Sentenza n. 215/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1993 · relatore Francesco Guizzi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri notificato il 21 agosto 1992, depositato in Cancelleria il 7
settembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n.
957/3 dell'11 giugno 1992, recante "Approvazione di diversi moduli e
registri per le scuole in lingua tedesca", ed iscritto al n. 33 del
registro conflitti 1992;
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli avvocatI Roland Riz e Sergio Panunzio
per la Provincia autonoma di Bolzano;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in
relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11
giugno 1992, n. 957/3, pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 23 giugno 1992, n. 26,
supplemento ordinario n. 2, in materia di "approvazione di diversi
moduli e registri per le scuole in lingua tedesca".
Con tale decreto, pubblicato in lingua italiana e in lingua
tedesca, sono stati approvati i moduli ed i registri che dovranno
essere utilizzati nelle scuole in lingua tedesca a partire dall'anno
scolastico 1992/93. Gli allegati, che fanno parte integrante del
decreto e sono redatti soltanto in lingua tedesca, risultano
formulati in termini che il ricorrente ritiene illegittimi.
L'intendenza scolastica per le scuole di lingua tedesca è indicata
senz'altro come intendenza per le scuole tedesche (Schulamt fu'r die
deutsche Schule), e la scuola elementare in lingua tedesca come
scuola elementare tedesca (deutsche Grundschule).
Secondo quanto risulta dallo statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670, art. 19) e dalle norme di attuazione in materia di ordinamento
scolastico nella provincia di Bolzano (d.P.R. 10 febbraio 1983, n.
89), nelle scuole, che sono statali (v. in part. l'art. 3 del citato
d.P.R. n. 89 del 1983), è obbligatorio l'insegnamento della lingua
tedesca; la funzione ispettiva è svolta distintamente per la scuola
in lingua italiana e per quella in lingua tedesca.
Ora, i moduli allegati al decreto, destinati a capillare
diffusione, sottendono - ad avviso del ricorrente - l'intendimento di
contrapporre una "scuola tedesca", con un suo apparato organizzativo,
a una "scuola italiana", che è cosa ben diversa dal distinguere,
nell'ambito di una istituzione scolastica unitaria, l'insegnamento
nell'una o nell'altra lingua. Non può dunque dirsi che la variazione
terminologica sopra indicata sia solo formale: in tal modo si creano
convincimenti irreversibili, che toccano un equilibrio delicato come
quello etnico-linguistico.
Richiamato l'art. 117 della Costituzione, il Presidente del
Consiglio ritiene che la Provincia autonoma di Bolzano abbia
travalicato dall'ambito delle sue attribuzioni e, conseguentemente,
chiede l'annullamento nelle parti censurate del decreto menzionato,
in quanto adottato in violazione dello Statuto e delle norme di
attuazione.
2. - Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
Essa ricorda come l'istruzione elementare e secondaria nel suo
territorio abbia "carattere statale" (art. 3, primo comma, del citato
d.P.R. n. 89/1983), e non sia statale tout court. In materia, vale
l'autonomia provinciale; e le stesse limitazioni che l'art. 19 dello
Statuto pone a tale autonomia debbono essere intese come altrettante
eccezioni alla regola generale in base a cui le attribuzioni in
materia scolastica sono riservate alla Provincia autonoma. Il ricorso
cade dunque nell'equivoco di considerare senz'altro come statali
attribuzioni che vanno invece riferite alla sfera di competenza della
Provincia autonoma di Bolzano.
La resistente eccepisce, altresì, l'inammissibilità del ricorso,
che denunzia non tanto la lesione di attribuzioni statali
costituzionalmente riservate quanto la formulazione illegittima degli
allegati al decreto del Presidente della Giunta. Perché vi sia
conflitto di attribuzione, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, non basta lamentare l'esercizio per qualche aspetto
illegittimo delle competenze spettanti all'ente; occorre che l'atto
risulti invasivo delle competenze costituzionalmente ad esso
riservate. Non ci si trova, altrimenti, innanzi a un conflitto
costituzionale di attribuzione, ma innanzi a una controversia che ha
per oggetto la legittimità di un atto amministrativo.
3. - Prima dell'udienza, hanno presentato memorie la Provincia
autonoma di Bolzano e l'Avvocatura generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Osserva la Provincia che su oltre 175 pagine di moduli e registri
allegate al decreto del Presidente della Giunta provinciale, le
pagine censurate sono soltanto tre: quella con il frontespizio del
"registro di classe" delle scuole elementari, e quelle con il
frontespizio del "registro delle valutazioni di fine anno e degli
esami finali e di idoneità". D'altra parte, negli allegati si
richiama, a pié di pagina, l'art. 3 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n.
89, ove si riafferma il carattere statale delle scuole elementari e
secondarie della provincia di Bolzano: il che elimina ogni dubbio
circa l'assoluta carenza, da parte della Provincia autonoma, di un
intento lesivo delle attribuzioni statali in materia scolastica e si
palesa la inidoneità dell'atto impugnato a determinare un conflitto
costituzionale di attribuzione.
La resistente chiede, perciò, che sia dichiarata
l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza: la
dizione adottata negli allegati ("scuola tedesca" in luogo di "scuola
in lingua tedesca") nulla ha infatti a che vedere con la natura
giuridica delle scuole nella provincia di Bolzano e con la
titolarità (statale o provinciale) delle relative attribuzioni.
L'Avvocatura generale dello Stato, nel richiamare l'art. 19 dello
Statuto speciale che fissa regole molto dettagliate per
l'insegnamento nelle scuole nella provincia di Bolzano, osserva come
l'autonomia normativa ed amministrativa riconosciuta alle province
autonome dagli articoli 8 e 9 dello Statuto stesso risulti
circoscritta, oltre che dal già citato art. 19, dalle norme di
attuazione introdotte dal d.P.R. n. 89 del 1983. E sottolinea che il
testo del decreto è corretto sia nell'intitolazione sia nell'art. 1
(ove, a differenza degli allegati, si usa la legittima dicitura di
"scuole in lingua tedesca"); mentre sono gli allegati, nelle parti
denunziate, che testimoniano come la Provincia abbia travalicato
dall'ambito delle sue attribuzioni, e non sia incorsa in un mero
vizio di legittimità denunciabile innanzi al giudice amministrativo. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di
Bolzano in relazione al decreto del Presidente della Giunta
provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, che approva moduli e registri
per le scuole in lingua tedesca.
Il ricorrente appunta le sue censure non sul testo del decreto, ma
sugli allegati che, a suo avviso, sono formulati in termini
illegittimi, contenendo un riferimento terminologico alla "scuola
tedesca" (anziché alla "scuola in lingua tedesca"), in tal modo
toccando un equilibrio delicato come quello etnico-linguistico.
2. - Va preliminarmente verificata l'ammissibilità del conflitto
di attribuzione in esame sotto il profilo dell'attitudine del decreto
impugnato a ledere la sfera delle attribuzioni, costituzionalmente
riservate, del ricorrente. Secondo quanto chiarito dalla
giurisprudenza di questa Corte, per promuovere il conflitto di
attribuzione non basta che il "cattivo esercizio" del potere si
manifesti nell'illegittimità dell'atto, sindacabile innanzi al
giudice amministrativo con gli ordinari mezzi di tutela
giurisdizionale, ma occorre che esso configuri una lesione o
menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto
ricorrente (sentt. nn. 473 e 245 del 1992, 104/1989, 747, 731 e 559
del 1988, 152/1986).
Il Presidente del Consiglio denunzia la scorretta formulazione
terminologica di alcuni allegati al decreto emanato dal Presidente
della Giunta provinciale, alla luce della disciplina che lo Statuto
speciale pone sull'insegnamento nelle scuole materne, elementari e
secondarie (art. 19 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ritenendo che
siano state vulnerate le competenze dello Stato in materia.
Si tratta, invero, di un'occasionale imprecisione, che ha
carattere meramente formale e non intacca il principio del
bilinguismo, né si rivela idonea ad incidere nella sfera delle
attribuzioni statali in materia di istruzione elementare e
secondaria. Negli stessi allegati, la nota a pié di pagina conferma
il carattere statale dell'istruzione elementare e secondaria nella
Provincia autonoma, richiamando espressamente il disposto l'art. 3
del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.
La questione sollevata dal Presidente del Consiglio si risolve
dunque in un problema di legittimità degli allegati al decreto del
Presidente della Giunta provinciale e non assume, al presente,
rilievo costituzionale, sotto il profilo della "invasività" delle
attribuzioni riservate allo Stato.
Conseguentemente, il conflitto di attribuzione sollevato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri va dichiarato inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti
della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del
Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, in
materia di "Approvazione di diversi moduli e registri per le scuole
in lingua tedesca", con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte