Sentenza n. 215/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1,
lettera d), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 30 aprile 1996, dal tribunale di Enna nei procedimenti
penali riuniti a carico di Farruggia Paolo ed altri, iscritta al n.
731 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Farruggia Paolo
e altri, il tribunale di Enna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede
l'incompatibilità ad essere assunto come testimone per il difensore
di una delle parti.
Nel caso di specie, una delle persone offese, costituitasi parte
civile, era avvocato e difensore di altra parte civile nell'ambito di
un procedimento riunito in fase dibattimentale a quello in cui il
professionista rivestiva la qualità di persona offesa e nel quale il
suo nominativo appariva nella lista testi.
Il tribunale ritiene che la lettera d) dell'art. 197, comma 1, cod.
proc. pen., prevedendo l'incompatibilità con l'ufficio di testimone
di "coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la
funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliari", e non
anche di coloro che nello stesso procedimento assistono una delle
parti, contrasta con l'art. 3 della Costituzione.
Il principio d'eguaglianza risulterebbe violato in quanto pubblico
ministero e difensore delle parti private "sono per il codice di rito
in posizione di parità": tuttavia mentre per il difensore di una
delle parti è consentito influire sulla decisione rendendo nel
dibattimento testimonianza sotto giuramento, rispondendo a domande
formulate da lui stesso o da un suo sostituto, ciò è correttamente
vietato al pubblico ministero. Sempre con riferimento all'art. 3
Cost., risulterebbe violato anche il principio di ragionevolezza,
perché si consente ad una "parte tecnica", munita di importanti
facoltà processuali, di assumere la veste di testimone, con
inopportuna commistione di ruoli e sovrapposizione di figure
processuali: tanto più ove si consideri il divieto di testimonianza
per gli ausiliari del giudice, nonostante costoro siano in posizione
di terzietà rispetto alle parti.
La norma impugnata contrasterebbe infine con l'art. 24 della
Costituzione, in quanto nel caso in cui il difensore testimoni a
favore della parte che assiste, avendo avuto conoscenza di tutti gli
atti processuali, verrebbe meno per la controparte la possibilità di
una "effettiva difesa".
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
L'Avvocatura rileva che la norma denunciata non viola il principio
di eguaglianza in riferimento all'incompatibilità prevista per il
pubblico ministero, poiché questi, ancorché parte nel modello
procedimentale accusatorio, è pur sempre "parte pubblica", e ciò
basta a differenziarlo dal difensore di una parte privata.
Non viola il principio di ragionevolezza, in quanto il principio
della generale capacità a testimoniare risulta limitato dall'art.
197 cod. proc. pen. sia in ragione di esigenze di efficienza, là
dove vieta di assumere come testimone chi abbia avuto nel medesimo
procedimento funzioni di giudice, pubblico ministero o loro
ausiliario, sia in ragione di esigenze di garanzia, là dove esclude
la testimonianza del coimputato, del responsabile civile e della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Nessuna di
queste esigenze è ravvisabile nel caso in esame, o comunque può
ritenersi prevalente rispetto all'interesse fondamentale
all'accertamento dei reati mediante testimonianza.
Rileva inoltre l'Avvocatura che nella relazione al progetto
preliminare del codice di procedura penale il legislatore aveva preso
in esame il problema dell'esclusione del difensore dalla tassativa
elencazione dei soggetti incompatibili ex art. 197 cod. proc. pen.,
ritenendo che la disciplina dell'incompatibilità dovesse trovare la
sede normativa propria nell'ordinamento forense.
Neppure sussisterebbe contrasto con l'art. 24 della Costituzione,
poiché l'interesse di un testimone in ordine all'oggetto del
processo non è di per sé motivo di esclusione della testimonianza,
ma sarà valutato dal giudice al fine di apprezzare l'attendibilità
della prova; di contro, la supposta possibilità per il difensore di
testimoniare avvalendosi della conoscenza di atti non inseriti nel
fascicolo del dibattimento, o comunque non conoscibili, troverebbe
una insuperabile preclusione nel combinato disposto degli artt. 198,
comma 2, cod. proc. pen. e 622 del codice penale (che punisce la
rivelazione di segreto professionale). Considerato in diritto
1. - Il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di
procedura penale, che stabilisce l'incompatibilità ad assumere
l'ufficio di testimone per coloro che nel medesimo procedimento
svolgono o hanno svolto le funzioni di giudice, pubblico ministero o
loro ausiliari, nella parte in cui non prevede analoga
incompatibilità nei confronti del difensore. Ad avviso del giudice
rimettente, tale omissione contrasterebbe con l'art. 3 della
Costituzione, sia sotto il profilo della violazione del principio di
eguaglianza, in quanto consentirebbe al difensore di una delle parti
di influire, mediante la testimonianza, sull'esito del procedimento,
mentre tale possibilità è preclusa al pubblico ministero; sia con
riferimento al principio di ragionevolezza, perché aprirebbe la
possibilità di una inopportuna commistione e sovrapposizione di
figure processuali. La norma denunciata contrasterebbe inoltre con
l'art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di difesa
risulterebbe violato ove il difensore di una delle controparti
potesse testimoniare a favore del proprio assistito, usufruendo della
conoscenza di tutti gli atti processuali.
In particolare, la questione è posta con riferimento alla
posizione del difensore di una parte civile, che era nello stesso
tempo persona offesa costituitasi parte civile ed in tale qualità
era stata indicata nella lista dei testimoni.
2. - La questione è infondata.
L'art. 197 cod. proc. pen. prevede varie situazioni di
incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone. Quelle elencate
nelle lettere a), b) e c) sono sorrette da una ratio di garanzia in
favore di soggetti che altrimenti sarebbero esposti al rischio di
testimoniare contro se stessi, mentre i casi indicati nella lettera
d) delineano uno status di vera e propria incapacità a testimoniare,
per l'assoluta inconciliabilità funzionale tra il ruolo di giudice,
pubblico ministero o loro ausiliari e quello di testimone.
I profili di incostituzionalità oggetto della presente questione
si pongono evidentemente solo con riferimento alla ratio che sorregge
la lettera d) dell'art. 197 cod. proc. pen. Questa Corte è chiamata,
cioè, a valutare se l'invocata estensione al difensore
dell'inconciliabilità ad assumere l'ufficio di testimone sia
assimilabile alla ratio della disciplina prevista per il giudice e il
pubblico ministero o loro ausiliari: in altre parole, a giudicare
della congruità del tertium comparationis invocato dal giudice
rimettente.
È opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità ha
circoscritto l'incapacità a testimoniare degli ausiliari del giudice
e del pubblico ministero, con particolare riferimento agli agenti ed
ufficiali di polizia giudiziaria, ai fatti e alle circostanze apprese
nel corso delle attività svolte nella redazione degli atti di cui
all'art. 373 cod. proc. pen. (verbale o altre forme di
documentazione), mentre nei confronti del giudice e del pubblico
ministero l'incapacità ha evidentemente una portata più estesa e
comprende sia fatti e circostanze relativi all'oggetto
dell'imputazione comunque appresi nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie, sia le attività svolte nell'ambito di tali funzioni.
Occorre peraltro considerare che, ove abbiano avuto conoscenza di
fatti relativi all'oggetto dell'imputazione appresi al di fuori
dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il giudice ha l'obbligo, e
il pubblico ministero la facoltà, di astenersi per gravi ragioni di
convenienza, rispettivamente a norma degli artt. 36, comma 1, lettera
h), e 52, comma 1, cod. proc. pen.: la conoscenza diretta dei fatti
di causa priverebbe il giudice dei requisiti di imparzialità e
terzietà coessenziali alla sua funzione e il pubblico ministero
delle necessarie condizioni di distacco dalle vicende processuali,
connaturali al suo ruolo di parte pubblica. giudice e pubblico
ministero sarebbero "pregiudicati" da una conoscenza diretta dei
fatti di causa, incompatibile con la regola che vuole che le loro
funzioni non siano condizionate da convinzioni personali, tratte da
elementi diversi da quelli risultanti dagli atti del procedimento. In
tali situazioni, peraltro, il problema dell'incapacità a
testimoniare non può neppure porsi, in quanto l'istituto
dell'astensione preclude al giudice e al pubblico ministero di
trovarsi nella situazione descritta dall'art. 197, comma 1, lettera
d), cod. proc. pen.
Quando, invece, i fatti sono appresi nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie, l'assoluta inconciliabilità tra le funzioni di giudice
o pubblico ministero e l'ufficio di testimone emerge dalla
constatazione che tali soggetti, ove prestassero l'ufficio di
testimone, verrebbero ad assumere un ruolo ontologicamente
incompatibile con le rispettive posizioni processuali di assoluta
terzietà e imparzialità del giudice, di personale estraneità e
distacco del pubblico ministero dai fatti di causa. Per assurdo,
dovrebbero dismettere la funzione giudiziaria che stanno svolgendo
per trasformarsi in testimoni, rendendo così impossibile la stessa
prosecuzione del procedimento in corso.
L'incapacità del giudice o del pubblico ministero a testimoniare,
determinata da questa situazione di inconciliabilità assoluta tra la
funzione giudiziaria e l'ufficio di testimone, non è dunque
comparabile con la posizione del difensore, connotata piuttosto da
una sorta di incompatibilità alternativa tra l'ufficio di testimone
e il ruolo della difesa.
Al riguardo è significativo che la relazione al progetto
preliminare del codice di procedura penale abbia rilevato che la
disciplina dell'incompatibilità del difensore con l'ufficio di
testimone deve trovare la propria sede normativa nell'ordinamento
forense, in quanto entrano in gioco profili di deontologia
professionale estranei alle regole contenute nel codice di procedura
penale.
In effetti, il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e
l'ufficio del testimone non si presta ad essere disciplinato in
termini assoluti ed astratti all'interno del codice, così come è
stato fatto per le figure del giudice e del pubblico ministero, ma
attiene alla sfera della deontologia professionale. Dipende infatti
dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza
all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta
dovrà essere lasciata al difensore.
Rimane comunque fermo che, a differenza del carattere assoluto
dell'incapacità del giudice o del pubblico ministero ad assumere la
funzione di testimone, le funzioni di testimone e di difensore si
pongono in un rapporto di incompatibilità alternativa. Il che è
sufficiente a ritenere infondati i dedotti profili di
incostituzionalità dell'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc.
pen. per violazione dell'art. 3 Cost., a causa dell'incongruità del
tertium comparationis indicato dal giudice rimettente.
Tale soluzione trova indiretta conferma nella linea di tendenza
generale del legislatore a prevedere come eccezionali le ipotesi di
incompatibilità assoluta ad assumere l'ufficio di testimone nel
processo penale. Al riguardo, questa Corte ha già ripetutamente
avuto modo di rilevare (cfr., da ultimo, ordinanza n. 115 del 1992)
che il legislatore ha ritenuto che "la rinuncia al contributo
probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande
nella ricerca della verità processuale" e che "la preminenza
dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati" trova un idoneo
correttivo nel principio del libero convincimento del giudice e nel
suo dovere di valutare "con prudente apprezzamento e spirito critico"
la deposizione di ogni testimone che non sia "immune dal sospetto di
interesse all'esito della causa".
3. - Pure infondato è il profilo di legittimità costituzionale
relativo all'art. 24 della Costituzione. La dedotta violazione del
diritto di difesa si basa sull'erroneo presupposto che, ove il
difensore venisse chiamato nello stesso tempo a svolgere l'ufficio di
testimone, la sua conoscenza di tutti gli atti processuali
determinerebbe l'"impossibilità di effettiva" difesa per gli altri
difensori. L'assunto è privo di fondamento, per la semplice ragione
che ciascun difensore, ed anche la persona offesa, si trovano nelle
condizioni di conoscere tutti gli atti processuali, depositati in
cancelleria a disposizione di tutte le parti. La sovrapposizione tra
il ruolo di difensore e l'ufficio di testimone, peraltro già esclusa
in base ai rilievi in precedenza svolti, non determinerebbe quindi
alcuna violazione del diritto di difesa in danno delle altre parti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
tribunale di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte