Sentenza n. 214/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38legge 47/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 10
gennaio 1996 dal pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano
del Friuli, nel procedimento penale a carico di Peressin Livio ed
altre, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie
speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale per violazioni edilizie a
carico degli amministratori delegati da una ditta che aveva eseguito
una costruzione abusiva, la difesa di uno di essi richiedeva, a
seguito dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, la
declaratoria di estinzione del reato per avvenuto pagamento della
oblazione. Il pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano del
Friuli, rilevato che la estinzione del reato si sarebbe potuta
pronunciare solo nei confronti dell'imputato che aveva richiesto
l'oblazione ed effettuato il pagamento, con ordinanza del 10 gennaio
1996 (r.o. n. 273 del 1996), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38, secondo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, nella parte in cui non prevede l'effetto estintivo del
reato a favore di tutti i legali rappresentanti della società
qualora uno solo di essi abbia versato l'oblazione.
Ad avviso del giudice rimettente, tale disciplina si porrebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della
disparità di trattamento rispetto al caso in cui siano imputati i
comproprietari. In tale ipotesi, infatti, l'oblazione versata da uno
dei contitolari giova anche agli altri, alla stregua dello stesso
art. 38, secondo comma, nel testo risultante a seguito dell'aggiunta
apportata dall'art. 6 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito,
con modificazioni, nella legge 13 marzo 1988, n. 68.
Questa norma, rileva il pretore, è stata introdotta al fine di
ovviare alle iniquità derivanti dall'applicazione del principio
generale della necessità del pagamento dell'intera oblazione nella
ipotesi di coniugi in regime di comunione di beni.
La differenziazione evidenziata non sarebbe giustificata, in quanto
fondata esclusivamente sul diverso status rivestito dal soggetto
imputato, senza che ad esso siano ricollegabili distinti valori da
tutelare.
Il pretore, pur dando atto che la comunione è una collettività
organizzata, la cui capacità è minore di un ente morale e la cui
finalità è quella della gestione della cosa, esclude che tali
diversità possano incidere sulla realtà di cui si tratta, in quanto
la comunione agisce all'interno e all'esterno attraverso il gruppo
dei comunisti, così come i rappresentanti della società agiscono
per la persona giuridica: e la responsabilità personale e
individuale "si incentra su chi fa vivere, fa agire una pluralità
organizzata, sia essa persona giuridica, sia essa comunione a scopo
di godimento".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la manifesta
infondatezza della questione.
Sotto il primo profilo, ha osservato l'autorità intervenuta che la
questione investe una scelta rimessa alla discrezionalità politica
del legislatore, tanto più ove si consideri che si tratta di materia
penale. Del resto, la norma che estende a tutti i comproprietari
l'effetto estintivo del reato oggetto di oblazione, introduce una
deroga al principio generale per il quale l'estinzione del reato ha
carattere personale, avendo effetto solo per coloro ai quali la causa
di estinzione si riferisce.
Nel merito, la diversità di trattamento evidenziata dal giudice a
quo si ricollegherebbe alle caratteristiche fiscali del condono
edilizio. Né la posizione degli amministratori della società
appaltatrice dei lavori sarebbe pienamente confrontabile con quella
dei comproprietari. Lo scopo perseguito dal legislatore sarebbe da
individuare nell'ordinato ed omogeneo assetto della comunione di
proprietà soprattutto nell'ambito familiare, finalità estranea
all'intento strettamente speculativo dell'impresa edilizia. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta
all'esame della Corte concerne l'art. 38, secondo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), nella parte in cui non prevede l'effetto estintivo del
reato a favore di tutti i legali rappresentanti di impresa esecutrice
di lavori edilizi abusivi, qualora uno solo di essi abbia versato
l'oblazione. Secondo il pretore rimettente, tale norma si porrebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso dei
comproprietari, nel quale l'oblazione versata da uno solo di essi
giova anche agli altri.
2. - La questione non è fondata.
Sul piano generale deve anzitutto essere riconfermato il principio
alla stregua del quale rientra nella scelta discrezionale del
legislatore la previsione di cause di estinzione del reato,
sindacabile quando integri arbitrio perché irrazionale o non
giustificata (sentenze n. 148 del 1994; n. 211 del 1993).
In secondo luogo, il principio in materia di conseguenze
dell'oblazione nel campo penale è che l'effetto estintivo di
quest'ultima si verifica nei soli confronti del soggetto che si
avvale dell'oblazione stessa, e non si estende, di norma, nei
confronti degli altri coimputati, in quanto l'estinzione del reato,
salvo che la legge disponga altrimenti, ha effetto soltanto per
coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce (art. 182 cod.
pen.). In altri termini, la causa estintiva derivante dalla
effettuata oblazione ha carattere personale.
Tale principio è stato ribadito, con specifico riferimento al
condono-oblazione nel campo edilizio, dall'art. 38, quinto e sesto
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quanto riguarda i
soggetti responsabili indicati dall'art. 6 della stessa legge
(titolare della concessione, committente, costruttore e direttore dei
lavori) diversi dal proprietario, pur prevedendosi una misura ridotta
al 30% rispetto a quella applicabile al proprietario.
3. - La posizione del proprietario, in armonia con la
legittimazione dello stesso (o del comproprietario nel rispetto della
volontà della maggioranza) a chiedere la concessione edilizia (art.
4, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e con
l'impostazione del condono edilizio (art. 31, primo e terzo comma,
della legge n. 47, del 1985), è stata differenziata, perché il suo
rapporto con l'immobile abusivo è sistematicamente diverso e
privilegiato nella richiesta di domanda di sanatoria diretta ad
ottenere sia la concessione edilizia in sanatoria, con la
regolarizzazione del bene dal punto di vista urbanistico-edilizio
(per l'interesse a conservare il bene ed escludere gli eventuali
effetti reali delle sanzioni amministrative, anche nel caso che il
proprietario non sia autore dell'illecito edilizio), sia gli altri
effetti, compresi quelli estintivi penali, derivanti dalla
presentazione della domanda e dal pagamento della oblazione,
rimanendo egli esposto a rivalsa da parte degli altri soggetti,
abilitati in via concorrente a presentare la domanda, ove ne
sussistano i presupposti.
Inoltre gli altri responsabili diversi dal proprietario,
normalmente, sono interessati solo ad una autonoma domanda diretta a
conseguire i semplici effetti penali dell'oblazione, beneficiando di
una sostanziale riduzione della somma dovuta al 30%, rapportata a
quella cui sarebbe tenuto il proprietario, anche se questi non
presenti domanda.
La ulteriore particolare facilitazione introdotta a favore delle
posizioni dei beni in comunione, quale che sia l'origine della
comproprietà (art. 6 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in
legge 13 marzo 1988, n. 68), è stata espressamente prevista per
evitare una sostanziale iniquità di separati adempimenti di
sanatoria e di distinti ed autonomi pagamenti di oblazione (come del
resto pone in rilievo il giudice a quo) in caso di pluralità di
proprietari, ed in particolare nei casi frequenti di comunione di
beni tra coniugi, cui si può aggiungere quello di comunione
nell'ambito familiare o ereditario o di altro genere.
La posizione dei comproprietari è del tutto diversa da quella di
pluralità degli amministratori di società che debbano rispondere
(non nella qualità di proprietari) quali soggetti che hanno agito
(in concorso tra loro) nella attività dell'impresa, che ha eseguito
i lavori edilizi abusivi, o per un altro titolo previsto dall'art. 6
della legge n. 47, del 1985.
4. - Né si opera una discriminazione tra soggetto individuale e
soggetto societario, in quanto anche quest'ultimo può avvalersi dei
particolari benefici in discussione - ovviamente al di fuori degli
effetti esclusivamente penali - quando rivesta la qualifica di
comproprietario del bene abusivo e vi sia stata l'oblazione da parte
di altro comproprietario. Ipotesi che certamente non si verifica
quando gli amministratori di società hanno agito - come nella specie
sottolinea l'Avvocatura dello Stato - nell'esercizio di impresa, che
ha semplicemente eseguito i lavori, e così in tutte le altre ipotesi
che beneficiano della riduzione dell'oblazione al 30%.
5. - Infine non si può operare alcun raffronto con la estinzione
del reato ex art. 13 della medesima legge n. 47 che si comunica ai
compartecipi, in considerazione della particolare natura della
sanatoria stessa, che è semplice sanatoria formale e non condono, e
che viene concessa (in via ordinaria e permanente) a seguito dell'
accertamento dell'inesistenza del danno urbanistico, e cioè della
inesistenza ab origine dell'antigiuridicità sostanziale del fatto
(sentenza n. 370 del 1988), mentre il capo IV della legge n. 47 del
1985 riguarda il condono-sanatoria di opere abusive anche sotto il
profilo sostanziale (art. 31 della legge n. 47 del 1985) ed una serie
di tipologie di abusi (Tabella allegata alla stessa legge).
6. - Pertanto non può ritenersi arbitraria la mancata estensione
dell'effetto estintivo del reato edilizio a favore di tutti i legali
rappresentanti della società esecutrice dei lavori abusivi, qualora
uno solo di essi abbia effettuato l'oblazione, in difformità dalla
previsione dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985
riferita al caso diverso di imputati comproprietari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Udine,
sezione distaccata di Cervignano del Friuli, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte