Corte costituzionale

Ordinanza n. 215/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

26 luglio 1999 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile

vertente tra Gian Rodolfo Sciaccaluga e il comune di Genova, iscritta

al n. 613 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza 26 luglio 1999, il giudice unico del

tribunale di Torino - avanti al quale un magistrato in servizio nel

distretto della Corte d'appello di Genova aveva proposto opposizione

contro il provvedimento che gli aveva comminato una sanzione

amministrativa - ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile,

introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420

(Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), secondo

cui, per le cause in cui sia comunque parte un magistrato in servizio

nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario

competente ai sensi del capo I del titolo I del libro I del codice di

procedura civile, la competenza territoriale spetta all'ufficio

giudiziario, ugualmente competente per materia, avente sede nel

capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 del

codice di procedura penale;

che il giudice remittente (competente in base alla norma

impugnata) ritiene che tale norma - in quanto non limita la regola di

competenza alle sole cause civili conseguenti ai procedimenti penali

considerati dal citato art. 11 cod. proc. pen. (ossia a quelli in cui

un magistrato abbia assunto la qualità di persona sottoposta ad

indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal

reato), ma la estende a tutte le cause civili in cui un magistrato

sia comunque parte - contrasta con gli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione (perché - rispettivamente - determina irragionevoli

disparità di trattamento; stravolge il principio del giudice

naturale; e comporta impedimenti al diritto di azione e di difesa per

la necessità di adire un foro spesso distante da quello ordinario);

che, peraltro, secondo il remittente, dai lavori parlamentari

discende "che le competenze dell'art. 30-bis cod. proc. civ., nel

testo oggi vigente, siano limitate ai soli casi di risarcimenti dei

danni, conseguenti alle ipotesi dell'art. 11 cod. proc. pen." e "solo

un'interpretazione in questo senso potrebbe essere conforme ai

principi costituzionali";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

eccependo in via preliminare l'inammissibilità, e, nel merito,

l'infondatezza della questione.

Considerato che il remittente - dopo aver censurato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., l'art. 30-bis cod. proc.

civ. in quanto pone un criterio di competenza territoriale di portata

generale e non limitata "ai soli casi di risarcimento dei danni,

conseguenti alle ipotesi dell'art. 11 cod. proc. pen." - ritiene poi

esplicitamente di poter ricavare dai lavori parlamentari relativi

alla legge n. 420 del 1998 (che, con l'art. 9, ha introdotto nel

codice di procedura civile l'art. 30-bis) la conclusione che la

competenza prevista da tale norma, "nel testo oggi vigente", è

limitata "ai soli casi di risarcimenti dei danni, conseguenti alle

ipotesi dell'art. 11 cod. proc. pen.", precisando che "solo

un'interpretazione in questo senso" è "conforme ai principi

costituzionali";

che, quindi, il giudice remittente non propone una vera

questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, ma in

sostanza chiede alla Corte di confermare l'interpretazione che di

tale norma egli propone, al fine di renderla conforme a Costituzione;

che, data l'estraneità di una finalità siffatta alla logica

del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la questione

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr., per tutte,

ordinanza n. 54 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte