Sentenza n. 214/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 283/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. b,
del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e di
indulto), e dell'art. 5, lett. b, della relativa legge di delegazione
21 maggio 1970, n. 282, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio
1973 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Beschi Itala, iscritta al n. 308 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 236 del 12 settembre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Beschi Itala,
imputata del reato previsto e punito dagli artt. 81,491, 485,482,476
del codice penale per aver apposto, nel 1968, una firma falsa su due
effetti cambiari di lire 15.000 ciascuno, il giudice istruttore presso
il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 5, lett. b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n.
283, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia al
falso in scrittura privata anche se ricorre l'attenuante della
particolare tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.).
Osserva il giudice a quo che mentre l'attenuante suddetta consente
l'applicazione dell'amnistia agli autori dei più comuni delitti contro
il patrimonio (furto, appropriazione indebita, truffa, ricettazione), i
delitti di falso in scrittura privata non rientrano nel provvedimento
di clemenza neppure ove arrechino danno patrimoniale di speciale
tenuità, e ciò in contrasto con il comune senso di giustizia
distributiva. L'esclusione parrebbe determinata da concezioni astratte
che ravvisano nei delitti contro la fede pubblica la lesione di beni
degni di una superiore tutela giuridica, mentre l'esperienza pratica
dimostrerebbe che anche tali reati vengono comunemente a ledere in
primo luogo interessi patrimoniali.
La diversità di trattamento così denunciata violerebbe l'art. 3
della Costituzione anche se lo stesso giudice istruttore non si
nasconde che si è al limite tra le valutazioni di opportunità
politica, rimesse alla discrezionalità del legislatore, ed il vizio di
legittimità costituzionale, sindacabile dalla Corte.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 14 settembre 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza
della questione sollevata.
La difesa dello Stato, premessa la distinzione tra reati offensivi
della fede pubblica, che si perfezionano indipendentemente
dall'eventuale danno patrimoniale, e delitti contro il patrimonio nei
quali il danno è elemento fondamentale, rileva che appartiene
all'esclusiva attribuzione del legislatore disciplinare in vario modo
sul piano penale due o più reati o gruppi di reati, interpretando la
coscienza sociale. Per giurisprudenza costante della Corte
costituzionale la valutazione in ordine alla gravità dei vari tipi di
reati costituisce espressione di discrezionalità insindacabile, salvo
che non ricorra l'ipotesi estrema dell'assenza d'ogni razionalità a
fondamento d'una certa disciplina.
Questo stesso principio deve trovare applicazione in tema di
amnistia, ove l'estensione del beneficio è frutto di una valutazione
di politica criminale che tiene conto non soltanto della gravità
oggettiva dei reati, ma anche della loro diffusione o frequenza.
La stessa Corte costituzionale ha affermato tale criterio
osservando che la discriminazione tra reati amnistiabili e non, può
farsi discendere da considerazioni di diverso ordine non essendo
necessariamente legata all'entità della pena. "Una irrazionalità
potrebbe se mai prospettarsi... quando la differente disciplina
riguardasse reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere: ciò che
non si verifica nella specie, dato che la frode in commercio rientra
tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e l'artigianato,
mentre la truffa appartiene alla categoria dei delitti contro il
patrimonio; riguardano cioè interessi suscettibili di diversa
valutazione politico-sociale, e quindi di differente trattamento ai
fini dell'amnistia" (sentenza 175 del 1971).
Pertanto, se è stato negato che la diversa disciplina esistente,
in tema d'amnistia, tra la frode in commercio e la truffa, contrasti
con il principio d'eguaglianza, a maggior ragione non sussiste
irrazionalità nell'esclusione dal provvedimento di clemenza dei
delitti di falso in titoli di credito, anche se attenuati ex art. 62,
n. 4, c.p., a nulla rilevando che sono stati amnistiati delitti contro
il patrimonio. Considerato in diritto :
La Corte deve decidere se contrastino o meno con il principio
costituzionale d'eguaglianza l'art. 5, lettera b, del d.P.R. 22 maggio
1970, n. 283, ed il corrispondente art. 5, lettera b, della legge 21
maggio 1970, n. 282, nella parte in cui non estendono l'amnistia ai
reati di falso in scrittura privata ove ricorra l'attenuante della
speciale tenuità del danno patrimoniale, in raffronto alla diversa
disciplina adottata per i delitti di furto, truffa, appropriazione
indebita e ricettazione.
La questione è infondata.
La Corte, nell'esaminare analoghe censure, ha già riconosciuto che
compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di
discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le relative
valutazioni di politica criminale non possono essere sindacate, salvo
che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure
omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi
considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (sentenza n.
4 del 1974). In precedenza è stato anche riconosciuto che la
diversità del bene giuridico tutelato consente sempre una diversa
valutazione politico-sociale e un differente trattamento ai fini
dell'amnistia (sentenza n. 175 del 1971).
Non può certo dirsi che, come si legge nell'ordinanza, i reati di
falso in scrittura privata (compreso fra essi il falso cambiario)
abbiano un oggetto sostanzialmente identico a quello dei reati contro
il patrimonio. Anche se la spinta criminosa che nella maggior parte dei
casi determina il falsario è la speranza di un profitto patrimoniale,
il danno dei reati previsti nel titolo VII, libro 2, c.p. consiste in
primo luogo nella lesione del bene superiore della pubblica fede,
compromessa dalla circolazione di documenti apocrifi atti a trarre in
inganno più persone.
Le differenze strutturali e teleologiche tra le due categorie di
delitti, previsti in titoli diversi e puniti con pene diverse, rendono
non irrazionale l'esclusione dei delitti di falso dai benefici degli
artt. 5, lettera b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, e 5, lettera b,
della legge 21 maggio 1970, n. 282.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5, lettera b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, e 5,
lettera b, della legge 21 maggio 1970, n. 282, nella parte in cui non
estendono l'amnistia ai reati di falso in scrittura privata, sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte