Sentenza n. 214/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge Reg.
Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 ("Disciplina delle tasse sulle
concessioni regionali") in relazione al n. 16 del titolo II della
tariffa allegata, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1985
dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra
Forestieri Cesare Alberto ed altri contro Regione Emilia-Romagna
iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60/1ª s.s. dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Forestieri Cesare Alberto ed
altri e della Regione Emilia-Romagna;
Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Udito l'avv. Francesco D'Audino per Forestieri ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da concessionari di aziende
faunistico-venatorie situate nella Regione Emilia-Romagna, per la
restituzione delle maggiori somme versate, a titolo di tassa di
concessione, rispetto agl'importi massimi determinabili dalla Regione
a norma della legge statale 16 marzo 1970, n. 281, il Tribunale di
Bologna, con ordinanza 22 ottobre 1985, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg.
dell'Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 in relazione al n. 16,
titolo II della tariffa allegata alla legge stessa, nella parte in
cui ha stabilito in lire 10.000 per ettaro la tassa di concessione
per le aziende faunistico-venatorie.
Nell'ordinanza di rimessione si rileva che la legislazione
regionale e l'autonomia finanziaria delle regioni possono esplicarsi
- a norma degli artt. 117 e 119 Cost., nonché dell'art. 9 l. 10
febbraio 1953, n. 62 - solo nei limiti dei princi'pi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato. In materia di tasse sulle
concessioni regionali, detti limiti sono stati determinati prima
dall'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n. 281 e poi dalla l. 23
novembre 1979, n. 594. Non avendo l'art. 1 della legge regionale n.
26 del 1979 (e relativa tariffa) rispettato i limiti previsti dalla
legislazione statale, esso sarebbe - secondo il giudice a quo -
costituzionalmente illegittimo, a nulla rilevando che le tasse in
questione riguardino aziende faunistico-venatorie e non riserve di
caccia (alle quali ultime soltanto si riferiva espressamente la
legislazione statale), tenuto conto che le aziende
faunistico-venatorie sono un istituto nuovo e la tassa di concessione
su di esse è legata agli stessi presupposti impositivi previsti per
le riserve di caccia.
Dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione Emilia-Romagna
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,
in quanto per le tasse di concessione sulle aziende
faunistico-venatorie, non sussisterebbero i limiti impositivi
previsti per le riserve di caccia, trattandosi d'istituti diversi.
Si sono costituite pure le parti private che hanno chiesto che la
questione sollevata sia dichiarata fondata. Queste ultime hanno
insistito nelle loro deduzioni anche con memoria depositata fuori
termine. Considerato in diritto
2. - Il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg. Emilia-Romagna
23 agosto 1979, n. 26, in relazione al n. 16 del titolo II della
tariffa allegata a tale legge, nella parte in cui ha stabilito in
lire 10.000 per ettaro la tassa di concessione per le aziende
faunistico-venatorie. Ha dedotto in proposito la violazione degli
artt. 117 e 119 Cost., avendo la legge regionale ecceduto dai limiti
posti dalla Costituzione all'autonomia regionale in materia
tributaria, determinando la tassa in questione in misura superiore a
quella consentita dall'art. 3 della legge statale 16 maggio 1970, n.
281 nonché, successivamente, dalla legge statale 23 novembre 1979,
n. 594.
La questione è fondata.
3. - Invero, l'art. 3 della l. n. 281 del 1970, nel disciplinare i
provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto
ordinario - dopo avere disposto, in materia di tasse sulle
concessioni regionali, che esse debbono applicarsi agli atti e
provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro
funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato
assoggettati alle tasse sulle concessioni governative - stabilì che
"nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della
tassa in misura non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti
tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad
intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento
delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente". In seguito
l'articolo unico della l. 23 novembre 1979, n. 594 dispose che le
regioni a statuto ordinario potessero aumentare le tasse sulle
concessioni regionali in misura non superiore al triplo
dell'ammontare in vigore al 1° aprile 1972 e l'art. 25, n. 11, del
d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (conv. nella l. 26 aprile 1983, n. 131)
stabilì che, a decorrere dal 1984, le regioni potessero disporre
nuovi aumenti annuali in misura non superiore al 30% degl'importi
determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in
misura eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla
variazione del costo della vita risultante dai dati pubblicati
dall'ISTAT.
La Regione Emilia-Romagna, costituitasi, non contesta che la
normativa impugnata, nel determinare le tasse per il
rilascio ed il rinnovo delle concessioni in materia di aziende
faunistico- venatorie, abbia travalicato i limiti quantitativi
stabiliti dalle l. n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979, ma sostiene che
per le tasse di concessione relative alle aziende
faunistico-venatorie, non sussisterebbero i limiti impositivi
previsti da dette leggi per le riserve di caccia, trattandosi
d'istituti nuovi introdotti dalla l. 27 dicembre 1977, n. 968,
recante la nuova legge sulla caccia. Secondo la Regione,
dette aziende avrebbero un'autonoma configurazione strutturale e
funzionale rispetto alle riserve di caccia, cosicché le
relative tasse di concessione sarebbero estranee alla normativa
dettata dalle l. n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979, essendo diversi i
presupposti della imposizione tributaria. Nulla vieterebbe infatti
che, in relazione a leggi regionali le quali, nell'ambito dei
princi'pi della legge quadro n. 968 del 1977, disciplinano
differentemente la struttura e le finalità delle aziende rispetto
alle riserve, le regioni stabiliscano importi tariffari
differenziati. Inoltre, l'art. 24, ultimo comma, della l. n. 968 del
1977, nel prevedere che le concessioni per le aziende
faunistico-venatorie siano assoggettate a tasse regionali, non
stabilisce alcun limite quantitativo, così eliminando in materia -
secondo la regione - quelli in precedenza previsti in relazione alle
riserve di caccia.
Tali deduzioni, formulate a sostegno della legittimità della
normativa impugnata - non ostante che non abbia rispettato i limiti
impositivi stabiliti dalla legislazione statale - vanno disattese.
4. - Invero su tale problematica, questa Corte si è già
pronunciata con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, con la quale ha
dichiarato - tra l'altro - l'illegittimità costituzionale dell'art.
57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui,
eccedendo i limiti determinati dalla legislazione statale, fissava in
lire 8.000 per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle
aziende faunistico-venatorie.
In quella sentenza la Corte ha affermato che sotto l'aspetto
tributario le aziende faunistico-venatorie sono pienamente
assimilabili alle riserve di caccia, ricorrendo un insieme di
elementi comuni ai due istituti. Da un lato, infatti, sussistono
nelle aziende, l'interesse faunistico, soprattutto autoctono, e
naturalistico (art. 36, quarto comma, l. n. 968 del 1977), lo
svolgimento dell'attività venatoria secondo piani di ripopolamento,
e di abbattimento della selvaggina; dall'altro, sussistono nelle
riserve il requisito del ripopolamento rimesso al concessionario alla
stregua delle clausole di concessione, e l'utilizzazione da parte del
concessionario stesso della riserva, che può essere anche
consorziale.
L'assimilazione delle aziende alle riserve, quanto al trattamento
fiscale, trova inoltre riscontri specifici nell'art. 36 della l. n.
968 cit., che conserva in via transitoria le riserve (primo comma) e
ne prevede la trasformazione in aziende faunistico-venatorie in caso
di rilevante interesse naturalistico-faunistico. Si riconosce così
testualmente l'attitudine evolutiva dell'antica figura, nel concorso
dei già rilevati elementi caratteristici della nuova e un segno di
rilievo in tal senso è offerto dall'art. 1 della l. 16 gennaio 1981,
n. 9, che proroga i termini prescritti per la trasformazione delle
riserve e ne facilita il compimento. Sussiste, infine,
l'accomunamento in una unica omogenea previsione delle aziende
faunistiche e delle riserve, entrambe dichiarate "soggette" a tasse
regionali dall'art. 24, ultimo comma, della l. n. 968 cit.: norma
questa che si riferisce anche ad altre figure (appostamenti fissi,
centri di produzione della selvaggina), pure espressione del duplice
momento faunistico e venatorio, presente nelle aziende e nelle
riserve. Tale articolo - come ha già rilevato la Corte nella citata
sentenza - contrariamente a quanto sostiene la Regione, non incide
sui limiti riguardanti l'autonomia tributaria regionale in materia.
Esso, infatti, si limita a statuire che gli appostamenti fissi, le
aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le
riserve entro i limiti di cui all'art. 36 (il quale detta
disposizioni transitorie in ordine alle riserve destinate ad essere
trasformate in aziende faunistico-venatorie) "sono soggetti a tasse
regionali". Ma dalla circostanza che nulla dispone circa la misura di
tali tasse e i limiti dell'autonomia legislativa regionale al
riguardo non può trarsi alcun argomento in favore della tesi
sostenuta dalla Regione.
Infatti - in conformità di un corretto criterio di ermeneutica il
contenuto precettivo di una norma non può essere esattamente
individuato se non esaminandone il disposto nel quadro del sistema in
cui viene ad inserirsi. Cosicché l'ultimo comma del citato art. 24
va interpretato alla luce del complesso normativo concernente
l'autonomia finanziaria delle Regioni a statuto ordinario nonché
della disciplina specifica in tema di competenze legislative delle
Regioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.
5. - L'autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario,
trova la sua fonte normativa specifica nell'art. 119 Cost. e
l'aspetto di tale autonomia, che interessa qui precisare, concerne
l'esistenza e i limiti della potestà normativa spettante in materia
tributaria a tale tipo di regioni, configurandosi l'autonomia
tributaria come aspetto o specie di quella finanziaria.
Nell'ordinanza di rinvio si fa riferimento anche all'art. 117
Cost., quale norma che stabilisce i limiti dell'autonomia
legislativa regionale in materia tributaria. Questa Corte, viceversa,
con la citata sentenza n. 271 del 1986, ha precisato
che l'autonomia legislativa regionale in materia tributaria è
regolata dalla norma specifica dettata dall'art. 119 Cost., il
quale prevede che "le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme
e nei limiti stabiliti dalle leggi della
Repubblica". Ne deriva che la sottoposizione a "forme" e "limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato", condiziona
largamente il contenuto dell'autonomia normativa tributaria delle
Regioni, in quanto il primo termine attiene al tipo
del tributo, nella sua configurazione e nei suoi elementi
costitutivi, mentre il secondo ha riguardo al momento quantitativo e
spetta alle leggi statali la precedenza sull'intervento regionale,
perché, in mancanza di una tale iniziativa, non potrebbero
preliminarmente delimitarsi gli spazi operativi delle regioni, in
conformità del precetto costituzionale che, da un lato, garantisce
l'autonomia della regione e dall'altro individua nella legge statale
la fonte "necessaria ed obbligata" della disciplina dei predetti
spazi. In altri termini in mancanza di una legge statale che
attribuisca alla regione un determinato tipo di tributo e delimiti il
potere impositivo regionale riguardo ad esso, l'autonomia tributaria
regionale non può legittimamente esplicarsi.
In relazione a tale principio lo Stato, nell'attribuire alle
Regioni a statuto ordinario come tributi propri le tasse sulle
concessioni in materia di caccia, con il citato art. 3 della l. n.
281 del 1970, ha determinato i limiti massimi impositivi stabilendo,
con sistema mai disatteso, anche il limite delle maggiorazioni
successive (cfr. l. 23 novembre 1979, n. 594 e, da ultimo, art. 25,
n. 11, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, nella l. 26 aprile
1983, n. 131).
In questo quadro si colloca l'ultimo comma dell'art. 24 della l.
n. 968 del 1977, cosicché l'interpretazione di tale norma proposta
dalla Regione (come attributiva ad essa di piena potestà tributaria
in materia di tasse sulle concessioni regionali riguardanti le
riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie), oltre ad essere
incompatibile con il sistema costituzionale dell'autonomia tributaria
regionale sopra delineato, prescinde da ogni coordinamento con il
più volte ricordato art. 3 della l. n. 281 del 1970. La persistente
piena vigenza di questa norma emerge dalla successiva l. n. 594 del
1979 e, in modo particolarmente efficace, dal d.l. n. 55 del 1983,
già ripetutamente menzionato. Nel quadro di tale normativa, l'art.
24, ultimo comma, della l. n. 968 del 1977 si pone come una norma
meramente confermativa dell'attribuzione alle Regioni della
competenza legislativa nella materia delle suddette tasse di
concessione, non incidendo sui limiti quantitativi di esse.
6. - Consegue che, anche in materia di tasse per il rilascio ed il
rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie,
le Regioni debbono rispettare i limiti impositivi stabiliti dalla
legislazione statale, con la conseguenza che, non avendoli osservati,
va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.
reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 e del n. 16, del titolo II
dell'allegata tabella, nella parte in cui determinano in lire 10.000
per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni
riguardanti le aziende faunistico-venatorie.
Per la stessa ragione, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo
1953, n. 87, va parimenti dichiarata l'illegittimità costituzionale
del n. 17 del titolo II della tariffa allegata alla l. reg.
dell'Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60, nella parte in cui
determina in lire 10.000 per ettaro la tassa e il rinnovo di
concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg.
Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle
concessioni regionali) e del n. 16 del titolo II dell'allegata
tabella, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la
tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le
aziende faunistico-venatorie;
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale del n. 17 del titolo II della tariffa
allegata alla l. reg. Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60
(Modifica della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26, "Disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali'), nella parte in cui
determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il
rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte