Corte costituzionale

Ordinanza n. 215/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 657, commi 1 e

3, del codice di procedura penale, e 57 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa

il 9 marzo 1998 dal pretore di Latina, iscritta al n. 538 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34 - prima serie speciale - dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Latina, adi'to a seguito di incidente di

esecuzione nel quale il ricorrente si doleva, fra l'altro, della

omessa detrazione dal computo della sanzione sostitutiva da espiare

(mesi sei di libertà controllata) del periodo equivalente trascorso

in esecuzione della misura cautelare di cui all'art. 283, comma 4,

c.p.p., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

657, commi 1 e 3, c.p.p., e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono che

il condannato possa chiedere al pubblico ministero che per la

determinazione della sanzione sostitutiva da eseguire, quando questa

sia la libertà controllata, siano computati i periodi espiati in

applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'art. 283, comma 4,

c.p.p.;

che a parere del giudice a quo la normativa impugnata è

censurabile sul piano della ragionevolezza in quanto non vi è

sostanziale differenza tra la misura degli arresti domiciliari con

autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di applicazione della

misura, rispetto all'obbligo di dimora con divieto di allontanamento

dal domicilio, sicché scriminante si appalesa la possibilità di

detrarre dalla pena da eseguire il primo periodo e non il secondo;

che pur essendo evidente - afferma il giudice a quo - la

diversità dei presupposti applicativi delle misure cautelari poste a

raffronto, e malgrado le differenti conseguenze che scaturiscono

dalle rispettive violazioni (risponde del delitto di evasione

soltanto chi si sottrae alla misura degli arresti domiciliari), le

misure stesse finiscono per presentare analogo contenuto afflittivo

quando l'obbligo previsto dall'art. 283, comma 4, cod. proc. pen.

coincida, come limiti orari, con il dovere di rimanere presso il

domicilio di arresto fuori degli orari di cui all'art. 284, comma 3,

dello stesso codice;

che violato sarebbe anche l'art. 27 della Costituzione, in quanto

le norme impugnate "nei fatti consentono l'assoggettamento del

condannato alla stessa sanzione afflittiva per due volte, contro il

principio del ne bis in idem punitivo, che altro non è che un

corollario del più generale principio di umanità e rieducatività

delle pene le quali per rispondervi non devono essere applicate in

misura sproporzionata".

Considerato che il giudice a quo fa derivare le proprie censure

dalla erronea premessa di ritenere fra loro comparabili istituti

cautelari che, pur se connotati da profonde differenze, nelle

rispettive e reciproche modalità esecutive - ove inversamente

applicate nella massima estensione per l'uno e nella massima

restrizione per l'altro - possono presentare, in concreto, taluni

aspetti di apparente analogia, evocandosi a tal proposito il caso

della misura degli arresti domiciliari, nell'ipotesi in cui la

persona che vi è sottoposta sia stata autorizzata, a norma dell'art.

284, comma 3, c.p.p., ad allontanarsi dal luogo degli arresti, e

quello dell'obbligo di dimora qualora sia stata imposta, a norma

dell'art. 283, comma 4, cod. proc. pen., la prescrizione di non

allontanarsi dalla abitazione in alcune ore del giorno;

che nel profilare "il caso" ora rammentato il rimettente non

considera che la misura degli arresti domiciliari è configurata

espressamente dalla legge quale misura di tipo custodiale, sicché

essa è destinata per sua stessa natura a comprimere direttamente la

libertà personale, con tutti gli effetti che come è ovvio

scaturiscono, sul piano sostanziale e processuale, dalla

sottoposizione al relativo regime; un regime, questo, che

evidentemente prescinde non soltanto dalla varietà dei luoghi in cui

la misura può trovare applicazione, ma anche dalla varietà dei

limiti, divieti ed autorizzazioni che possono, nelle diverse ipotesi

di specie, caratterizzare le relative modalità esecutive, pur senza

incrinare l'essenza della misura stessa;

che alla stregua di tali rilievi, deriva, dunque, che, mentre la

persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ancorché

autorizzata ad assentarsi dal luogo degli arresti "nel corso della

giornata" (e, quindi, non per più giorni consecutivi) per cause

specifiche e per recarsi in luoghi determinati, non cessa per ciò

solo di essere in stato di custodia e, pertanto, in una condizione di

"non libertà", la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di

dimora è invece "libera" nell'ambito del territorio individuato

dalla ordinanza applicativa, anche nell'ipotesi in cui le venga

prescritto l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione in alcune

ore del giorno;

che a tal proposito, e come lo stesso giudice a quo rammenta,

accanto alle evidenti differenze strutturali che caratterizzano le

misure poste a raffronto, l'eterogeneità delle stesse è

ulteriormente confermata anche dal ben diverso regime che scaturisce

dalla violazione delle relative prescrizioni, giacché può essere

chiamata a rispondere del delitto di evasione, previsto dall'art. 385

c.p.p., soltanto la persona sottoposta alla misura degli arresti

domiciliari, in ciò chiaramente sottolineandosi, anche sotto il

profilo sostanziale, l'appartenenza dell'istituto al genus delle

misure custodiali;

che pertanto, risultando palesemente erronea la pretesa

assimilazione delle misure prospettata dal giudice a quo non può

nella specie ravvisarsi alcuna violazione del principio di

uguaglianza e di ragionevolezza, così come destituito di fondamento

si rivela il dedotto contrasto con "il principio di umanità della

pena" di cui all'art. 27 della Costituzione, in quanto il considerare

non computabile per la determinazione della sanzione sostitutiva da

applicare il periodo di sottoposizione all'obbligo di dimora

nell'ipotesi prevista dall'art. 283, comma 4, c.p.p., non equivale

affatto - come al contrario opina il giudice rimettente - alla

applicazione di una duplice sanzione, non potendosi in alcun modo

riconnettere alle misure cautelari caratteristiche e funzioni di tipo

sanzionatorio;

che la questione proposta deve quindi essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, del codice di procedura

penale, e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal pretore di Latina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte