Sentenza n. 216/1976
Altra decisione · depositata il 03/08/1976 · relatore Antonino de Stefano
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta
regionale della Lombardia, notificato il 15 giugno 1974, depositato in
cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 13 del registro 1974,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 1 marzo 1974
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col
Ministro per l'industria, recante "Norme per l'abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Vitaliano Lorenzoni, per la Regione, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
il Presidente della Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'avv.
Lorenzoni, con ricorso notificato il 15 giugno 1974, solleva conflitto
di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto 1
marzo 1974, emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 16
aprile 1974. Con tale decreto sono dettate "norme per l'abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore".
Secondo la Regione, il provvedimento impugnato viola gli artt. 117
e 118 Cost., in relazione agli artt. 1, 5, 7 e 10 del d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 10, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
istruzione artigiana e professionale.
Nel ricorso si deduce che tutte le attribuzioni prima spettanti ai
Ministri del lavoro e dell'industria in tema di conseguimento dei
certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore,
sono ora trasferite alla Regione per effetto del d.P.R. n. 10 del 1972,
il quale, nell'art. 1, dopo aver fatto un'elencazione esemplificativa
di attribuzioni, ha dettato, alla lett. h), una norma di completamento,
precisando che s'intende trasferita "ogni altra funzione in ordine alla
formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli
organi centrali o periferici dello Stato". In conseguenza, con legge
regionale lombarda 17 luglio 1972, n. 21 (prorogata con successiva
legge n. 44 del 1973), è stata, fra l'altro, prevista la istituzione
di corsi di preparazione al conseguimento di particolari patenti di
mestiere, nonché corsi di aggiornamento e di perfezionamento
professionale in tecniche e metodologie particolari.
Egualmente lesivo delle competenze regionali sarebbe l'impugnato
decreto, nella parte in cui disciplina il tirocinio prescritto per
l'ammissione agli esami, in quanto l'art. 1, lett. d), del citato
d.P.R. n. 10 del 1972 attribuisce alla Regione le funzioni
amministrative concernenti la formazione professionale degli
apprendisti. Il fatto che allo Stato siano rimaste le sole competenze
inerenti alla disciplina del collocamento, del rapporto giuridico
dell'apprendistato, dell'attività di formazione e addestramento
professionale svolta dai Ministri della difesa e dell'interno, starebbe
a significare che, per il resto, la competenza appartiene ora alle
Regioni. Infine, per quanto tocca l'esigenza di uniformità di criteri,
essa dovrebbe, se mai, essere realizzata con la funzione statale di
indirizzo e di coordinamento.
La Regione conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare che la
competenza nella materia disciplinata dal decreto impugnato spetta alla
Regione, e voglia in conseguenza annullare tale decreto.
Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
con atto depositato il 5 luglio 1974. Con esso si chiede il rigetto del
ricorso sul rilievo che tutte le censure all'impupugnato provvedimento
muovono dall'erroneo presupposto che esso riguardi la materia
dell'istruzione artigiana e professionale. Al contrario, la normativa
relativa all'Associazione nazionale per il controllo della combustione
rientra nei settori d'intervento dello Stato a protezione della
incolumità pubblica nel settore industriale; e lo stesso deve dirsi,
come mezzo al fine, della formazione, mediante appositi corsi di
tirocinio, di personale addetto alla conduzione di apparecchi a
pressione di vapore. L'aspetto tecnico-professionale diventa elemento
meramente accessorio rispetto alla finalità primaria di garantire la
sicurezza degli impianti. Solo lo Stato è, quindi, legittimato a
rilasciare la licenza di abilitazione, così come è competente a
rilasciare la licenza di P.S. per mestieri pericolosi o meritevoli di
particolari controlli. Dal fatto che, per effetto dell'art. 7, lett.
g), del d.P.R. n. 10 del 1972 siano rimaste allo Stato talune
attribuzioni, non può inferirsi che tutte le altre siano state
trasferite alla Regione, poiché il trasferimento deve intendersi
sempre limitato nell'ambito delle "materie" indicate nell'art. 117
Cost., e tra queste non figura quella relativa all'incolumità pubblica
nel settore industriale.
Il 21 maggio 1976 la difesa della Regione ha depositato una
memoria, nella quale sviluppa i motivi illustrati nel ricorso,
contestando gli argomenti svolti dall'Avvocatura dello Stato.
Rileva in particolare che per sostenere la legittimità del decreto
impugnato non giova il richiamo alle finalità d'incolumità pubblica
perseguite dallo Stato mediante l'Associazione nazionale per il
controllo della combustione. Delle due attività riservate dalla legge
a questo Ente, e cioè quella propria del controllo tecnico degli
apparecchi e quella della propaganda ed istruzione del relativo
personale, soltanto la prima è propriamente diretta alla protezione
dell'incolumità pubblica; la seconda, invece, attiene alla formazione
e addestramento professionale che è materia ora trasferita alla
competenza regionale.
Orbene, la Regione non contesta che all'Associazione rimane il
compito di accertare e controllare se il personale possieda i requisiti
richiesti per la conduzione degli apparecchi e in qual modo disimpegni
le proprie funzioni, ma afferma soltanto che la preparazione
professionale necessaria per il conseguimento dell'abilitazione rientra
tra le funzioni ad essa trasferite.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :
1. - Le doglianze mosse dalla Regione Lombardia con il ricorso in
epigrafe, hanno ad oggetto - come esposto in narrativa - il decreto
emanato il 1 marzo 1974 dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, con il quale vengono dettate "norme per l'abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore", abrogandosi le disposizioni
ministeriali preesistenti in materia. Con i primi tre articoli di tale
decreto sono stabiliti i gradi dei certificati di abilitazione, ed i
requisiti e le modalità per l'ammissione agli esami e per il rinnovo
dei certificati anzidetti. Seguono le norme relative al tirocinio
(artt. 4 - 11); agli esami (artt. 12 - 17); al rilascio dei
certificati, nonché all'equipollenza di altri titoli (artt. 18 - 23).
Si hanno da ultimo le disposizioni transitorie (artt. 24 - 28) e finali
(art. 29).
La Regione assume che il decreto impugnato avrebbe leso la sfera
della competenza ad essa attribuita dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione, in relazione agli artt. 1, 5, 7 e 10 del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 10, concernente il trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
istruzione artigiana e professionale.
2. - Sostiene la Regione che la formazione professionale del
personale addetto alla conduzione degli apparecchi a pressione di
vapore, l'accertamento mediante prove di esame dell'acquisito grado di
istruzione tecnica, ed il rilascio dei relativi attestati, sono tutte
attività che rientrano nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite
con il citato d.P.R. n. 10 del 1972. All'uopo osserva che l'art. 1,
comma secondo, di tale decreto, dopo l'elencazione esemplificativa
delle precedenti lettere, precisa, alla lettera h), che viene
trasferita alle Regioni "ogni altra funzione in ordine alla formazione
e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali
o periferici dello Stato". Il successivo art. 7, nell'indicare le
competenze che restano attribuite agli organi statali, fa esplicito
riferimento, nella lett. g), soltanto alle attività svolte dal
Ministero della difesa e da quello dell'interno; tace, invece, di
quella in questione, svolta dal Ministero del lavoro con l'ausilio
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dal che
può inferirsi una conferma dell'avvenuto trasferimento.
Inoltre, lo stesso art. 7, alla lett. a), mantiene ferma la
competenza dello Stato in ordine alla disciplina dell'attribuzione
delle qualifiche professionali "ai fini del collocamento": ma il
rilascio dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori
di vapore non è diretto a tale limitato fine, ma all'attestazione
della raggiunta preparazione professionale, e la relativa attività,
pertanto, non può non essere compresa nella competenza della Regione.
Infine, la lett. d) dell'art. 1 trasferisce alle Regioni le funzioni
amministrative concernenti la formazione professionale degli
apprendisti, mentre la lett. c) dell'art. 7 lascia allo Stato soltanto
la disciplina del rapporto giuridico di apprendistato: pertanto, tutto
ciò che comunque attiene non al rapporto giuridico, ma alla formazione
professionale degli apprendisti, come, nella specie, il prescritto
"tirocinio" è ora di competenza della Regione. Dal suo canto, la
Regione lombarda ha legiferato in materia, con la legge 17 luglio 1972,
n. 21, prorogata con la legge 4 settembre 1973, n. 44, e da ultimo con
la legge 16 giugno 1975, n. 93 ("ordinamento della formazione
professionale in Lombardia"), la quale prevede lo svolgimento, all'art.
3, lett. c), di corsi normali di specializzazione, destinati al
raggiungimento di una approfondita conoscenza di particolari processi
tecnologici ed operativi; e all'art. 4, lett. e), di corsi di
insegnamento complementare per apprendisti, e lett. m), di corsi
speciali di preparazione al conseguimento di particolari patenti di
mestieri o di autorizzazioni all'esercizio di attività.
La ricorrente Regione chiede, pertanto, l'annullamento
dell'impugnato decreto ministeriale, siccome invasivo della sua
competenza.
3. - Ai fini della valutazione delle sopraesposte ragioni, giova
ricordare che il r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331 (convertito in legge 16
giugno 1927, n. 1132) costituiva fra gli utenti di apparecchi a
pressione di vapore, a gas e degli apparecchi ed impianti di
combustione, un consorzio obbligatorio nazionale, denominato
Associazione nazionale per il controllo della combustione, avente i
seguenti compiti:
a) provvedere all'applicazione delle norme, da emanarsi con
regolamento, per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la
sorveglianza degli apparecchi e degli impianti suddetti;
b) diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione di sistemi
d'impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati;
c) esercitare le altre funzioni che, in relazione a dette
finalità, fossero ad esso deferite.
Lo statuto dell'Associazione, approvato con r.d. 23 dicembre 1926,
n. 2339, precisava (art. 2) che il compito di cui alla lett. b) sarebbe
stato assolto "mediante la propaganda e la istruzione del personale
tecnico addetto agl'impianti tecnici e di condotta degli apparecchi".
Il regolamento di esecuzione. approvato con r.d. 12 maggio 1927, n.
824, modificato con d.P.R. 15 novembre 1955, n. 1530, prescrive (art.
27), per la condotta dei generatori di vapore, la continua assistenza
di persona avente, fra gli altri requisiti, il possesso di un
certificato di abilitazione; dispone (art. 29) che tale certificato
venga rilasciato dagli uffici degl'Ispettorati del lavoro, in base ai
risultati di esami sostenuti avanti ad apposita commissione nominata
dal Ministro per il lavoro; e demanda (art. 30) ad un decreto
ministeriale di stabilire le sedi e le epoche in cui si svolgono le
sessioni di esame, le modalità per l'ammissione agli esami, per
l'espletamento delle relative prove, per il rilascio dei certificati,
nonché le norme per l'equipollenza dei titoli ottenuti in base ad
altri regolamenti. Il decreto impugnato è stato appunto emanato in
attuazione della richiamata normativa.
Questa Corte, con sentenza n. 20 del 1975, ha già avuto occasione
di riconoscere che l'attività della combustione esercitata con
apparecchi a pressione di vapore o a gas è di indubbia rilevanza per
l'interesse generale: i provvedimenti normativi che regolano la materia
sono ispirati alla duplice finalità della tutela dell'economia
pubblica, mediante il controllo sulla utilizzazione di tali apparecchi,
per ottenere il maggiore risparmio possibile di combustibile ed il
massimo rendimento, e della prevenzione degl'incidenti, a garanzia
della incolumità personale dei lavoratori addetti al settore, in
relazione alla pericolosità degli apparecchi stessi. Finalità -
affermava la ricordata sentenza - che, per la loro generalità ed
importanza. possono essere assunte come proprie dallo Stato.
4. - Nella delineata prospettiva si colloca l'intervento dello
Stato per la concessione, a séguito di verifica della idoneità alla
conduzione dei generatori, della prescritta abilitazione; la quale
ovviamente postula pur sempre una competenza tecnico-professionale, ma
in via primaria è preordinata ad assicurare agli apparecchi, in
ragione della loro pericolosità, la costante assistenza da parte di
personale in grado di prevenire possibili incidenti o di limitarne le
conseguenze in danno degli stessi lavoratori, ed in generale della
incolumità pubblica.
Come giustamente osserva l'Avvocatura dello Stato, resistendo al
ricorso, il certificato rilasciato al termine degli esami -
equipollente ad abilitazioni specifiche conseguite presso Corpi
militari o nell'ambito della Marina mercantile o delle Ferrovie dello
Stato - presenta sostanziali affinità con quella licenza di P.S. che
solo lo Stato è legittimato a rilasciare per mestieri pericolosi, o
meritevoli di particolari controlli (cfr. testo unico delle leggi di
P.S., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sotto il capo V,
"della prevenzione di infortuni e disastri", artt. 46 e segg.;
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P.S.
approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, sotto il titolo II,
"disposizioni relative alordine pubblico e alla incolumità pubblica",
par. 11, "della prevenzione degl'infortuni e dei disastri", artt. 81 e
segg., in particolare art. 101 e 102).
L'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, dunque, pur
essendo necessariamente connessa con una preliminare attività di
addestramento professionale, non è attratta, quale atto terminale del
procedimento formativo, in siffatto ambito, ma rimane inserita, con
carattere di strumentalità diretta, in quello, preminente, della
prevenzione degl'infortuni (come, del resto, è fatto palese dalla
stessa collocazione dei ricordati artt. 27, 29 e 30 del regolamento n.
824 del 1927, sotto il titolo I, "norme per la prevenzione contro
gl'infortuni"). Materia, questa, che appartiene alla competenza del
Ministero del lavoro e non figura tra quelle elencate nell'art. 117
della Costituzione: per essa, dunque, restano ferme le attribuzioni
degli organi statali, a tenore dell'art. 9 del citato d.P.R. n. 10 del
1972, che, ripetendo l'analoga formula inserita negli altri
contemporanei decreti delegati, esclude dal trasferimento alle Regioni
quelle attribuzioni che, pur essendo esercitate in relazione alle
attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese
nell'art. 117 della Costituzione.
Analogo carattere di strumentalità ha ravvisato la Corte (sentenza
n. 58 del 1976) nell'accertamento della idoneità psico-fisica e
tecnica del personale addetto ad impianti di trasporto con funzioni di
sicurezza, per inferirne che la relativa attribuzione trascende la
competenza della Regione relativa all'esercizio dei trasporti di
interesse regionale, per rimaner compresa in quella riservata allo
Stato in materia di sicurezza.
Non fondata, sotto tale profilo, appare, dunque, la censura mossa
dalla ricorrente Regione all'impugnato decreto, dovendosi riconoscere
che spetta tuttora allo Stato di disciplinare l'abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore, dettando all'uopo le norme relative
alla classifica dei certificati, alle modalità ed ai requisiti per
l'ammissione agli esami, ai programmi ed alle prove di esame, al
rilascio dei certificati ed all'equipollenza di altri consimili titoli.
5. - Diversamente deve concludersi per quanto attiene
all'addestramento professionale ed al tirocinio degli aspiranti al
conseguimento dell'abilitazione. Rientra, come si è già detto, nella
competenza dello Stato prescrivere di quali nozioni e di quale
esperienza pratica gli esami debbano accertare il possesso nei
candidati; ma dopo l'operato trasferimento delle funzioni
amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale ed il
concreto esercizio della potestà legislativa in materia da parte della
Regione lombarda, spetta a quest'ultima organizzare corsi di
preparazione a sostenere l'esame di abilitazione, e disciplinare le
modalità di effettuazione del prescritto tirocinio.
Sotto questo profilo va, quindi, accolto il ricorso della Regione
lombarda, e va in conseguenza annullato l'impugnato decreto, nella
parte in cui detta norme per la effettuazione del tirocinio, perché
invasivo della competenza della Regione anzidetta. Lo stesso decreto,
peraltro, continuerà a spiegare i suoi effetti anche in questa parte
nei confronti di quelle Regioni che non abbiano ancora esercitato in
concreto la loro potestà legislativa in materia.
Da ultimo, è appena il caso di ricordare che lo Stato, ove lo
ritenga, potrà anche esercitare, nell'ambito dell'addestramento
professionale e del tirocinio degli aspiranti al conseguimento
dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, la funzione
di sua spettanza, di indirizzo e coordinamento, nelle forme prescritte
dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare il decreto 1
marzo 1974 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
avente ad oggetto "norme per l'abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore", limitatamente alla classifica dei certificati di
abilitazione, alle modalità ed ai requisiti per l'ammissione agli
esami, ai programmi e alle prove di esame, al rilascio dei certificati
e all'equipollenza di altri consimili titoli;
dichiara che spetta alla Regione Lombardia il potere di
disciplinare la organizzazione di corsi di addestramento professionale
e le modalità di effettuazione del tirocinio richiesto per acquisire
l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore; ed, in
conseguenza, annulla in parte qua e nei sensi di cui in motivazione il
suddetto decreto ministeriale.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte