Sentenza n. 215/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 51 a 60
della legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio), promossi con le seguenti
ordinanze: 1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1978 dal pretore di
Brescia nel procedimento penale a carico di Bernardini Dario ed altri,
iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 dell'anno 1979; 2) ordinanza
emessa il 5 luglio 1979 dal pretore di Torino nel procedimento penale a
carico di Nava Antonio ed altri, iscritta al n. 819 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15 dell'anno 1980; 3) due ordinanze emesse il 19 ottobre 1983 dal
pretore di Novara nei procedimenti penali riuniti a carico di Settembri
Mariano e Baldi Aldo, iscritte ai nn. 500 e 501 del registro ordinanze
1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218
dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione della SIAE nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi gli avvocati Salvatore Pastore e Astolfo di Amato per la SIAE
e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Bernardini Dario e Galeri Fulvio venivano tratti a giudizio
davanti al Pretore di Brescia per avere, quali responsabili di
un'emittente radiofonica privata, diffuso dai propri locali
composizioni musicali incise su disco senza avere conseguito la
preventiva autorizzazione della SIAE, rappresentante dell'autore (reato
previsto e punito dall'art. 171, primo comma, lett. b, 1. 22 aprile
1941 n. 633).
Nel corso del procedimento il Pretore, con ordinanza del 7 dicembre
1978 (reg. ord. n. 240 del 1979), sollevava questione di legittimità
costituzionale degli articoli contenuti nella sezione IV, capo IV,
titolo I (51 e segg., relativi alle opere radiodiffuse) 1. cit. in
riferimento al principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Ricorda'ti gli artt. 52, 55 e 60 1. cit., il Pretore si riferiva in
particolare all'art. 59, secondo cui "la radiodiffusione delle opere
dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della
radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle
disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo: ad essa non
sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo
quelle dell'art. 55". Il giudice interpretava questa norma nel senso
che il consenso dell'autore fosse bensì necessario per la diffusione
delle opere eseguite direttamente nei locali dell'ente esercente, ma
non occorresse per la diffusione di quelle incise su disco o nastro,
sempreché l'autore stesso avesse consentito alla incisione, ai sensi
dell'art. 61. Per "ente esercente" doveva intendersi soltanto la RAI, e
perciò alle emittenti private non potevano applicarsi per analogia gli
articoli citati, stante il loro carattere derogatorio: ne derivava una
differenza di trattamento tra emittente pubblica e quelle private, onde
il Pretore impugnava gli artt.51 e segg. 1. cit. in quanto non
estendevano alle radioemittenti private il ricordato regime derogatorio
al diritto d'autore.
2. - La stessa questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del 5 luglio 1979 (reg.
ord. n. 819 del 1979), emessa nel corso del procedimento a carico di
Nava Antonio, e dal Pretore di Novara con ordinanze del 19 ottobre 1983
(reg. ord. nn. 500 e 501 del 1984), emesse nel corso dei procedimenti
a carico di Baldi Aldo e di Settembri Mariano.
3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutti
i giudizi, eccepiva anzitutto l'inammissibilità della questione,
osservando che oggetto della censura di incostituzionalità avrebbero
dovuto essere, caso mai, le norme generali, ossia quelle che vietavano
la radiodiffusione delle opere dell'ingegno senza il consenso
dell'autore, e non già le norme derogatorie, ossia gli artt. 52,55 e
60 1. n. 633 del 1941, denunciati dalle ordinanze di rimessione.
Quanto al merito, la Presidenza del Consiglio chiedeva che la
questione fosse dichiarata non fondata, siccome basata su un falso
presupposto. Non era vero, infatti, che la RAI potesse radiodiffondere
dai propri locali opere dell'ingegno incise su disco o su nastro senza
il consenso dell'autore, giacché detto consenso era non necessario
soltanto per trasmettere le opere di cui ai già citati artt. 52,55 e
60, mentre doveva essere prestato per quelle trasmesse dai locali dello
stesso ente (art. 59), se incise su disco o su nastro; ed appunto a
tale regola sottostava la RAI mediante convenzioni periodicamente
stipulate con la SIAE.
4. - Anche quest'ultima, parte civile nei procedimenti penali a
quibus, si costituiva in giudizio, eccependo la non fondatezza della
questione con le stesse argomentazioni svolte dalla Presidenza del
Consiglio.
La parte rinnovava le proprie deduzioni in un'ampia memoria,
depositata in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte
l'identica questione di legittimità costituzionale: pertanto i
relativi procedimenti vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza. A seguito della disposta riunione, risulta irrilevante che
nei giudizi relativi alle ordinanze di rimessione nn. 500 e 501 del
1984 non sia stato osservato da parte della SIAE il termine perentorio
stabilito per la costituzione delle parti dagli artt. 251. 11 marzo
1953 n. 87 e 6 delle Norme integrative. Inosservanza derivante dal
fatto che la costituzione stessa, avvenuta il 28 settembre 1984,
avrebbe dovuto invece essere effettuata entro il 29 agosto dello stesso
anno, non potendo applicarsi nel giudizio davanti a questa Corte -
com'è ormai giurisprudenza consolidata (sentt. nn. 30 del 1973,174 del
1974,239 del 1982) - le leggi 14 luglio 1965 n. 818 e 7 ottobre 1969 n.
742 sulla sospensione dei termini processuali per ferie.
2. - Osserva poi la Corte che nei giudizi in cui sono state
pronunciate le ordinanze di rimessione si procede contro alcuni gestori
di radioemittenti private, imputati ex art. 171, primo comma, lett. b,
l. 22 aprile 1941 n. 633, per avere radiodiffuso dai locali delle
proprie stazioni trasmittenti, senza il consenso dell'autore, opere
dell'ingegno altrui e precisamente brani musicali incisi su disco o su
nastro. Sull'affermato presupposto che alla RA spetta il potere di
diffondere dette opere (dai propri locali) senza bisogno di alcun
consenso, i giudici a quibus sostengono che risulta violato il
principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) in conseguenza
dell'asserita diversità della disciplina in materia.
3. - Va preliminarmente osservato che la questione risulta
rilevante nei procedimenti penali da cui trae origine, pur essendo
punito soltanto con la multa il reato di cui all'art. 171, primo comma,
lett. b, cit. 1. n. 633 del 1941, contestato agli imputati. Infatti non
può ritenersi che tale illecito sia stato depenalizzato dalla 1. 24
novembre 1981 n. 689, poiché l'art. 32, secondo comma, di quest'ultima
dispone che la sostituzione della sanzione amministrativa alla multa o
all'ammenda non si applica per i reati punibili nelle ipotesi aggravate
con pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria; il che s'
verifica nel caso in esame, in quanto il citato art. 171 prevede nel
secondo comma un'aggravante, con la comminatoria della reclusione in
alternativa alla multa. Né può avere rilievo, secondo il costante
orientamento della Corte di cassazione, che nei casi di cui trattasi
non risulti contestata la detta circostanza, giacché la suindicata
legge, si riferisce, ai fini della depenalizzazione, all'elemento certo
e palese dell'astratta fattispecie descritta dalla norma punitiva, in
modo che in base ad essa, e indipendentemente dalla peculiarità dei
singoli processi e quindi dalla sussistenza o no di circostanze
aggravanti, possa con immediatezza procedersi alla qualificazione
(penale o amministrativa) dell'illecito ed alla conseguente
distribuzione delle competenze.
4. - Secondo la Presidenza del Consiglio la proposta questione
sarebbe inammissibile perché le ordinanze di rimessione - lamentando,
come già si è accennato, una disparità di trattamento tra RAI ed
emittenti private e tendendo ad ottenere da questa Corte una pronuncia
tale da escludere la penale responsabilità degli imputati, gestori di
tali emittenti - avrebbero dovuto rivolgersi non già contro le norme
impugnate, ossia contro le disposizioni (derogatorie) che escludono il
consenso dell'autore, bensì contro quelle (generali) che lo
richiedono.
Va però osservato che con la loro impugnativa i giudici a 'quibus
evidentemente vorrebbero che la esclusione della necessità del
consenso (esclusione che esse ritengono sussistere nei confronti della
RAI anche per le radiodiffusioni di registrazioni su disco o su nastro,
effettuate nei locali dell'Ente) sia estesa alle emittenti private, con
il conseguente venir meno della fattispecie di reato addebitata agli
imputati e l'eliminazione della (ritenuta) irrazionale e
ingiustificabile discriminazione. Precisata in tali termini, la
questione risulta ammissibile, dato che la natura derogatoria di una
norma non impedisce alla Corte di emettere una pronuncia che ne
comporti l'estensione, quando ciò serva a ristabilire il principio
d'eguaglianza, ossia a rispettare una regola fondamentale del nostro
sistema costituzionale: sempreché, beninteso, l'estensione sia il
risultato di un procedimento logico necessitato e riferibile al
contesto normativo in cui è inserita la norma impugnata, senza alcuna
invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore.
5. - Nel merito la questione non è fondata.
A1 riguardo è decisiva la considerazione che non sussiste il
presupposto da cui muovono le ordinanze di rimessione. Invero, è
pacifico nella copiosa giurisprudenza ordinaria e particolarmente in
quella della Cassazione, con la quale concorda la dottrina, che anche
la RAI, per le opere dell'ingegno radiodiffuse dai suoi locali, deve
ottenere il consenso dell'autore, com'è espressamente previsto
nell'art. 59 della cit. 1. n. 633 del 1941 il quale - al contrario di
quanto apoditticamente ritenuto dai giudici a quibus - si riferisce
nella sua generale previsione anche alle opere incise su disco o altro
strumento meccanico riproduttivo di suoni o di voci.
Le eccezioni alla regola del diritto esclusivo dell'autore alla
radiodiffusione, previste a favore dell'emittente pubblica, sono
soltanto, come precisa la ricordata giurisprudenza, quelle previste
dagli artt. 52 (radiodiffusioni effettuate da teatri, sale da concerto
e da ogni altro luogo pubblico), 55 (c.d. registrazioni "effimere",
ossia eseguite al fine di radiodiffonderle in differita per necessità
orarie o tecniche, con l'obbligo di distruggerle o renderle inservibili
dopo l'uso), e 60 (trasmissioni speciali di propaganda culturale ed
artistica destinate all'estero).
Al di fuori di tali ipotesi non ne sussistono altre in cui sia
consentita la libera utilizzazione radiofonica da parte della RAI;
essa, in particolare, deve ritenersi esclusa anche per le
radiodiffusioni dai locali dell'Ente di opere registrate.
Né risultano persuasive le affermazioni, peraltro approssimative,
di qualche ordinanza, come quella del Pretore di Brescia, che ritiene
di poter porre a fondamento del suo assunto l'art. 61 1. cit. Invero il
consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico, nastro
metallico o altra analoga materia non comporta affatto anche il potere
di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio del
diritto d'autore, sicché l'autorizzazione concernente il primo non
comprende necessariamente il secondo: in tali sensi la giurisprudenza
ordinaria interpreta pacificamente la disposizione del ricordato art.
61, riguardante appunto la facoltà di registrazione, disposizione che
perciò risulta fuor di proposito invocata a sostegno della proposta
impugnativa.
Deve pertanto concludersi che la regola applicabile alla
fattispecie va individuata esclusivamente nell'art. 591. cit., secondo
cui la radiodiffusione delle opere registrate su disco o nastro dai
locali dell'Ente esercente il pubblico servizio di radiodiffusione è
sottoposta al consenso dell'autore. Non sussiste quindi la denunciata
posizione di favore della RAI rispetto alle emittenti private, onde, in
difetto del presupposto della dedotta violazione del principio di
eguaglianza, la questione sollevata dalle ordinanze in epigrafe risulta
priva di giuridico fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. da 51 a 601. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti Connessi al suo esercizio), sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Brescia, di Torino e di
Novara Con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte