Sentenza n. 214/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/05/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313, comma
primo, del codice di procedura civile in relazione all'art. 215, n. 1
dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1990
dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Dal Fabbro
Giuseppe e S.r.l. AS.CO.MALL. iscritta al n. 101 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio civile promosso da Dal Fabbro Giuseppe contro la
società AS.CO.MALL. S.r.l., rimasta contumace, il Pretore di Udine -
rilevato che l'attore, nel costituirsi, aveva depositato in
Cancelleria la scrittura privata sulla quale fondava la sua pretesa,
ma che di tale produzione documentale non aveva fatto menzione
nell'atto di citazione - ha sollevato, con ordinanza in data 18
giugno 1990, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 313, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art.
215 n.1 dello stesso codice per violazione degli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione.
Il giudice rimettente - premesso che la Corte costituzionale (con
sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989) ha dichiarato la parziale
illegittimità costituzionale dell'art. 292 cod. proc. civ., in
relazione al medesimo art. 215 n.1, cit., per contrasto con l'art. 24
Cost. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace
del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura
privata nei procedimenti di cognizione ordinaria - ritiene che anche
nel caso di deposito, in un giudizio innanzi al Pretore o al
Conciliatore, di una scrittura privata sin dal momento della
costituzione - senza che però di tale documento sia fatta menzione,
come è possibile che sia ex art. 313 cod. proc. civ., nell'atto di
citazione - non risulta garantita l'effettiva conoscibilità, da
parte del contumace, delle scritture private contro di lui prodotte. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 313, primo comma, cod. proc. civ. - in relazione agli artt.
3 e 24, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui non
prevede che l'atto introduttivo del giudizio di cognizione innanzi al
Pretore ed al Conciliatore debba contenere (così come invece
dispongono gli artt. 163 e 414 c.p.c. per l'atto introduttivo innanzi
al Tribunale o al Pretore del lavoro) l'indicazione dei documenti che
la parte offre in comunicazione o comunque delle scritture private
suscettibili di tacito riconoscimento ai sensi dell'art. 215 n.1
dello stesso codice nei confronti della controparte contumace.
2. - La questione è fondata.
È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio -
affermato in relazione all'art. 292 cod. proc. civ. riguardo
all'ipotesi di deposito della scrittura in corso di causa davanti al
pretore (sent. n. 250 del 1986) e davanti al tribunale (sent. n. 317
del 1989) - secondo il quale viola l'art. 24 Cost. la disciplina del
c.d. riconoscimento tacito della scrittura privata nei confronti
della parte contumace, quando a questa non sia offerta la
possibilità di conoscere la produzione, ex adverso effettuata, della
scrittura stessa.
Orbene, nel giudizio ordinario davanti al pretore ed al
conciliatore l'art. 313, primo comma, (tuttora vigente nell'attuale
formulazione fino all'entrata in vigore della riforma di cui alla
legge 26 novembre 1990 n. 353) non prescrive, a differenza dell'art.
163, terzo comma, n. 5 quanto al giudizio in tribunale, che l'atto
introduttivo debba, tra l'altro contenere "la indicazione specifica..
.. .. dei documenti che (l'attore) offre in comunicazione" ed è
quindi, per questa parte, costituzionalmente illegittimo per
violazione dell'art. 24 Cost. in quanto non garantisce alla
controparte convenuta la conoscibilità della scrittura privata che
l'attore deposita al momento della sua costituzione in giudizio.
3. - Resta assorbito il profilo di incostituzionalità
prospettato in relazione all'art. 3 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, primo
comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede
che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro,
l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in
comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte