Sentenza n. 214/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2-quinquieslegge 114/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 quinquies,
terzo comma (recte: secondo comma), della legge 16 aprile 1974 n. 114
(conversione in legge con modificazioni del D.L. 2 marzo 1974 n. 30,
concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
previdenziali e assistenziali) promosso con ordinanza emessa il 2 marzo
1979 nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Cagnolati Policarpo
ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 424 del registro ordinanze del
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203
dell'anno 1979.
Visto l'atto di costituzione di Cagnolati Policarpo ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore
Francesco Greco;
udito l'avv. Bruno Mammone per Cagnolati Policarpo ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con distinti ricorsi al Pretore di Reggio Emilia, Cagnolati
Policarpo ed altri pensionati convenivano in giudizio l'I.N.P.S. al
fine di ottenere una pronunzia di non manifesta infondatezza
dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 quinquies,
terzo comma, della legge 16 aprile 1974 n. 114, in relazione all'art. 3
Cost..
Precisavano di essere titolari di pensione di vecchiaia a carico
dell'A.G.O. e di avere, dopo il pensionamento, continuato a prestare
attività lavorativa, sicché si erano trovati nella condizione
necessaria per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico
secondo il sistema retributivo, ai sensi dell'art. 13 della legge 30
aprile 1969 n. 153 e del citato art. 2 quinquies della successiva legge
16 aprile 1974 n. 114. L'Istituto convenuto, tuttavia, nel procedere a
tale riliquidazione, l'aveva subordinata al recupero dei ratei di
pensione erogati durante il periodo dall'1 maggio 1968 al 30 aprile
1969, come previsto dalla norma da ultimo citata che, in parte qua,
veniva appunto censurata dai ricorrenti.
Il giudice adito, ritenendo l'eccezione non manifestamente
infondata, ne rimetteva l'esame a questa Corte con ordinanza emessa il
2 marzo 1979 (R.O. n. 424/79), ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata con la Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1979 n. 203.
Riepilogati come sopra i termini della vicenda, rilevava altresì
che i ricorrenti avevano inutilmente impugnato in sede amministrativa
il provvedimento concernente le ritenute dei suddetti ratei ed invocato
l'applicazione, nei propri confronti, dell'art. 34 della legge 3 giugno
1975 n. 160 che, equiparando, ai fini della riliquidazione della
pensione, i pensionati di invalidità a quelli di vecchiaia, aveva
esteso anche a questi il beneficio, già accordato ai primi, di
ottenere la riliquidazione stessa senza recupero dei ratei corrisposti
in applicazione del previgente regime contributivo.
Osservava, quindi, il giudice a quo che il mancato accoglimento, in
sede amministrativa, di tali istanze implicava un'interpretazione, da
parte dell'I.N.P.S., della norma censurata, tale da condurre ad una
irrazionale disparità di trattamento fra i pensionati di vecchiaia e
quelli di invalidità: invero, nonostante la ricordata equiparazione
avvenuta con la legge n. 160/75, l'art. 2 quinquies della legge n.
114/74, come applicato nel caso di specie, implicherebbe che soltanto
per i secondi, e non per i primi, la riliquidazione del trattamento
pensionistico in forma retributiva debba avvenire con la condizione del
menzionato recupero di ratei erogati, sebbene per gli uni come per gli
altri, la possibilità del relativo provvedimento resti ancorata ad
identico presupposto di fatto e cioè alla prestazione di attività
lavorativa dopo il primo maggio 1968. Di qui la ravvisata violazione
dell'art. 3 Cost..
2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono
costituiti alcuni pensionati ricorrenti depositando una memoria di
contenuto adesivo rispetto alle argomentazioni svolte dal giudice a quo
con la ricordata ordinanza. Hanno, in particolare, rilevato che il
beneficio della riliquidazione in forma retributiva del trattamento
pensionistico fu esteso ai pensionati di invalidità con l'art. 4 del
D.L. 30 giugno 1972 n. 267 (convertito nella legge 11 agosto 1972 n.
485), così colmandosi la lacuna dell'art. 13 della legge 30 aprile
1969 n. 153, che lo aveva previsto per i soli pensionati di vecchiaia;
che, successivamente, con l'art. 2 quinquies della legge n. 114 del
1974 fu non solo riaperto il termine per l'opzione di riliquidazione,
ma anche dettata una diversa disciplina del recupero dei ratei erogati,
previsto per il solo periodo maggio 1968 - aprile 1969 e non più per
quello avente uguale decorrenza, ma esteso fino alla data di
riliquidazione, originariamente stabilito dalla legge n. 153/69; che,
infine, la legge n. 160/75 riconobbe, con l'art. 34, la piena
parificazione, ai fini de quibus, dei pensionati di vecchiaia a quelli
di invalidità, prevedendo l'applicabilità, anche per i primi, delle
disposizioni, dettate per i secondi, concernenti la riliquidazione
senza trattenuta di ratei.
Nell'imminenza dell'udienza ha depositato una memoria la difesa di
una delle parti private.
Con tale atto preliminarmente si sostiene la rilevanza, nella
fattispecie, dell'art. 34 della legge n. 160/75 che, avendo
espressamente stabilito l'estensione dell'art. 4 della legge n. 485/72
alle pensioni di vecchiaia, con contestuale riapertura dei termini per
la proposizione dell'istanza di riliquidazione della pensione stessa in
forma retributiva, dovrebbe, ad avviso di detta difesa, trovare
applicazione anche nei confronti degli istanti, con conseguente
operatività del beneficio della riliquidazione senza recupero di ratei
già corrisposti.
Qualora, invece, si ritenesse inapplicabile la citata disposizione
più recente, diverrebbe rilevante l'eccezione di incostituzionalità
dell'art. 2 quinquies della legge n. 114/74, nei termini prospettati
con l'ordinanza di rimessione.
Non potrebbe invocarsi, a giustificazione della disparità di
trattamento nascente dalla norma censurata, una presunta diversità di
posizione dei pensionati di invalidità rispetto a quelli di vecchiaia,
consistente nel fatto che, mentre i primi possono ottenere la
riliquidazione anche se non hanno prestato attività lavorativa per il
periodo dall'1 maggio 1968 al 30 aprile 1969, per i secondi la
possibilità di riliquidazione era stata subordinata, con l'art. 13
della legge n. 153/69, alla condizione della ininterrotta prestazione
di attività lavorativa alle dipendenze di terzi dalla data di
decorrenza della pensione contributiva fino a quella di entrata in
vigore della citata legge n. 153/69.
Invero, secondo la difesa, la successiva estensione ai pensionati
di invalidità (art. 2 quinquies legge n. 114/74) delle disposizioni di
cui all'art. 13 della legge n. 153/69 - originariamente dettata per i
soli pensionati di vecchiaia - e, reciprocamente, l'estensione a questi
ultimi del beneficio della riliquidazione senza recupero di ratei (art.
34 legge n. 160/ 75), originariamente prevista soltanto per i primi
(art. 4 legge n. 485/72), si muovono appunto nel senso preciso del
riconoscimento di una piena parità delle rispettive posizioni.
Né, nel caso in esame, possono trovare applicazione i princìpi
che regolano i diversi casi di cumulo di trattamenti pensionistici e
retributivi avendo gli istanti percepito i ratei di pensione
contributiva prima della riliquidazione in forza delle vigenti leggi
che si sono adeguate ai princìpi espressi da questa Corte con la
sentenza n. 155/69. Considerato in diritto :
1. - La Corte rileva preliminarmente che, sebbene nella
prospettazione delle parti attrici del giudizio a quo, fatta poi
propria dal giudice remittente, la norma censurata sia formalmente il
terzo comma dell'art. 2 quinquies della legge 16 aprile 1974 n. 114, il
quale prevede la restituzione dei ratei successivi al 30 aprile 1969,
trattenuti in definizione delle domande di riliquidazione delle
pensioni assoggettate al regime precedente alla legge n. 153/69, la
proposta censura, in ragione del suo specifico contenuto, è
sostanzialmente riferibile al comma secondo del citato articolo, il
quale è quello che sancisce la ritenuta dei ratei di pensione erogati
fra il 1 maggio 1968 ed il 30 aprile 1969, della quale ritenuta si sono
dolute le parti.
2. - La sollevata questione deve essere dichiarata inammissibile.
Invero, essa costituisce il solo oggetto dei giudizi promossi
dinanzi al Pretore di Reggio Emilia il quale non è stato chiamato a
decidere una domanda di merito.
Nella fattispecie, quindi, la detta questione non è inserita in
via incidentale in una controversia di merito ma è stata proposta
direttamente ed immediatamente in via principale.
Invece, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dispongono che la questione
di legittimità costituzionale sia sollevata nel corso del giudizio, il
che sta a significare che occorre un giudizio che abbia un proprio
oggetto, ossia un petitum separato e distinto dalla questione di
legittimità costituzionale, sul quale il giudice sia chiamato, per sua
competenza, a decidere; abbia un proprio ed autonomo svolgimento che
esiga una propria conclusione rispetto alla quale l'insorgere della
questione di costituzionalità sia solo meramente eventuale, ossia un
incidente.
In altri termini, il processo di merito è pregiudiziale rispetto
al processo instaurato dinanzi alla Corte costituzionale.
Inoltre, il secondo comma del citato art. 23 della legge n. 87 del
1953 richiede che il giudizio non possa essere definito
indipendentemente dalla decisione della questione di legittimità la
quale, quindi, deve avere rilevanza.
Ora, nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi accenno al
rapporto di rilevanza proprio perché, non essendovi una questione di
merito, il giudice remittente nulla ha potuto stabilire circa tale
rapporto. Ed anche, per la stessa ragione, la
sospensione del giudizio, che è l'altra condizione richiesta
dalla suddetta norma, si è ridotta ad una mera formalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 quinquies, secondo comma, della legge 16 aprile 1974 n.
114, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Reggio
Emilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte