Sentenza n. 215/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 73/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo
comma, lett. e), n. 1 della legge 11 aprile 1990 n. 73 (Delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 3,
primo comma, lett. e), n. 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75
(Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 23
ottobre 1990 dal Pretore di Sanremo, sezione distaccata di
Ventimiglia, nei procedimenti penali riuniti a carico di Peano
Giacinto ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 23 ottobre 1990 il Pretore di Sanremo ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. e), n.
1, della legge 11 aprile 1990 n. 73 (Delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia), e 3, primo comma, lett.
e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia).
Espone il giudice a quo che, in un procedimento penale per il
reato di lottizzazione abusiva a carico di 44 imputati, ad una parte
di essi è stato contestato il solo reato di cui all'art. 17 lett. b)
della legge 28 gennaio 1977 n. 10, essendo le loro condotte cessate
prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985; agli altri
imputati, le cui condotte sono state successive all'entrata in vigore
della citata legge, è stato invece contestato il reato di cui
all'art. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985. Peraltro, secondo il
Pretore, trattandosi di reato unitario sotto il profilo sostanziale,
il momento della consumazione va determinato per tutti gli imputati
alla data dell'ultima condotta penalmente rilevante, e cioè al 23
novembre 1987.
Ne consegue, a suo avviso, che le norme impugnate, non prevedendo
tra le esclusioni dal beneficio dell'amnistia i reati previsti
dall'art. 17 lett. b) della legge 28 gennaio 1977 n. 10, poi
sostituito dall'art. 20, comma primo, lett. b) e c) della legge 28
febbraio 1985 n. 47, avrebbero creato una disparità di trattamento
tra soggetti che hanno posto in essere la medesima condotta in tempi
diversi, in quanto il provvedimento di clemenza potrebbe essere
applicato solo agli imputati del reato di cui all'art. 17, lett. b),
prima citato.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque per
l'infondatezza della questione sollevata.
Sostiene la difesa del Governo che la ricostruzione giuridica
effettuata dal giudice remittente deve ritenersi del tutto errata,
con conseguente difetto di rilevanza della questione nel giudizio a
quo.
Sarebbe, infatti, palesemente contraddittoria la configurazione
di un'imputazione che indica un reato (art. 17, lett. b), della legge
n. 10 del 1977) con una data di commissione successiva alla
cessazione di vigenza della norma stessa.
La legge 28 febbraio 1985 n. 47, prosegue l'Avvocatura, prevede
espressamente all'art. 2 che le disposizioni del capo f)
sostituiscono, tra gli altri, l'art. 17 della legge n. 10 del 1977,
sicché dal 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della legge n.
47 del 1985) l'art. 17 della legge n. 10 del 1977 non ha più
vigenza; conseguentemente non può esservi data di commissione per
tale reato successiva al 17 marzo 1985.
Pertanto le situazioni ipotizzabili sarebbero solo le seguenti:
a) - la condotta dell'imputato è cessata prima del 17 marzo
1985, allora lo stesso risponde del reato previsto dall'art. 17 della
legge n. 10 del 1977, con data di commissione al momento della
cessazione della condotta; in tale caso il termine prescrizionale
sarebbe decorso prima dell'entrata in vigore della legge di amnistia
e quindi la questione risulterebbe irrilevante, dovendo prevalere la
causa estintiva della prescrizione, che è quella verificatasi per
prima;
b) - accedendo invece alla tesi del Pretore, secondo cui la
data di consumazione deve essere identica per tutti gli imputati e
deve essere indicata nel 23 novembre 1987, allora il reato da
contestare a tutti dovrà essere quello previsto dalla normativa in
vigore alla data della consumazione, e cioè dall'art. 20 della legge
n. 47 del 1985; anche in tal caso la questione non si porrebbe.
In conclusione, secondo la difesa del Governo, l'unica operazione
che appare del tutto inaccettabile sarebbe proprio quella effettuata
dal giudice remittente dato che essa comporta una discrasia nella
formulazione dell'imputazione tra data del commesso reato e tempo di
vigenza della norma. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Sanremo dubita della legittimità
costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli
artt. 3, primo comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile 1990 n.
73 (delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia) e 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990
n. 75 (Concessione di amnistia).
La normativa in questione, ad avviso del giudice remittente,
avrebbe creato una illegittima disparità di trattamento tra soggetti
che hanno posto in essere la medesima condotta in tempi diversi
poiché non ha indicato, tra le esclusioni oggettive dal beneficio
dell'amnistia, i reati di lottizzazione abusiva previsti dall'art.
17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977 n. 10; norma poi sostituita
dall'art. 20, comma primo, lett. c), della legge 28 febbraio 1985 n.
47, compreso invece tra le predette esclusioni oggettive.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito pregiudizialmente
l'inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza,
osservando che il giudice a quo, nel procedere per il reato di
lottizzazione abusiva a carico di 44 imputati in concorso tra loro,
ha contestato solo ad alcuni il reato previsto dall'art. 17, lett.
b), della legge n. 10 del 1977 (per essere la loro condotta cessata
prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985) mentre ad
altri ha contestato il reato di cui all'art. 20, lett. c), della
citata legge n. 47 del 1985, attenendosi al principio indicato
dall'art. 2 del codice penale, in materia di successione di leggi
penali nel tempo.
Poiché però il pretore di Sanremo ha considerato unitario dal
punto di vista sostanziale il reato, ed ha contestato a tutti i
concorrenti la consumazione del reato nel medesimo momento, sarebbe
allora illogico e contraddittorio configurare un'imputazione che
contesti un reato (art. 17, lett. b), della legge n. 10 del 1977) con
data di commissione successiva alla cessazione della vigenza della
norma stessa.
L'eccezione non può essere accolta.
La questione in esame è sollevata dal giudice a quo sul
presupposto che il reato di lottizzazione abusiva, ove compiuto da
più persone, si protragga fino alla realizzazione dell'ultima
condotta penalmente rilevante da parte di alcuno degli imputati,
anche se a ciascuno dei concorrenti il reato deve essere contestato
secondo la norma sanzionatrice in vigore al tempo in cui è stata
posta in essere, e si è esaurita, ogni singola condotta.
Detta configurazione della fattispecie, e la conseguente
individuazione di un momento commissivo (o perfezionativo) del reato
diverso per ciascuno dei concorrenti, e distinto da quello
consumativo finale (eguale per tutti ed utile ai fini della
decorrenza della prescrizione), attiene alla qualificazione giuridica
dei fatti che compete al giudice a quo e pertanto non può essere
censurata da questa Corte.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Questa Corte ha sempre ritenuto che spetti esclusivamente al
legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra reati
amnistiabili e non, precisando che le relative valutazioni non
possono essere sindacate salvo che ricorrano casi in cui la
sperequazione normativa, tra figure omogenee di reati, assuma
dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna
ragionevole giustificazione (cfr. sent. n. 59 del 1980).
Nel caso in esame è sufficiente osservare che il confronto tra
le due fattispecie normative (che pur attengono alla tutela del
medesimo bene giuridico) rende evidente come il legislatore del 1985,
aggravando in misura assai rilevante le pene previste per il reato di
lottizzazione abusiva, abbia dimostrato di ritenere altrettanto
aumentato il disvalore sociale del fatto; tanto basta perché il
diverso trattamento delle due norme nel provvedimento di clemenza non
possa essere ritenuto irragionevole.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, primo comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile
1990 n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione
di amnistia), e 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile
1990 n. 75 (Concessione di amnistia) sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Sanremo, sezione
distaccata di Ventimiglia, con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte