Sentenza n. 215/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1972 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 342/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 tariffa
allegato A del d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342 (nuove norme sulla imposta
di pubblicità), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1971 dal
tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la Società
assicuratrice industriale e l'Amministrazione delle finanze dello
Stato, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.
Visti gli atti di costituzione della Società assicuratrice
industriale e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Filippo Biamonti, per la SAI, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa l'11 giugno 1971 nel procedimento civile tra
la SAI (Società assicuratrice industriale) e l'Amministrazione
finanziaria dello Stato, il tribunale di Torino ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4 della tariffa allegata A del
d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, concernente nuove norme in materia di
imposta di pubblicità, in relazione agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
Il tribunale osserva nell'ordinanza che il citato art. 4 prevede
una imposizione fiscale sulle tabelle e targhe pubblicitarie
distribuite dalle società di assicurazioni ai propri assicurati, da
assolvere in modo virtuale in base a denunzia, e commisurata
percentualmente ai premi di competenza, mentre la nota marginale
annessa alla norma stessa precisa che l'imposta deve essere corrisposta
"indipendentemente dalla effettiva distribuzione delle tabelle e
targhe". Con questa ultima disposizione il legislatore avrebbe adottato
una disciplina che si porrebbe in contrasto con il principio di
eguaglianza, perché istituirebbe una disparità di trattamento tra
l'imprenditore assicuratore, tenuto a pagare l'imposta
indipendentemente dalla effettuazione della pubblicità, e
l'imprenditore non assicuratore, che viceversa non sarebbe gravato da
un obbligo consimile. La norma sarebbe poi egualmente discriminatoria
tra l'assicuratore che si avvale effettivamente della pubblicità
mediante tabelle o targhe e l'assicuratore che, pur non avvalendosene,
sarebbe tassato in modo eguale al primo, con evidente danno economico.
Inoltre, secondo l'ordinanza, il descritto sistema impositivo
sarebbe in contrasto con il principio della capacità contributiva. A
dire del giudice a quo, infatti, tale capacità sarebbe manifestata dal
presupposto di fatto del tributo, quale indice di capacità economica
del soggetto passivo dell'imposta; ed anche ammettendo che il rapporto
tra l'indice e la capacità economica possa essere di carattere
presuntivo, nella specie la presunzione si spingerebbe addirittura a
"fingere" l'esistenza del presupposto generatore dell'imposta, in
contrasto con la realtà, e concreterebbe pertanto una patente
violazione del l'invocato precetto costituzionale.
Avanti a questa Corte si è costituita la SAI in persona del
Direttore generale avv. Camillo Conti, rappresentato e difeso dagli
avvocati Enrico Biamonti, Casimiro Zurletti e Agostino Manara che hanno
depositato, nei termini, deduzioni difensive, con cui svolgono le tesi
esposte nell'ordinanza di rinvio.
Particolarmente, per quanto riguarda la presunta violazione
dell'art. 53 Cost., la difesa lamenta che, secondo l'interpretazione
sostenuta in giudizio a quo dall'Amministrazione finanziaria, la norma
impugnata sancirebbe l'obbligo di corrispondere l'imposta anche se la
pubblicità non sia stata non solo effettuata, ma neppure denunziata.
In tal modo si avrebbe uno sganciamento sostanziale dell'imposizione
dalla materialità dell'evento pubblicitario, ed un collegamento di
essa ai premi di assicurazione, il che si risolverebbe in una
inammissibile tassazione supplementare.
Si è altresì costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura, richiamandosi anche alla sentenza n. 28 del 1970 di
questa Corte, afferma che la denuncia da parte dell'assicuratore
condiziona l'imposizione e ne delinea l'oggetto, di talché il
denunciante porrebbe esso stesso le basi dell'accertamento. La norma
impugnata assumerebbe così come elemento generatore dell'obbligazione
tributaria la semplice predisposizione del sistema pubblicitario,
indipendentemente dalla sua utilizzazione, e ciò per evitare le
difficoltà inerenti al sistema di accertamento che dovrebbe attuarsi
per individuare le tabelle e targhe realmente affisse.
La disparità di trattamento fra imprenditori assicuratori e non
assicuratori sarebbe quindi razionalmente giustificata dal particolare
atteggiarsi del fenomeno pubblicitario nel settore assicurativo, né
sussisterebbe d'altra parte la lamentata sperequazione nell'interno
della categoria degli assicuratori, perché l'obbligo della denunzia e
quindi il sorgere del presupposto d'imposta prescinderebbe per tutti
gli assicuratori dalla effettività della pubblicità.
Egualmente sarebbe da escludere la lamentata violazione del
principio della capacità contributiva. Invero, nella specie,
l'imposizione, fondata sulla denunzia della predisposizione e
dell'allestimento delle targhe e tabelle e calcolata percentualmente
sull'ammontare dei premi di competenza, sarebbe collegata con
presupposti esprimenti una reale manifestazione di ricchezza, e sarebbe
quindi in armonia con l'invocato precetto dell'art. 53 della
Costituzione.
La difesa della SAI ha depositato nei termini una memoria
illustrativa con cui insiste nelle tesi già esposte svolgendole
ampiamente.
In particolare, attraverso l'esame delle disposizioni legislative
in materia di imposta di pubblicità, sostiene che la norma impugnata
dovrebbe interpretarsi nel senso che per l'applicazione dell'imposta,
date le difficoltà di accertamento, non si richiederebbe la
determinazione dell'effettivo numero di tabelle e targhe affisse,
sempre però nel presupposto che la pubblicità sia stata
effettivamente attuata. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del tribunale di Torino solleva questione di
costituzionalità dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 (tariffa allegato A), che fa obbligo
alle società di assicurazione di pagare l'imposta di pubblicità sulle
tabelle e targhe pubblicitarie in misura percentuale sui premi di
competenza, anche nel caso in cui i detti mezzi pubblicitari siano
stati soltanto predisposti, ma non ancora distribuiti agli assicurati
per l'affissione, ed effettivamente affissi. Secondo l'ordinanza, tale
sistema parrebbe importare violazione dell'art. 3 Cost., sia perché le
imprese assicuratrici verrebbero sottoposte a trattamento più
vincolato in confronto ad altre imprese non assicuratrici, sia perché,
all'interno della categoria degli assicuratori, con lo stabilire che
tutti siano tenuti ad assolvere l'imposta, abbiano o no effettuato la
pubblicità, si darebbe luogo a identità di trattamento, nonostante
situazioni diseguali. L'ordinanza aggiunge che il sistema parrebbe
contrastare anche con l'art. 53 della Costituzione, in quanto, ai fini
dell'imposizione fiscale, prescinderebbe dall'effettiva sussistenza del
presupposto di fatto del tributo (concreta apposizione delle targhe)
che dovrebbe manifestare la capacità economica, e quindi tributaria,
dell'obbligato.
2. - La questione non è fondata.
Va premesso che questa Corte, con sentenza n. 28 del 1970, ha
esaminato, agli effetti degli artt. 76 e 77 Cost., la corrispondenza
del citato decreto presidenziale n. 342 del 1954 con la legge-delega 27
dicembre 1952, n. 3596.
Nell'esaminare il punto allora in questione e nel ritenere che le
regole sulla delega legislativa, sono state, nel caso, compiutamente
osservate, la Corte ha addotto argomenti basati sull'analisi della
delega, sul contenuto e finalità delle norme delegate e sul sistema
che ne è conseguito, a conferma e perfezionamento del sistema
precedente, di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3268, ed al decreto
legislativo C.P.S. 14 aprile 1947, n. 242.
La questione ora sollevata davanti alla Corte ha bensì diversa
impostazione, in quanto sono le norme delegate a formare direttamente
oggetto dell'esame di legittimità. Tuttavia, le considerazioni svolte
nella precedente sentenza possono utilmente essere qui richiamate per
l'esame da compiere sotto i particolari profili ora prospettati.
3. - Riguardo alla denunciata violazione del principio di
eguaglianza, la Corte osserva che non è fondato il richiamo ad una
pretesa irrazionalità del trattamento disposto peculiarmente per le
sole imprese assicuratrici e non anche per tutte le altre imprese in
genere.
Invero, risulta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 342
del 1954 e dall'allegata tariffa che la categoria di pubblicità
manifestata mediante "tabelle e targhe distribuite dalle società di
assicurazione ai propri assicurati ed affisse al pubblico sui
fabbricati e sulle cose assicurate" è stata considerata e regolata a
sé stante nel modo di pagamento (cosiddetto "virtuale") dell'imposta
annuale di pubblicità, indipendentemente dalla effettiva loro
distribuzione.
La diversità di trattamento dagli ordinari avvisi e manifesti
pubblicitari esposti al pubblico, deriva la sua ragion d'essere
dall'esigenza, costantemente riconosciuta dal legislatore, di dar luogo
ad un sistema particolare, in cui si congiungono elementi che
attengono, sia alla identificazione delle cose assicurate, sia alla
esteriorizzazione del raggio d'azione delle riprese all'uopo impegnate.
Trattasi, pertanto, di situazioni differenziate, per cui l'art.3
Cost. non può intendersi, nel caso, vulnerato.
Nemmeno può ritenersi, secondo l'altro e diverso profilo
prospettato, che il principio di eguaglianza verrebbe ad essere eluso,
col sottoporre tutte le imprese assicuratrici allo stesso onere
fiscale, sia che mettano poi in opera le targhe, sia che ciò omettano
di fare in tutto o in parte pur dopo averne dichiarato e denunciato la
predisposizione, poiché trattasi, dato il sistema della legge ed ai
fini della sua applicazione pratica, di circostanze fiscalmente
indifferenti.
Sicché, deve al contrario riconoscersi che, in luogo di una
ingiustificata riduzione ad unicità di trattamento per situazioni
diseguali, il sistema è invece informato a coerente unicità di
trattamento.
4. - Circa la denunciata violazione dell'art. 53 della
Costituzione, nel senso che, con la non attuazione della pubblicità,
verrebbe a mancare il presupposto materiale, costituente la base
imponibile, la Corte osserva che, in conformità a quanto spiegato nel
numero precedente, la estrinsecazione effettiva della pubblicità non
si configura come presupposto dell'obbligo tributario. Il presupposto
risiede, invece, nella dichiarazione anteatta degli enti assicuratori,
i quali (come già rilevato nella precedente sentenza n. 28 del 1970)
"vengono a porre essi stessi le basi dell'accertamento" mediante
l'indicazione della forma di pubblicità che si apprestano ad
effettuare con mezzi predisposti in relazione ai singoli contratti
conclusi con gli assicurati. Il calcolo del dovuto è rapportato ad una
misura percentuale sugli incassi dei rispettivi premi di competenza.
Tale è, adunque, nel sistema, la manifestazione economica da cui
si fa derivare la formazione della base imponibile. E coerenti al
sistema sono gli artt. 8 e 9 del citato d.P.R. n. 342 del 1954 laddove
dispongono appunto che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato
al momento della presentazione della denuncia.
Di conseguenza, l'assunto dell'ordinanza, che tenderebbe a far
prevalere sulla rilevanza del presupposto giuridico la rilevanza del
mero presupposto materiale, non può essere accolto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 tariffa allegato A del decreto del Presidente delia
Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, contenente "Nuove norme sulla
imposta di pubblicità": questione proposta con ordinanza 11 giugno
1971 del tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, comma prima,
e 53, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte