Sentenza n. 216/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani) promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1980 dal Pretore di
Cassano d'Adda nel procedimento civile vertente tra Tresoldi Luigi e
Capaldi Iginio, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 111 del 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso, depositato il 23 settembre 1980 nella
cancelleria della Pretura di Cassano d'Adda, Tresoldi Luigi, premesso
che aveva dato in locazione sotto la data del 1 luglio 1977 - per la
durata di un anno e per il canone annuo di lire 1.800.000 - a Capaldi
Iginio l'appartamento sito a Cassano d'Adda, via Cristo Risorto n. 12,
che, a seguito della entrata in vigore della l. 27 luglio 1978, n. 392,
il canone era stato ridotto a lire 1.581.178 escluso l'aggiornamento
ISTAT, che tra i contraenti era sorta contestazione sul se
l'aggiornamento dovesse calcolarsi a far tempo dal 1 novembre 1978
ovvero dal 1 agosto 1979 e sul se il contratto fosse soggetto oppur no
a proroga legale, chiese che fosse fissata l'udienza di conciliazione e
di comparizione delle parti di cui all'art. 44 comma secondo l.
392/1978.
Il Pretore - letta la domanda di conciliazione e visto l'art. 44
comma secondo l. 392/1978-convocò avanti a sé le parti per l'udienza
del 24 ottobre 1980 con decreto 23 settembre 1980 e ordinò al
cancelliere di effettuarne la comunicazione alle parti.
1.2. - Con ordinanza emessa alla presenza del solo Tresoldi il 24
ottobre 1980, comunicata il successivo 21 novembre e notificata il 21
gennaio 1981, pubblicata nella G. U. n. 111 del 22 aprile 1981 e
iscritta al n. 76 R.O. 1981, il Pretore ha sollevato d'ufficio e
giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e
42 comma secondo Cost., la questione di illegittimità costituzionale
dell'art. 24 l. 27 luglio 1978, n. 392 ("Per gli immobili adibiti ad
uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli
articoli da 12 a 23 aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento
della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo
a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata")
facendo seguire ai tre ordini di motivi riflettenti la proposta
questione un quarto ordine di argomentazioni intese a negare fondamento
alla sentenza 17/1980 con la quale la Corte costituzionale ebbe a
negare la legittimazione a sollevare incidenti di costituzionalità al
giudice investito del ricorso per tentativo di conciliazione di cui
all'art. 44 l. 392/1978.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con
atto depositato il 12 maggio 1981 con il quale l'Avvocato generale
dello Stato ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza
della questione.
2.2. - Nell'adunanza del 22 giugno 1983 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
3. - La questione è inammissibile perché il giudice, investito
del tentativo di conciliazione ex art. 44 l. 392/1978, non è chiamato
ad adottare alcun provvedimento seppure di natura volontaria o
camerale, né avanti al medesimo propone la parte alcuna domanda di
merito la cui discussione sia sospesa in attesa dell'esito del
tentativo. Né a infirmare la motivazione svolta nella sent. 17/1980
della Corte giova l'argomento testuale, ricavato dalla rubrica e dal
comma secondo dell'art. 43, non solo perché il comma primo statuisce
che "la domanda concernente controversie relative alla determinazione,
all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non può essere proposta
se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo
seguente", ma anche, e soprattutto, perché la qualifica di
"improcedibilità", adottata nel comma secondo dell'art. 43, è
suggerita dalla direttiva della economia dei giudizi - ben presente al
legislatore -, intesa a non porre nel nulla atti e attività
processuali compiuti prima del momento in cui il giudice - investito
della domanda spiegata senza provocare il tentativo di conciliazione -
avverta tale carenza e sospenda il procedimento giurisdizionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissihile la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 24 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42 comma secondo Cost., con ordinanza 24
ottobre 1980 del Pretore di Cassano d'Adda (n. 76 RO. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il l luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte