Sentenza n. 214/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della
disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa
l'8 aprile 1975 dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto
nel procedimento vertente tra Silvani Tridentina e Francesca e
l'Ufficio del registro di Spoleto, iscritta al n. 252 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 209 del 6 agosto 1975.
Visti gli atti di costituzione di Silvani Tridentina e Francesca e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa l'8 aprile 1975, nel procedimento
vertente tra le signore Tridentina e Francesca Silvani e l'Ufficio del
registro di Spoleto, la Commissione tributaria di 1 grado di Spoleto ha
proposto, con riferimento agli articoli 3, 25 e 76 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
nella parte in cui, determinando la competenza territoriale delle
commissioni tributarie di primo grado dal luogo ove ha sede l'Ufficio
finanziario nei cui confronti è proposto il ricorso, affida la
risoluzione delle controversie a collegi i cui membri non sempre sono a
conoscenza, anche personale, della zona e dei fatti relativi alla
vertenza tributaria.
L'ordinanza, che si limita a "fare proprie le eccezioni di
illegittimità costituzionale sollevate dalla parte ricorrente", è
stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi di legge.
2. - In questo giudizio si è costituita la parte privata ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La difesa delle signore Silvani rileva che nelle commissioni
tributarie, istituite dal decreto di riforma, non sempre c'è, anzi
spesso manca, una congrua rappresentanza degli enti locali, i quali,
inoltre, possono non essere "quelli della circoscrizione nei quali si
trovano i beni oggetto della contesa ma quelli di altra
circoscrizione". Questa situazione sarebbe lesiva sia dei principi
affermati nella legge di delegazione (art. 15 n. 10 della legge n. 825
del 1971), sia del criterio di eguaglianza, in quanto i contribuenti, a
seconda della sede di registrazione dell'atto, potrebbero anche essere
giudicati da persone ignare dei fatti o dei luoghi rilevanti nel
giudizio. Allo stesso modo, la circostanza che il contribuente,
attraverso la scelta del notaio rogante, possa scegliersi la
Commissione tributaria competente al giudizio, inciderebbe sul
principio costituzionale, sancito dall'art. 25, della naturale
precostituzione del giudice. La difesa delle Silvani, quindi, conclude
chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità delle norme
denunciate con l'ordinanza di rimessione.
A conclusioni opposte perviene, invece, l'Avvocatura dello Stato,
secondo la quale le censure prospettate dal giudice a quo sarebbero
infondate sotto ciascuno dei profili dedotti, osservando che le norme
impugnate costituiscono una applicazione, nel procedimento contenzioso
tributario, di principi processuali di carattere generale accolti nel
codice di procedura civile.
All'udienza è comparsa soltanto la difesa dello Stato, che si è
rimessa alle proprie deduzioni scritte. Considerato in diritto :
La Commissione tributaria di primo grado di Spoleto propone
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, e
di parte dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. 3, 25 e 76 della
Costituzione.
Quanto alla parte dell'art. 35 del decreto, che pur si afferma di
voler impugnare, manca nell'ordinanza ogni precisazione sia sulla parte
di cui si intende discutere e sia delle ragioni sulle quali
l'impugnativa dovrebbe fondarsi.
La relativa questione di legittimità deve pertanto intendersi come
non proposta.
Per quanto concerne invece la questione relativa all'art. 2,
secondo comma, del decreto, si afferma nell'ordinanza che "nella
fattispecie rilevasi la contraddittorietà tra il primo e il secondo
comma del citato art. 2, con tutte le nefaste conseguenze che, da un
lato, privano le Commissioni dei membri designati dagli enti locali
(che possono apportare quegli elementi chiarificatori e tanto necessari
per eque soluzioni); dall'altro sottraggono il contribuente dal proprio
giudice naturale, che si opta essere quello del sito ove insiste il
bene in contestazione".
Ora, a prescindere dal fatto che il bene, oggetto della imposta e
del ricorso, trovasi in Spoleto, sede della Commissione (onde assai
dubbia appare la rilevanza della questione), deve argomentarsi dal
testo dell'ordinanza, nella parte sopra riferita, che le censure in
essa contenute si appuntano sulla norma di collegamento sulla quale si
incardina, nella disposizione impugnata, la competenza della
Commissione. Nell'art. 2, secondo comma, è invero stabilito che "la
competenza è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario
nei cui confronti è proposto il ricorso", luogo, deve aggiungersi, che
può essere diverso da quello ove è situato il bene, perché, per
quanto concerne almeno le imposte di trasferimento, esso si identifica
nel luogo ove l'atto relativo è stato registrato.
Ma anche così precisata la questione non è fondata.
Le commissioni tributarie sono giudici speciali cui la legge
assegna come ambito territoriale di competenza, in primo grado, la
circoscrizione del tribunale e in secondo grado il territorio della
provincia, in cui ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti è
proposto il ricorso.
Per quanto concerne poi la nomina dei componenti, risulta dagli
altri commi dell'art. 2 che essa appartiene, per la commissione di
primo grado, al presidente del tribunale, il quale deve per ogni
sezione operare la scelta, per la metà da elenchi formati dai comuni
della circoscrizione e per l'altra metà da elenchi forniti dagli
uffici finanziari, dagli ordini professionali e dalle camere di
commercio. Per la Commissione di secondo grado, la scelta appartiene al
Presidente della Corte di appello, per metà su elenco formato dal
consiglio provinciale.
Data l'ampiezza del territorio di competenza delle commissioni e la
esiguità del numero dei componenti da nominare, è ovvio non potrebbe
mai verificarsi, se non per puro caso, che anche uno solo dei
componenti la sezione appartenga al Comune ove, in materia di imposta
di registro, è situato il bene del cui trasferimento si tratta.
Inoltre, su un piano più generale, deve osservarsi che il giudice
deve giudicare iuxta alligata et probata, e non in base alla conoscenza
personale che può avere dei fatti sottoposti al suo giudizio. Le
conoscenze occorrenti per vagliare quei fatti, egli deve trarle dalle
prove, che, in materia tecnica, sono costituite dalle consulenze
tecniche e dalle perizie estimative esibite in contradittorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, proposta con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte