempo.

È da rilevare inoltre che l'Amministrazione finanziaria con sua

circolare n. 55 del 30 settembre 1968, diramata a seguito della

sentenza n. 48 del 1968 di questa Corte, ha prescritto agli uffici del

registro di notificare l'accertamento a tutti i soggetti passivi del

rapporto tributario. E va aggiunto, infine, che non è vietato ai

coobbligati, nei riguardi dei quali non vi sia stata notifica, di

intervenire a tutela del proprio interesse nella procedura instaurata a

seguito dell'accertamento notificato ad altro coobbligato, ferma

restando la indubbia convenienza per quest'ultimo di evocare (come si

è già accennato), nella procedura di cui sia parte, gli altri

condebitori, anche allo scopo di meglio tutelare i propri diritti in

via di regresso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 93 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro),

sollevata in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO -- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte