Sentenza n. 215/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1973 dal
tribunale di Roma sul ricorso dell'esattore del Comune di Roma per
ottenere la dichiarazione di fallimento fiscale della società
Farnesinatre, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12
settembre 1973.
Visto l'atto di costituzione dell'esattore del Comune di Roma;
udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Giuseppe Mesiano, per l'esattore del Comune di Roma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 31 maggio 1972 l'esattore del Comune di Roma,
autorizzato dall'Intendente di finanza, ha chiesto al tribunale di Roma
di pronunciare, ex artt. 261 e 262 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645,
il fallimento fiscale della s.r.1. Farnesinatre, morosa nel pagamento
di sei rate consecutive d'imposte relative a redditi derivanti
dall'esercizio di attività commerciale, per l'ammontare di L.
18.374.659.
A tale istanza si è opposta la società con ricorso facendo
presente che avverso gli accertamenti delle imposte di cui sopra
pendeva contestazione davanti alle competenti commissioni tributarie ed
eccependo l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 261 e 262
del t.u. n. 645 del 1958, per contrasto con gli artt. 24, comma
secondo, 25 e 101 della Costituzione.
Il tribunale di Roma, premesso che in materia di fallimento fiscale
è preventivamente determinata la competenza del tribunale a promuovere
la dichiarazione di fallimento, ha, con ordinanza del 12 luglio 1973,
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e
262 del citato t.u. in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e
101 della Costituzione.
a) Secondo il giudice a quo all'imprenditore contribuente non è
assicurato il diritto di difesa, perché non gli è consentito di
eccepire e di dimostrare davanti al tribunale, nella fase
prefallimentare, di non essere affatto debitore, nonostante che il
credito, in base al quale è chiesto il fallimento, sia iscritto, come
nella specie, provvisoriamente nei ruoli nella pendenza del ricorso
davanti alle commissioni tributarie, e pur essendo possibile che a
seguito dell'accoglimento di tale ricorso risulti addirittura non
esistente il credito e quindi il presupposto dell'inadempimento.
Violerebbe, pertanto, il diritto alla difesa "un istituto
processuale - il fallimento - che pretende di essere applicato senza
offrire la possibilità al soggetto passivo di eccepire e dimostrare
che egli non è tale, perché non debitore".
b) Osservato che al tribunale, giudice naturale di ogni fallimento,
spetta per legge il potere di accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e rilevato che, in caso di fallimento
fiscale, "il giudizio sull'esistenza del presupposto obiettivo per la
dichiarazione di fallimento è affidato esclusivamente all'Intendente
di finanza", l'art. 101 della Costituzione risulterebbe violato dalle
norme denunciate, in quanto le stesse profilano come dovuta la sentenza
dichiarativa di fallimento ed è completamente soppressa la libertà di
giudizio del tribunale che rimane vincolato alla volontà della
pubblica amministrazione e non può convincersi della insussistenza del
credito in oggetto.
c) Si avrebbe, infine, la violazione del principio di eguaglianza
perché non distinguendosi, in materia, tra credito definitivo e
credito provvisorio, si assoggetta alla stessa sanzione (fallimento)
sia l'imprenditore moroso che non abbia mosso opposizione
all'accertamento tributario e sia l'imprenditore che, ritenendo di non
dovere il carico di imposte iscritto provvisoriamente a ruolo, ha adito
le competenti commissioni.
Viene così applicato il medesimo trattamento a situazioni
obiettive diverse: al caso di morosità che è palese manifestazione di
insolvenza e al caso di morosità che da sola non può essere
considerata indice di insolvenza, dato che l'imprenditore non paga
perché non si ritiene debitore.
2. - Davanti a questa Corte non ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri; si è invece costituito
l'esattore del Comune di Roma, che, a mezzo dell'avv. Giuseppe Mesiano,
ha chiesto che la questione fosse dichiarata non fondata.
La difesa dell'attore ha, anzitutto, osservato che unico
presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento fiscale è la
morosità nei pagamenti e non la certezza o meno del debito in via
definitiva, e che, in sede di valutazione della relativa istanza, il
tribunale non è tenuto a verificare se l'obbligazione tributaria
sussista o meno in via definitiva quanto, invece, ad accertare se la
pretesa manifestata dall'erario con la iscrizione a ruolo del tributo
sia stata o meno soddisfatta.
Non può, quindi, parlarsi di violazione dell'art. 24, comma
secondo, perché "la controversia innanzi al tribunale si svolge nei
modi e con le garanzie previste dalla legge fallimentare e da quella
processuale, né le disposizioni della legge speciale frappongono
ostacoli processuali alle parti per far valere le proprie ragioni".
La difesa dell'esattore ha rilevato, ancora, che non risulta
violato neppure l'art. 101 perché, di fronte alla documentata domanda
di fallimento fiscale avanzata, tramite l'esattore, dalla pubblica
amministrazione, è compito del tribunale di accertare la particolare
morosità dell'imprenditore-contribuente (e non se sia legittima o meno
la pretesa fiscale, culminata nell'avviso di accertamento impugnato dal
contribuente, e non ancora definita) e di applicare la sanzione
prevista dalle norme impugnate ed emettere la richiesta sentenza
dichiarativa di fallimento. Il giudice è, pertanto, vincolato solo
alla legge, di cui si richiede l'applicazione, una volta accertata
l'esistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento
richiesto.
Ed infine, secondo la difesa dell'esattore, non sarebbe violato
l'art. 3. Dato che il tribunale, ai fini della dichiarazione di
fallimento, ha da accertare solo il fatto obiettivo del mancato
pagamento di sei rate consecutive d'imposte sui redditi derivanti
dall'esercizio dell'impresa commerciale, e non la certezza o meglio
ancora la definitività del credito tributario, e deve prescindere da
ogni indagine sulla sussistenza di uno stato di insolvenza, "non si
può far distinzione fra i due casi prospettati (dal tribunale di Roma,
nella specie) e rilevarne disparità di trattamento in ordine
all'applicazione della sanzione".
"L'equiparazione del presupposto dell'insolvenza, richiesto per la
dichiarazione di fallimento ordinario, a quello dell'inadempimento del
debito d'imposta, richiesto per la dichiarazione di fallimento fiscale,
appare pienamente giustificata, tenuto conto della difformità delle
posizioni che, nell'attuale ordinamento economico- sociale, sono
rispettivamente occupate dal comune imprenditore e dall'imprenditore
contribuente. Ciò essenzialmente, in ragione della particolare
rilevanza che l'inadempimento di qualsiasi altra obbligazione civile
assume come violazione di un obbligo costituzionalmente sancito (art.
53 della Costituzione)". Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Roma
solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e
262 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101
della Costituzione.
2. - La Corte, con sue precedenti pronunce (sentenza n. 114 del
1974 ed ordinanza n. 195 del 1971), ha avuto modo di valutare i rilievi
mossi da vari giudici circa la legittimità costituzionale delle norme
ancora una volta denunciate, in riferimento agli artt. 3 e 4 della
Costituzione.
Ora si insiste sul contrasto delle ripetute norme con il principio
di eguaglianza e si denuncia per la prima volta il mancato rispetto
degli artt. 24, comma secondo, e 101.
3. - Il profilo sotto il quale si assume che sia violato l'art. 3,
risulta nuovo. Nelle due precedenti occasioni, infatti, si è messo in
evidenza o che a fronte di una eguale situazione (mancato pagamento da
parte di contribuenti di sei rate consecutive d'imposta) erano previsti
effetti giuridici diversi (ammenda o fallimento fiscale) a seconda che
il contribuente non fosse o fosse un imprenditore commerciale ed in
questo caso il reddito imponibile derivasse dall'esercizio di imprese
commerciali; o che relativamente ad un'unica situazione (mancato
pagamento da parte di imprenditori commerciali di sei rate consecutive
d'imposta) erano previsti effetti giuridici diversi (ammenda o
fallimento fiscale) a seconda che il contribuente fosse moroso nel
pagamento di tributi sui redditi non derivanti o derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali, o che in presenza di situazioni
diverse (esistenza o mancanza del presupposto oggettivo
dell'insolvenza) era previsto un unico effetto giuridico (fallimento)
con conseguenze anche nei confronti di tutti i creditori.
Nell'ordinanza de qua, invece, si denuncia che situazioni diverse,
quali sarebbero quelle in cui si trovano gli imprenditori commerciali
che abbiano o non abbiano accettato il carico tributario e però siano
morosi nel pagamento di sei rate consecutive d'imposte sui redditi
derivanti dall'esercizio d'imprese commerciali, sarebbero trattate
ingiustificatamente in modo eguale (con la previsione in entrambi i
casi, della dichiarazione di fallimento fiscale).
L'assunta violazione del principio d'eguaglianza non ricorre. La
differenza tra le due situazioni, secondo il tribunale di Roma,
consisterebbe in ciò che in un caso il credito è "definitivo" ed il
contribuente non ha mosso opposizione all'accertamento tributario, e,
nell'altro il credito è "provvisorio" ed il contribuente, ritenendo di
non dovere il carico di imposte iscritto provvisoriamente a ruolo, ha
adito le competenti commissioni, ed in sostanza nel fatto che la
morosità in un caso è palese manifestazione d'insolvenza e nell'altro
da sola non può essere considerata indice d'insolvenza. Senonché
tali punti o profili di differenziazione non sono decisivi o rilevanti
nell'indicato senso. Nonostante l'esistenza di qualche decisione
giurisprudenziale in contrario, non è da ritenere che, ai fini della
pronuncia del fallimento fiscale, l'iscrizione a ruolo del tributo
debba essere definitiva e non possa anche essere provvisoria: il fatto
che condiziona la richiesta e la pronuncia di fallimento, è
rappresentato dall'iscrizione a ruolo a titolo definitivo o operata in
via provvisoria a seguito di accertamento non definitivo, di tributi
sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, e dal
mancato pagamento di sei rate consecutive delle dette imposte. E non
importa se l'iscrizione a ruolo sia definitiva o provvisoria, perché
in ogni caso, dato che l'iscrizione sia legalmente avvenuta,
l'Amministrazione finanziaria ha diritto di pretendere dal contribuente
il pagamento dell'imposta e di perseguire la realizzazione della
pretesa in sede di esecuzione individuale o concorsuale.
E del pari deve escludersi che la morosità ricorrente nei due casi
non si presti ad essere univocamente considerata: nella specie, il
motivo per cui il contribuente sia in mora nel pagamento dell'imposta
non ha rilievo, e conta invece il fatto nella sua oggettività e
materialità. E poi il riferimento all'insolvenza, nella speciale
materia del fallimento fiscale, non ha ragione di essere giacché il
presupposto oggettivo di detto fallimento è rappresentato dal ripetuto
inadempimento, e non interessa se questo possa o non possa essere
assunto come indice o sintomo di insolvenza.
4. - Per il fatto che, nella fase del procedimento che precede la
dichiarazione di fallimento fiscale, non è dato all'imprenditore
commerciale di eccepire e dimostrare di non essere debitore, non può
ammettersi che, come ritiene invece il giudice a quo, le norme
denunciate siano in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della
Costituzione.
E così pure non si può convenire con lo stesso giudice, che il
tribunale fallimentare, nello stesso procedimento, non sia soggetto
soltanto alla legge (e sia per ciò, con le norme denunciate, violato
l'art. 101, comma secondo, della Costituzione), perché "il giudizio
sull'esistenza del presupposto obiettivo per la dichiarazione di
fallimento è affidato esclusivamente all'Intendente di finanza".
I due profili si presentano connessi in quanto attengono alle
posizioni giuridiche del soggetto passivo e del giudice che sono,
ancorché variamente, interessati alla vicenda processuale di cui si
tratta.
Dalla loro congiunta considerazione emerge che nell'ipotesi di
fallimento fiscale ex art. 261 e 262 del d.P.R. n. 645 del 1958, sia
l'imprenditore commerciale che il tribunale vengono a trovarsi in
particolari situazioni giuridiche soggettive perché, al posto
dell'insolvenza quale presupposto oggettivo è necessario e sufficiente
il sopraddetto inadempimento ed a questo (e non anche all'insolvenza)
è rivolto e limitato l'accertamento da parte del tribunale.
Per ciò che all'imprenditore commerciale sia in tal caso negato di
eccepire e dimostrare di non essere debitore, non c'è alcuna
violazione dell'art. 24, comma secondo. Il diritto alla difesa ed
all'assistenza professionale e tecnica in giudizio è adeguatamente
assicurato, avendo qui l'interessato le stesse possibilità che
spettano ad ogni altro imprenditore commerciale di cui sia chiesta la
dichiarazione di fallimento, e potendole far valere negli stessi modi.
Ed è giurisprudenza costante di questa Corte che è rispettata la
disposizione di cui all'articolo 24, comma secondo, qualora la norma di
legge ordinaria garantisca l'esercizio nel processo delle situazioni
giuridiche quali emergono dalla legge sostanziale, e nel caso in esame,
questa, in presenza di date condizioni, consente l'iscrizione a ruolo
del tributo, in via provvisoria.
E così non sussiste nelle norme denunciate alcun contrasto con
l'art. 101 della Costituzione. Il potere di decisione normalmente
spettante all'organo giurisdizionale nel fallimento non subisce, nella
specie, alcuna limitazione o compressione, ed in particolare non si ha,
da parte dell'organo fallimentare, alcun assoggettamento alla volontà
della pubblica amministrazione: il tribunale, in via esclusiva, è
chiamato ad accertare ed accerta, in funzione della richiesta pronuncia
di fallimento, l'esistenza in concreto dei presupposti del fallimento
ed in particolare di quello obiettivo costituito dal ripetuto
inadempimento.
Stante ciò, la questione di legittimità costituzionale de qua
anche sotto gli indicati due profili si appalesa non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale
degli artt. 261 e 262 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico
delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt.
3, 24, comma secondo, e 101 della Costituzione con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte