Sentenza n. 215/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 497/1978
citata
- art. 8legge 497/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi
primo, secondo e quinto della legge 18 agosto 1978, n. 497, recante:
"Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per
il personale militare e disciplina delle relative concessioni",
promosso con ricorso del Presidente della Provincia autonoma di
Bolzano, notificato il 30 settembre 1978, depositato in cancelleria il
10 ottobre successivo ed iscritto al n. 28 del reg. ric. 1978;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e
l'Avvocato dello Stato Mario Fanelli per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 30 settembre 1978 (reg. ric. n. 28
del 1978) la Provincia di Bolzano chiede che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge statale 18
agosto 1978 n. 497, recante l'autorizzazione di spesa per la
costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e la
disciplina delle relative concessioni. E ciò per violazione degli
artt. 8 n. 5 e 16 dello Statuto del Trentino- Alto Adige, attribuenti
alla Provincia stessa la potestà legislativa primaria ed i conseguenti
poteri amministrativi nelle materie dell'urbanistica, dell'edilizia
residenziale pubblica e dei lavori pubblici di interesse provinciale
(nel ricorso sono indicati, quali parametri per il giudizio di
costituzionalità, anche gli artt. 10 e 17 Stat. cit., chiaramente non
pertinenti).
La ricorrente osserva che la norma impugnata permette allo Stato di
costruire gli alloggi di servizio anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, ai sensi dell'art. 3 l. 21 dicembre 1955 n. 1357 e
succ. mod.; di acquisire aree comprese nei piani di zona di cui alla l.
18 aprile 1962 n. 167 o, in mancanza, ai sensi dell'art. 51 l. 22
ottobre 1971 n. 865, o comunque di procurarsi aree non comprese nei
detti piani, attraverso disposizioni speciali di altre leggi statali;
di effettuare le dichiarazioni di pubblica utilità, di
indifferibilità e di urgenza dei lavori, attraverso procedure
semplificate.
Secondo la Provincia di Bolzano la norma impugnata comporterebbe la
violazione delle citate norme statutarie, poiché lo Stato non potrebbe
costruire alloggi di servizio se non su aree di cui abbia già la
disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 24 d.P.R. 22 marzo
1974 n. 381, contenente norme di attuazione dello Statuto regionale in
materia urbanistica e di opere pubbliche.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,
osserva che la competenza dello Stato a costruire propri alloggi non
può non presupporre la possibilità di acquisire le aree necessarie,
nel rispetto delle leggi urbanistiche statali.
3. - In una memoria presentata in prossimità dell'udienza la
Provincia di Bolzano osserva che l'impugnato art. 4 della l. n.
497/1978 è stato sostituito dall'art. 1 l. 28 febbraio 1981 n. 47, che
peraltro non ne ha mutato il contenuto.
La Provincia nega che questa norma sopravvenuta comporti la
cessazione della materia del contendere e comunque afferma che essa,
come già la norma impugnata, deve ritenersi costituzionalmente
illegittima per le stesse ragioni già esposte nell'atto di ricorso.
Illegittima sarebbe anche la statuizione (art. 1) della l. n. 47
del 1981, secondo cui gli alloggi di servizio di cui alla l. n. 497
del 1978 debbono considerarsi opere destinate alla difesa nazionale,
ossia opere per le quali, ai sensi dell'art. 31 l. n. 1150 del 1942,
modif. dall'art. 10 l. n. 765 del 1967 (entrambi poi sostituiti, in
parte qua, dall'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977), non è prescritto
l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche, compiuto
d'intesa fra Stato ed enti locali.
Nella detta memoria la Provincia insiste nel rivendicare la sua
potestà primaria nella materia urbanistica e, conseguentemente,
sull'illegittimità dell'intervento normativo statale. Considerato in diritto :
1. - Con il proposto ricorso la Provincia autonoma di Bolzano ha
impugnato in via principale la legge statale 18 agosto 1978 n. 497
relativa alla "costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare e disciplina delle relative concessioni".
La Provincia si duole di alcune disposizioni dell'art. 4 l. cit.,
che conferiscono al Ministero della difesa, in materia urbanistica,
specifiche attribuzioni, preordinate alla realizzazione delle
costruzioni suddette e precisamente i poteri: di utilizzare aree ed
immobili demaniali disponibili anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti; di acquisire aree comprese nei piani di zona ex l.
167/1962 o nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 l. 865/1971; di
acquisire, egualmente, aree non comprese nei piani di zona, attraverso
l'applicazione di disposizioni speciali di altre leggi statali; di
dichiarare la pubblica utilità delle opere e l'indifferibilità ed
urgenza dei lavori per gli interventi di cui alla stessa legge
impugnata.
Tali disposizioni - si deduce nel ricorso - violano le attribuzioni
della Provincia, la quale in materia urbanistica ha competenza
legislativa primaria ai sensi dell'art. 8 n. 5 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670,
sicché risulterebbero viziate da illegittimità costituzionale.
La stessa ricorrente riconosce che - a norma dell'art. 24 d.P.R. 22
marzo 1974 n. 381, contenente le norme di attuazione dello statuto
predetto - spetta allo Stato la costruzione degli alloggi per i propri
dipendenti, ma eccepisce che la costruzione stessa deve avvenire
secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio provinciale,
onde non può ritenersi legittima l'attribuzione al Ministero della
difesa dei poteri sopra indicati (cfr. art. 16 Stat. cit.).
2. - Nella memoria illustrativa presentata in prossimità
dell'udienza la Provincia ricorda come il censurato art. 4 sia stato
sostituito dall'art. 1 l. 28 febbraio 1981 n. 47, che però, per quanto
qui interessa, non ne avrebbe sostanzialmente mutato il contenuto: nega
perciò la ricorrente che questa sostituzione abbia comportato la
cessazione della materia del contendere e comunque sostiene che anche
la nuova disciplina sarebbe costituzionalmente illegittima per le
medesime ragioni già esposte in relazione a quella precedente. La
Provincia rileva ancora, nella detta memoria, che la legge sopravvenuta
contiene una disposizione, secondo cui "le infrastrutture di cui al
primo comma del successivo art. 5 sono da considerarsi a tutti gli
effetti quali opere destinate alla difesa nazionale" (art. 1, seconda
parte, del primo comma): ma anche tale norma - essa deduce -
risulterebbe illegittima perché arbitraria e in contrasto con lo
statuto regionale (art. 8 n. 5, cit. nonché artt. 10, 16, 17 e 22).
3. - Osserva preliminarmente la Corte come sia esatto il rilievo
della ricorrente, secondo cui la sopravvenuta legge 28 febbraio 1981 n.
47 non esclude la persistente ragion d'essere della proposta
impugnazione, pur avendo essa tacitamente abrogato l'art. 4 l. n.
497/1978 attraverso l'inserimento, in un diverso contesto normativo,
delle disposizioni ora censurate.
Invero, l'abrogazione, in quanto operativa ex nunc, non ha
eliminato gli effetti già prodotti dalla l. n. 497 del 1978 durante il
periodo (circa tre anni) dalla sua vigenza e pertanto, non potendosi
ritenere che sia cessata la materia del contendere, si deve esaminare
nel merito il ricorso della Provincia.
4. - Ciò posto, rileva la Corte, aderendo all'orientamento
espresso dal Consiglio di Stato, che gli edifici in oggetto debbono
considerarsi opere di difesa nazionale. Siffatta qualificazione
meritano, invero, non soltanto le costruzioni direttamente necessarie
alla difesa della Nazione in tempo di guerra, ma anche tutte quelle
strumentalmente preordinate alle esigenze della sicurezza militare del
Paese e a questo fine effettivamente utilizzate: tali sono, tra
l'altro, gli immobili ove vengono compiute le attività dirette alla
soddisfazione delle suindicate esigenze e quindi con queste
strettamente collegate.
Ora, nella fattispecie è decisivo osservare che i fabbricati a cui
si riferisce la legge impugnata sono quelli realizzati, come
testualmente recita l'art. 5 della legge impugnata, "all'interno di
basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e
funzionale servizio".
Si tratta dunque inequivocabilmente di infrastrutture ricomprese
nell'ambito spaziale delle opere militari ovvero legate ad esse da uno
stretto rapporto di strumentalità, e perciò parti di un complesso
sostanzialmente unitario, sì che non sarebbe logico e giuridicamente
ammissibile un regime differenziato.
Il che è stato riconosciuto esplicitamente dal legislatore con il
già citato art. 1, primo comma, seconda parte, della successiva legge
n. 47 del 1981, la quale ha appunto definito opere di difesa nazionale
le suddette infrastrutture (le due espressioni "difesa militare" e
"difesa nazionale" hanno qui chiaramente identico significato).
5. - Costituendo i fabbricati previsti dalla legge n. 497 del 1978,
per effetto delle rilevate caratteristiche, opere di difesa militare,
non può ravvisarsi la potestà legislativa invocata dalla Provincia,
stante il limite alla potestà medesima, costituito dalle materie
relative ad opere di interesse nazionale, previsto dall'art. 4 dello
Statuto del Trentino-Alto Adige: limite all'evidenza applicabile nella
fattispecie in esame, poiché le opere di difesa nazionale esorbitano,
per la loro intrinseca natura, dalle attribuzioni regionali e perciò
non possono non appartenere alla competenza statale. Esse, invero, non
sono preordinate alla soddisfazione di esigenze locali, suscettibili di
essere variamente soddisfatte attraverso il potere di normazione
regionale, ma richiedono per tutto il territorio nazionale una
disciplina unitaria riservata necessariamente allo Stato.
Ne consegue che correttamente la legge impugnata ha conferito ad un
organo centrale (Ministero della difesa) i poteri amministrativi sopra
indicati, che la Provincia erroneamente reclama con il proposto
ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 l. 18 agosto 1978 n. 497, sollevata con il ricorso indicato
in epigrafe dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8 n.
5 e 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, approvato con d.P.R. 31
agosto 1972 n. 670.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte