Sentenza n. 216/1987
Altra decisione · depositata il 08/06/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
citata
- art. 71d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle regioni Lombardia e Toscana
notificati il 22 marzo e 15 maggio 1985, depositati in Cancelleria il
30 marzo e 21 maggio 1985 ed iscritti ai nn. 14 e 20 del Registro
1985, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 gennaio 1985 recante
"Modalità di applicazione del regime d'aiuto alla produzione
dell'olio d'oliva previsto dai regolamenti C.E.E. n. 2261/84 del 17
luglio 1984 e
n. 3061/84 del 31 ottobre 1984" e della circolare del Ministero del
lavoro e delle previdenza sociale in data 4 marzo 1985, prot.
OAPL/II.1927/7 "Fondo Sociale Europeo - domande di saldo e
restituzione di contributi".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi gli avv.ti Gualtiero Rueca e Maurizio Steccanella per la
Regione Lombardia e l'avv.to Antonio Ragazzini per la Regione Toscana
e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 22 marzo 1985, la Regione Lombardia
ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri in ordine al Decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 2 gennaio 1985 (pubblicato nella
"Gazzetta Ufficiale" n.17 del 21 gennaio 1985), concernente
"modalità di applicazione del regime d'aiuto alla produzione
dell'olio d'oliva previsto dai regolamenti (CEE) numero 2261 del 17
luglio 1984 e n. 3061/84 del 31 ottobre 1984".
Premessa una sintetica esposizione della dettagliata disciplina
contenuta nel decreto, la ricorrente rileva che con essa tutti i
poteri discrezionali di determinazione ed erogazione degli aiuti, di
sospensione di questi e di revoca del riconoscimento dei frantoi sono
riservate ad organi statali (Ministero ed A.I.M.A.), mentre le
regioni sono ignorate come livelli istituzionali ed alcuni loro
uffici sono utilizzati per adempimenti istruttori ed esecutivi.
Al riguardo, la Regione assume in via principale che tale materia
rientra nella propria competenza, ai sensi degli artt. 6, primo
comma, 66 primo e secondo comma, lett. c ) ed e) e 67 d.P.R. n. 616
del 1977, con i quali sono in particolare devoluti alle regioni "gli
interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione" ed "ogni
altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di
regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e
contributi". Né d'altra parte il decreto potrebbe giustificarsi come
atto di indirizzo e coordinamento delle attività regionali: sia
perché non è stato adottato secondo le competenze e le procedure
previste dall'art. 3 della legge n. 382 del 1975; sia perché non si
fonda su alcuna previsione di legge che disciplini i fini e i criteri
per l'esercizio di tale ipotetica attività di indirizzo; sia infine
perché il provvedimento non contiene affatto indirizzi per
un'attività destinata ad essere svolta dalle Regioni, ma la
disciplina puntuale di un'attività amministrativa attribuita allo
Stato o ad enti statali (l'A.I.M.A.), nell'ambito della quale gli
uffici regionali, come si è detto, dovrebbero svolgere meri compiti
istruttori ed esecutivi.
Anche ove, poi, si ritenesse che la materia in questione sia
riservata allo Stato in quanto attiene non a interventi relativi alla
produzione agricola ma a "interventi di interesse nazionale per la
regolazione del mercato agricolo" (art. 71, lett. b), d.P.R. n. 616
del 1977), la ricorrente assume, in via subordinata, che il
provvedimento sarebbe parimenti illegittimo e lesivo dell'autonomia
regionale. Utilizzando gli uffici regionali, per compiti istruttori,
come apparati esecutivi del Ministero e dell'A.I.M.A., esso darebbe
infatti luogo ad una di quelle forme di "codipendenza funzionale tra
uffici dello Stato e delle regioni" che l'art.1, terzo comma, n. 2,
della legge n. 382 del 1975 ha inteso escludere. Lo Stato avrebbe
semmai, in ipotesi, potuto disporre - ma con legge: art. 118, secondo
comma, Cost. - una delega a favore delle regioni: ma in tal caso
avrebbe dovuto configurarla come attribuzione di funzioni
amministrative sia pure nell'ambito di direttive statali, e non
realizzando - come ad avviso della ricorrente fa il decreto -
un'anomala ipotesi di avvalimento di uffici regionali da parte dello
Stato, priva di fondamento legislativo (e perciò di criteri
legislativamente stabiliti) e non basata su accordi con le regioni
interessate.
Il D.M. impugnato - osserva ancora la Regione in una memoria
aggiunta - presuppone l'applicabilità della (non più vigente)
disciplina anteriore al detto d.P.R. (artt. 6 e 8 D.L. 21 novembre
1967, n. 1051, convertito in l. 18 gennaio 1968, n. 10), la quale
assegnava compiti istruttori ed esecutivi agli ispettorati
provinciali dell'alimentazione e prevedeva che l'A.I.M.A. impartisse
istruzioni e potesse avvalersi di questi.
Analoghe facoltà non spetterebbero invece alla stregua della
nuova normativa, la quale ha trasferito alle regioni i suddetti
ispettorati e ripartito tra A.I.M.A. e regioni gli interventi per la
regolazione del mercato agricolo (artt. 71, lett. b) e 77, lett. b)
d.P.R. n. 616 del 1977 e n. 13 dell'allegata tab. A): tant'è vero
che la legge 14 agosto 1982, n. 610, che ha riordinato l'A.I.M.A.,
non ha più previsto la facoltà dell'A.I.M.A. medesima di avvalersi
degli uffici periferici divenuti regionali, ed ha invece previsto la
possibilità da parte della stessa di "avvalersi della collaborazione
delle Regioni stipulando con esse apposite convenzioni di durata
anche pluriennale" (artt. 3, lett. e). Inoltre, anche ammesso che si
tratti di funzioni delegate, queste non potrebbero essere frammentate
tra A.I.M.A. e uffici regionali, né lo Stato potrebbe disporre circa
l'organizzazione di questi per l'esercizio delle funzioni delegate.
Il decreto sarebbe infine - secondo la ricorrente - lesivo del
principio di cui all'art.81, quarto comma, Cost. (nonché dell'art.
27 legge n. 468 del 1978), e dell'autonomia finanziaria,
organizzativa e di spesa della Regione, in quanto da un lato addossa
alle regioni nuovi compiti, senza preoccuparsi dell'onere che ciò
comporta - ed in particolare impone loro (art. 20, secondo comma) la
costituzione di "nuclei di accertamento" composti da funzionari
regionali o di enti dipendenti o vigilati dalla Regione,
disciplinandone la composizione - e d'altro lato omette di prevedere
qualsiasi forma di rimborso o di concorso dello Stato nel relativo
onere.
2. - Il costituito Presidente del Consiglio dei ministri, oltre ad
adombrare un'ipotesi di inammissibilità del ricorso per carenza di
interesse della regione Lombardia - e ciò in dipendenza della
modestia della sua produzione olearia - ne deduce comunque
l'infondatezza sostenendo che trattasi di materia che attiene ad
"interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato
agricolo", rimasta nella competenza dello Stato, ai sensi dell'art.71
lett. b) del cit. d.P.R. n. 616 del 1977.
L'aiuto comunitario all'olio d'oliva, - attuato attraverso la
concessione di un'integrazione di prezzo o aiuto alla produzione
dell'olio di oliva di cui ai regolamenti CEE richiamati nelle
premesse del decreto e dei quali questo fa applicazione costituirebbe
infatti un vero e proprio intervento di regolazione del mercato
olivicolo di interesse nazionale, mirante ad integrare quella parte
di reddito che il produttore olivicolo non può ricavare direttamente
dal mercato, con funzioni di sostegno del produttore, del prodotto e
del mercato nazionale e comunitario.
Il decreto impugnato, perciò, costituirebbe attuazione degli
obblighi imposti a fini di regolazione del mercato dalla normativa
comunitaria: obblighi che vanno adempiuti uniformemente, senza
discriminazioni e con la garanzia di un equo reddito per tutti i
produttori olivicoli su l'intero territorio nazionale.
Quanto alle altre censure mosse dalla Regione, il resistente
precisa che, quanto ai compiti istruttori, il decreto (art. 20)
richiama quelli attribuiti ad uffici ministeriali periferici dalla
normativa anteriore al decentramento regionale, individuando per
chiarezza, - e salva diversa determinazione delle regioni - gli
uffici regionali da essi derivati (art. 8). Si tratterebbe, nella
specie, di funzioni amministrative delegate ex art. 77 lett. b)
d.P.R. 616/77, in quanto concernenti interventi per la regolazione
dei mercati non riservati all'A.I.M.A. né attuabili da organi
statali periferici o dalla stessa A.I.M.A., rispetto ai quali non
avrebbe "senso rilevare un difetto di previsione di spesa (che
peraltro è sempre stata sostenuta)".
Quanto, infine, ai "nuclei di accertamento", essi - assume il
resistente - esistono già da tempo e le spese per il loro
funzionamento fanno carico all'A.I.M.A. (art. 17 D.M. 12 dicembre
1982); e comunque la loro costituzione sarebbe giustificata ai sensi
dell'ultimo comma del citato art. 77, concernente la collaborazione
delle regioni per la repressione delle frodi nel settore.
3. - In riferimento alla nuova disciplina del Fondo Sociale
Europeo adottata con il regolamento CEE n. 2950/83 del 17 ottobre
1983 - concernente l'applicazione della decisione 83/516 CEE del
Consiglio relativa ai compiti del Fondo Sociale Europeo - il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha, con circolare del
4 marzo 1985 (prot. n. OAPL/II/1327/7), emanato alcune istruzioni in
ordine alla procedura nazionale da seguire nelle richieste di
pagamento del saldo del contributo concesso a favore delle azioni
ammesse al finanziamento da parte del Fondo.
Detto regolamento dispone tra l'altro, all'art. 5, n. 4, che "le
domande di pagamento del saldo (dei contributi concessi ai sensi dei
nn. 1 e 2 dello stesso articolo) contengono una relazione
particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari
dell'azione considerata" e che "Lo Stato membro certifica l'esattezza
di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di
pagamento".
In riferimento a ciò, la circolare precisa che le richieste di
pagamento del saldo del contributo concesso devono pervenire al
Ministero "debitamente certificate dalla Regione competente",
aggiungendo, altresì, che "unicamente per gli Enti di diritto
pubblico, in relazione alle azioni di portata nazionale o quantomeno
pluriregionale per le quali è stato a suo tempo effettuato il
raggruppamento delle relative domande di contributo autorizzate dalle
competenti Regioni, è ammessa la presentazione della domanda di
saldo direttamente a questo Ministero".
"In tali casi, per ovvie ragioni di snellezza amministrativa, lo
scrivente si riserva di procedere alla certificazione prescritta
dalla normativa comunitaria dopo aver effettuato verifiche per
campione rappresentativo alle quali saranno come per il passato
associate le Regioni interessate".
4. - In riferimento alle ora precisate parti della circolare in
questione, la regione Toscana, con ricorso notificato il 15 maggio
1985, ha proposto conflitto di attribuzioni contro lo Stato.
Le attività amministrative connesse all'applicazione dei
regolamenti CEE in tema di istruzione professionale e di interventi
del Fondo Sociale Europeo in ordine a tale materia spettano - si
sostiene nel ricorso - alle regioni, in virtù degli artt. 117 e 118
Cost., 6, 35 segg. d.P.R. 616/77 (concernenti, rispettivamente, le
competenze relative all'applicazione dei regolamenti CEE ed alla
materia dell'istruzione professionale).
Spetterebbe di conseguenza alle Regioni, e soltanto ad esse,
certificare l'esattezza di fatto e contabile delle domande di saldo
relative ai contributi del Fondo Sociale Europeo. In tal senso, del
resto, sarebbe stata sempre interpretata la predetta norma del
regolamento CEE, come confermato da quanto disposto alle lett. b ) e
d) dell'art. 13 della legge regionale toscana 21 febbraio 1985, n.
16.
La possibilità per gli enti di diritto pubblico di presentare
direttamente al Ministero del lavoro le domande di saldo, e la
possibilità di questo di procedere alla prescritta certificazione -
tanto più in quanto preceduta da controlli non ordinari ma per
campione, inidonei a garantire parità di trattamento tra i soggetti
ammessi al finanziamento - comporterebbe perciò una lesione delle
competenze delle Regioni, non attenuata dall' "associazione" di
queste al controllo (peraltro solo eventuale), in quanto non
sostitutiva del potere diretto di certificazione.
Tale lesione non potrebbe d'altra parte, ad avviso della
ricorrente, giustificarsi con l'attribuzione al Ministero del lavoro
- ad opera della legge quadro in materia di formazione professionale
(l. 21 dicembre 1978, n. 845) - delle competenze in tema di "rapporti
con il Fondo Sociale Europeo" e di "inoltro alla Comunità Economica
Europea... dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi
comunitari" (art. 18, lett. c ) e g), dovendo tali norme intendersi
come relative al solo aspetto esterno del rapporto comunitario ed al
semplice inoltro dei progetti.
Né, ad avviso della ricorrente, il problema si sposta per il
fatto che la circolare faccia riferimento alle "azioni di portata
nazionale o quantomeno pluriregionale", dal momento che tale
qualificazione non trova alcuna base normativa in fonti statali o
regionali o comunitarie e contrasta, comunque, con il fatto che le
domande di contributo vengano in ogni caso autorizzate dalle singole
Regioni.
5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi, ha
sostenuto che la generica previsione di cui all'art. 6 d.P.R. 616/77
(su cui la Regione fonda il ricorso) è superata dalla più recente
l. 845/1978, le cui previsioni - art. 18, lettere c ) e g); art. 24,
primo comma ("... presentazione... tramite il Ministero... dei
progetti di formazione...") - presupporrebbero che tra l'attività
regionale e la presentazione agli organismi comunitari la legge
quadro abbia voluto inserire un livello di "controllo" di competenza
statale; e ciò anche in ragione dell'attribuzione al Ministero del
lavoro della gestione della spesa pubblica nel settore, sotto il
profilo finanziario-contabile (artt. 25 e 27).
Del resto - argomenta il resistente - mentre è attribuita in
materia alle regioni l'attività istruttoria, i provvedimenti di
concessione dei contributi sono di competenza dello Stato, e sarebbe
perciò illogico negare a questo qualsiasi potere di controllo. Considerato in diritto
1. - I conflitti oggetto del presente giudizio sono stati
originariamente ricompresi in un procedimento più ampio,
contraddistinto dalla presenza - nei diversi conflitti all'esame - di
provvedimenti di attuazione di Regolamenti della Comunità Economica
Europea.
Successivamente separati - per ragioni procedurali - i due
conflitti possono, per il permanere, per quanto li concerne, delle
originarie motivazioni, essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Il primo conflitto - sollevato dalla regione Lombardia nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - ha come oggetto
il decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 2 gennaio
1985 concernente "Modalità di applicazione del regime di aiuto alla
produzione dell'olio di oliva previsto dai regolamenti (CEE) n.
2261/84 del 17 luglio 1984 e n. 3061/84 del 31 ottobre 1984". Afferma
la Regione ricorrente che il decreto, attribuendo al Ministero e
all'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato
agricolo) l'esclusiva titolarità dei poteri di determinazione e di
erogazione degli aiuti nonché di quello di revoca del riconoscimento
dei frantoi e di sospensione degli aiuti, sarebbe lesivo della
competenza e dell'autonomia regionale in quanto:
a) la materia cui il provvedimento fa riferimento rientrerebbe
nell'ambito della competenza regionale di cui al primo comma
dell'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (produzione agricola,
raccolta, conservazione, trasformazione e commercio dei prodotti
agricoli da parte di imprenditori agricoli singoli o associati), al
secondo comma di detto articolo, lettera c) (interventi di
incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture
associative per la coltivazione, la lavorazione e il commercio dei
prodotti agricoli) e lett. e) (ogni altro intervento sulle strutture
agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari,
ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi), e di cui
all'art. 67 dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977 (impianti non di
interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione,
trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici);
b) nel caso in cui si ritenesse che la materia cui si riferisce
il decreto sia riservata allo Stato in quanto attinente non ad
interventi relativi alla produzione agricola ma ad interventi di
interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo (art. 71,
lett. b), d.P.R. n. 616 del 1977) egualmente il provvedimento sarebbe
illegittimo e lesivo dell'autonomia regionale, in quanto, pretendendo
di imporre agli uffici della Regione lo svolgimento di compiti
istruttori nell'ambito di funzioni in ipotesi statuali utilizzandoli
come apparati esecutivi del Ministero e dell'A.I.M.A. realizzerebbe
un anomalo caso di "avvalimento" di uffici regionali da parte dello
Stato senza alcun fondamento legislativo né previo accordo con la
Regione. Inoltre, accollando spese ed oneri alla Regione, chiamata in
particolare a costituire nuclei di accertamento composti da
funzionari regionali o di enti dipendenti o vigilati dalla Regione,
senza alcuna previsione di rimborso (o di concorso nei relativi
oneri) da parte dello Stato, il decreto ministeriale sarebbe lesivo
del principio di cui all'art. 81, quarto co., Cost. e dell'autonomia
finanziaria, organizzativa e di spesa della Regione.
2.1. - Il ricorso per conflitto di attribuzione così proposto
dalla regione Lombardia, certamente ammissibile per l'esistenza di un
effettivo interesse (anche se la quantità di olio d'oliva che vi si
produce non è rilevante) deve, nel merito, ritenersi non fondato.
Va innanzitutto sottolineato che i regolamenti cui il decreto
impugnato ha dato attuazione hanno disciplinato per la campagna di
commercializzazione 1984-85 il regime di aiuti alla produzione di
olio d'oliva introdotto sin dal primo provvedimento comunitario
(regolamento n. 136/66 del 22 settembre 1966) in relazione alla
esigenza di una particolare regolamentazione del mercato del predetto
prodotto. Detto regime è finalizzato ad assicurare un volume
sufficiente di offerta di olio d'oliva nel mercato comunitario e a
garantire un reddito adeguato ai produttori, mediante la erogazione
di un contributo integrativo tale da colmare le differenze rispetto
ai prezzi degli oli importati da Paesi terzi e far fronte così alla
concorrenza di questi. Le misure in tal modo previste non
costituiscono incentivi di carattere sociale, limitati a determinate
regioni, ma strumenti di regolazione del mercato comunitario
dell'olio d'oliva nel quadro di una più generale regolamentazione
dei mercati nel settore dei grassi. I regolamenti comunitari cui fa
riferimento il decreto impugnato hanno in particolare stabilito nuove
norme per la realizzazione di questo regime a partire dal 1984-85,
disciplinando una serie di aspetti della complessa procedura
necessaria per la erogazione degli aiuti, ivi compreso il sistema di
controlli.
Il decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste 2 gennaio 1985
contiene disposizioni ritenute necessarie per l'attuazione dei
predetti regolamenti comunitari, dirette a stabilire la qualità di
olio ammissibile all'aiuto, i criteri di determinazione di questo, i
soggetti cui il beneficio compete e la verifica della titolarità, il
ruolo delle associazioni e unioni riconosciute, le condizioni per
poter beneficiare dell'aiuto, il sistema dei relativi controlli, le
modalità per la presentazione della domanda, i tempi e le modalità
di pagamento. In particolare, la determinazione degli aiuti e la
relativa erogazione vengono riservati al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e all'A.I.M.A., che possono controllare i frantoi
riconosciuti, revocare il riconoscimento, sospendere gli aiuti.
Ciò premesso, è chiaro che la materia oggetto del decreto
impugnato attiene certamente alla regolazione del mercato, prevedendo
una integrazione di reddito che il produttore non può ricavare dal
mercato e sostenendo così la produzione di olio d'oliva nel nostro
Paese. Appare altresì evidente che le misure contenute nel decreto
realizzano un intervento d'interesse nazionale diretto a regolare il
mercato dell'olio d'oliva, in termini e con contenuto correlato al
più generale intervento comunitario. L'interesse nazionale consiste
soprattutto nella necessità di predisporre un coordinamento diretto,
e di dettare misure che consentano che l'attuazione del regime di
aiuti avvenga in condizioni di parità per tutto il territorio
nazionale, per quanto riguarda sia i soggetti, che i criteri di
determinazione ed erogazione, che i controlli: sì che l'intervento
possa realmente corrispondere alle esigenze - comunitarie e nazionali
- della regolazione di un mercato di particolare importanza per
l'economia italiana; operando in modo uniforme su tutto il territorio
ed evitando discriminazioni di qualsiasi genere.
Pertanto la materia regolata dal decreto del Ministro
dell'agricoltura e foreste 2 gennaio 1985 è attribuita allo Stato ai
sensi dell'art. 71, lett. b), del d.P.R. n. 616 del 1977, e non
rientra fra quelle che gli artt. 66 e 67 dello stesso decreto
riservano alla competenza regionale; spetta di conseguenza ad organi
ed enti statali esercitare le funzioni in esso previste.
2.2. - Neppure hanno fondamento le censure - mosse in via
subordinata dalla Regione Lombardia - secondo le quali l'autonomia
regionale sarebbe stata lesa dalla imposizione agli uffici della
regione di compiti istruttori e di liquidazione nell'ambito di
funzioni statali, realizzando così una anomala ipotesi di
avvalimento di uffici regionali da parte dello Stato.
L'avvalersi da parte dello Stato di uffici regionali è stato
considerato legittimo dalla Corte (sent. n. 35 del 1972), essendosi
ritenuto che, se la Regione può disporre ex art. 118, terzo comma,
Cost. degli uffici della Provincia, dei Comuni e di altri enti
locali, sarebbe assurdo negare allo Stato identica facoltà nei
confronti della Regione. D'altra parte - come esattamente si è
rilevato in dottrina - le stesse regioni sono in grado di servirsi a
loro volta di organi statali quando lo consentano i principi
informatori dell'ordinamento vigente (sent. n. 23 del 1957). Deve
perciò ammettersi la legittimità di disposizioni che consentono
allo Stato, senza utilizzare l'istituto della delega all'Ente di cui
al secondo comma dell'art. 118 Cost., di avvalersi di uffici
regionali, in quello spirito di necessaria collaborazione tra tutti
gli organi centrali e periferici che questa Corte ha giustamente
sottolineato nella citata sentenza, e che meglio potrà essere
realizzato mediante l'accordo con le regioni medesime soprattutto
allorché l'utilizzazione comporti particolari oneri.
Per la stessa ragione deve ritenersi infondata la censura
sollevata relativamente alla norma che demanda alle Regioni di
costituire nuclei di accertamento composti da funzionari della
regione o di enti dipendenti o vigilati da essa.
Tali nuclei, nella medesima composizione, erano invero già stati
istituiti dall'art. 17 del D.M. 29 novembre 1982: ed avendo essi,
alla stregua di tale disposizione, il compito di controllare il
rispetto della normativa comunitaria o nazionale in materia di aiuto
comunitario alla produzione di olio d'oliva, è agevole inferirne che
si è in presenza dell'ipotesi di avvalimento espressamente prevista
dall'ultimo comma dell'art. 77 del d.P.R. n. 616 del 1977 ("Lo Stato
si avvale anche della collaborazione delle Regioni per la repressione
delle frodi nella lavorazione e nel commercio di prodotti agricoli").
Né la ricorrente ha al riguardo ragione di lamentare un preteso
accollo di oneri, in quanto il medesimo art. 17 prevede
espressamente, all'ultimo comma, che le spese per il funzionamento
dei nuclei fanno carico all'A.I.M.A.
3. - Il secondo conflitto (n. 20/85) è stato sollevato con
ricorso della regione Toscana nei confronti della circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 4 marzo 1985 prot. n.
OAPL/II/1327/7, avente per oggetto "Fondo Sociale Europeo - domande
di saldo e restituzione contributi". In essa si fa riferimento alla
nuova disciplina del Fondo Sociale Europeo contenuta nel Regolamento
CEE n. 2950/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983 - a sua volta
applicativo della decisione n. 83/516 CEE relativa ai compiti del
Fondo stesso - ed in particolare alla procedura concernente
l'erogazione, da parte di questo, dei contributi previsti nel
regolamento medesimo. L'articolo 5 del Regolamento prevede un sistema
di anticipazioni di quote dei contributi concessi, in misura diversa
a seconda del tipo di "azione" cui la domanda si riferisce, ed al
quarto comma disciplina l'erogazione della restante parte del
contributo, stabililendo che "le domande di pagamento del saldo
contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati
e gli aspetti finanziari dell'azione considerata. Lo Stato membro
certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni
contenute nelle domande di pagamento".
La circolare impugnata contiene istruzioni dirette a dare
adempimento alla normativa comunitaria in ordine al pagamento del
saldo, stabilendo in via generale che le relative richieste debbono
pervenire al Ministero entro sei mesi dal termine dell'azione,
debitamente certificate dalla Regione competente. "Unicamente per gli
Enti di diritto pubblico - afferma però nella sua ultima parte la
circolare - in relazione alle azioni di portata nazionale o quanto
meno pluriregionale per le quali è stato a suo tempo effettuato il
raggruppamento delle relative domande di contributo autorizzate dalle
Regioni competenti, è ammessa" la presentazione diretta delle
domande al Ministero, che "si riserva di procedere alla
certificazione prescritta dalla normativa comunitaria dopo aver
effettuato verifiche anche per campione rappresentativo alle quali
saranno come per il passato associate le Regioni interessate". La
Regione ricorrente assume che il contenuto di questa parte della
circolare sarebbe lesivo della propria competenza amministrativa in
materia di formazione professionale, spettando ad essa soltanto, in
virtù degli artt. 117 e 118 Cost., 6, 35 e segg. d.P.R. n. 616 del
24 luglio 1977, certificare la esattezza di fatto e contabile delle
domande di saldo relative ai contributi del Fondo Sociale Europeo, e
procedere ai relativi controlli, ed essendo priva di base normativa -
anche alla stregua della legge quadro in materia (n. 845 del 1978) -
l'eccezione relativa alle azioni di portata nazionale e
pluriregionale svolte da enti di diritto pubblico.
3.1. - Il ricorso non è fondato.
Occorre innanzitutto considerare che il Fondo Sociale Europeo è
essenzialmente - secondo la decisione
n. 83/516/CEE che ne definisce i compiti - uno "strumento di politica
dell'occupazione", che ha perciò il compito di partecipare al
finanziamento di azioni non solo di "formazione professionale" ma
anche di "promozione dell'occupazione e di mobilità geografica"
(secondo e quinto "considerando"). In questo quadro l'art. 3 della
citata decisione distingue due tipi di contributi che possono essere
concessi dal Fondo, e cioè: 1) contributi "a favore di azioni
realizzate nell'ambito della politica del mercato del lavoro degli
Stati membri" le quali "comprendono in particolare quelle destinate a
migliorare le possibilità di occupazione per i giovani, specialmente
con misure di formazione professionale dopo la conclusione della
scuola dell'obbligo": ma anche con altre misure, come quelle che - ai
sensi del successivo art. 4 e dell'art. 1 del Regolamento CEE n.
2950/83 - possono riguardare i disoccupati di lunga durata (ad es.,
versamento di provvidenze per l'assunzione in posti di lavoro
supplementari), i minorati (adattamento di posti di lavoro), i
lavoratori migranti che mutino luogo di residenza (prestazioni
destinate ad agevolare lo spostamento e l'integrazione di costoro e
dei loro familiari); 2) contributi "a favore di azioni specifiche
realizzate per favorire l'esecuzione di progetti di carattere
innovatore", che quindi esulano dalla materia della formazione
professionale.
Nello specificare, poi, le modalità della gestione del Fondo
Sociale Europeo, la decisione della Commissione n. 83/673/CEE del 22
dicembre 1983 precisa, tra l'altro (artt. 1, par. 1, e formulario
all. 1) che, pur nell'ambito di un'unica richiesta devono essere
presentate - affinché "le azioni possano essere valutate con
precisione" (secondo "considerando") - separate domande di contributo
per ciascuno dei tipi di azione previsti (ad es., formazione e
orientamento professionale, ovvero assunzione e sostegno salariale) e
per ciascuna categoria di persone beneficiarie (ad es. giovani
mancanti di formazione professionale o disoccupati). Peraltro, se
l'azione per la quale è presentata la richiesta concerne più
regioni o zone, i dati relativi al tipo di azione ed ai modi del suo
finanziamento, alla stima del numero dei beneficiari e delle spese
previste ed agli organismi presso cui possono effettuarsi i controlli
vanno indicati sia globalmente sia separatamente per ciascuna regione
o zona. Analoga indicazione - sia complessiva che analitica - deve
fornirsi in ordine ai medesimi dati all'atto della presentazione di
domande di saldo per azioni concernenti più regioni o zone (art. 1,
par. 2 e all.2, punto 10). Anche in tal caso, però, è prevista
un'unica certificazione dell'esattezza di fatto e contabile delle
indicazioni contenute nella richiesta di pagamento e negli eventuali
allegati concernenti le singole regioni o zone (art. 2 e all. punto
18).
Quanto ai controlli sulle azioni ammesse a contributo precedenti
il saldo, il Regolamento n. 2950/83 (art. 7), da un lato lascia
impregiudicate le modalità dei controlli da parte degli Stati
membri, dall'altro prevede che la Commissione possa effettuare
verifiche "per sondaggio rappresentativo".
3.2. - Dalla suesposta normativa comunitaria emergono una serie di
elementi rilevanti ai fini della decisione.
Innanzitutto, poiché la circolare impugnata concerne l'attuazione
di tutta la menzionata normativa comunitaria, è chiaro che le
doglianze della regione Toscana non possono intendersi riferite che
alle sole azioni ammesse a contributo comunitario concernenti la
formazione professionale, e non anche a quelle di promozione
dell'occupazione e di mobilità geografica, non essendo queste
materie state trasferite alle regioni; sicché ne restano
integralmente escluse le azioni concernenti i progetti a carattere
innovatore di cui al par. 2 dell'art. 3 della citata decisione
83/516.
In secondo luogo, pur nell'ambito delle azioni di cui al par. 1
del medesimo articolo, l'impostazione comunitaria è nel senso che le
misure di formazione professionale non sono che uno dei modi per
pervenire a migliorare le possibilità di occupazione: sicché
possono darsi azioni che, sul piano del diritto interno, concernono
materie di competenza sia regionale (formazione professionale) che
statale (politiche dell'occupazione) e che, pur se introdotte con
separate domande, sono valutate unitariamente dagli organi comunitari
ai fini dell'ammissione a contributo.
In terzo luogo, e pur limitandosi alla sola formazione
professionale, è evidente che nell'ottica comunitaria è del tutto
normale che possano darsi azioni che investano una pluralità di
regioni o zone, tant'è che è in tal caso prescritta un'indicazione
complessiva (e non solo analitica) dei dati da valutare e che - ciò
che qui più conta - è prevista ai fini del saldo una dichiarazione
unica circa l'esattezza di fatto e contabile di essi.
Contrariamente a quanto sostiene la Regione ricorrente, perciò,
si giustifica alla stregua della normativa comunitaria tanto
l'autonoma considerazione delle azioni di portata nazionale o
pluriregionale (che la circolare impugnata peraltro limita a quelle
poste in essere da enti di diritto pubblico), quanto il
raggruppamento delle relative domande di contributo, perché
afferenti ad un'azione unitaria.
Quanto poi ai controlli su tali azioni - di portata nazionale o
pluriregionale - si è già visto che la normativa comunitaria da
applicare lascia liberi gli Stati membri circa i modi della loro
effettuazione, e non preclude perciò che essi possano essere
effettuati per campione rappresentativo, così come prevede la
circolare impugnata.
Ove si tratti di azioni dello stesso tipo, promosse dallo stesso
Ente pubblico in più regioni (o sull'intero territorio nazionale)
con modalità analoghe, un siffatto tipo di controllo può
ragionevolmente essere ritenuto sufficiente; tant'è che lo stesso
metodo è previsto per le verifiche da effettuarsi da parte della
Commissione.
Una volta che ciò si ammetta, ne discende di conseguenza che
possono risultare omessi controlli diretti su azioni promosse in
singole regioni. Ma in ciò non può ravvisarsi una lesione delle
competenze regionali in materia: sia perché la circolare impugnata
prevede espressamente che, per le azioni facenti parte del campione
prescelto, siano "associate" al controllo le regioni di volta in
volta interessate, il che significa diretta partecipazione di queste
alla relativa attività; sia perché l'utilizzazione del metodo del
campione rappresentativo non preclude - perché la circolare non lo
dice - che per le azioni non facenti parte del campione le regioni,
già destinatarie delle domande di contributo, non possono
autonomamente svolgere i controlli in questione e far pervenire al
Ministero le relative risultanze: sempreché ciò avvenga
contemporaneamente o, comunque, siano salvaguardate quelle esigenze
di celerità che - ai fini del rispetto delle scadenze fissate dalla
normativa comunitaria - sono dalla circolare poste a base
dell'utilizzazione del metodo del campione.
Le medesime esigenze di snellezza, d'altra parte, giustificano,
nel caso di azioni di portata nazionale e pluriregionale, la
presentazione diretta al Ministero delle domande di saldo, posto che
a questo compete l'inoltro di esse agli organi comunitari e che ciò
può agevolarne un raggruppamento analogo a quello già effettuato
per le domande di contributo. Trattandosi semplicemente, in questo
caso, di eliminare un passaggio burocratico, non può in ciò
ravvisarsi lesione delle competenze regionali.
Quanto al punto - di cui maggiormente la regione Toscana si duole
- concernente la spettanza del potere di certificare l'esattezza di
fatto e contabile delle domande di saldo, va osservato che tale
certificazione, in sé considerata, è incombenza puramente formale,
o al più di tipo ragionieristico, posto che il suo aspetto
sostanziale risiede nel preventivo controllo su cui essa si basa, e
dal quale, per quanto già detto, le regioni non sono affatto
escluse.
D'altra parte, ove si consideri che la normativa comunitaria
prevede, in caso di azioni interessanti più regioni, una
certificazione unica; che inoltre - in caso di controlli a campione -
questa non potrebbe certo essere effettuata dalle regioni ove essi
non siano stati eseguiti; e che, infine nel caso inverso nessuna
delle regioni interessate avrebbe il potere di certificazione per le
azioni svolte nelle altre, ne discende che l'attribuzione, in tal
caso, del potere di certificazione all'organo centrale non è che la
logica conseguenza del sistema congegnato dalla normativa
comunitaria.
In ciò non può ravvisarsi un'alterazione della ripartizione
interna delle competenze - che esulerebbe dall'ambito di possibile
incidenza dei regolamenti comunitari -: sia perché, come si è
detto, l'aspetto realmente sostanziale della potestà amministrativa
in materia attiene piuttosto ai controlli che non alle
certificazioni, mera conseguenza dei primi; sia perché, in caso di
certificazioni fondate su controlli a campione - ed in cui quindi
l'esattezza di fatto dei dati è accertata in modo diretto solo per i
campioni prescelti - la responsabilità nei confronti degli organi
comunitari in ordine alla veridicità della certificazione non
potrebbe che essere assunta da chi ha non solo partecipato -
congiuntamente alle regioni interessate - ai controlli diretti ma,
scegliendo il campione, si è assunto l'onere di assicurarne un
livello di rappresentatività idoneo a garantire l'esattezza della
certificazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi ai ricorsi per conflitti di attribuzione
in epigrafe:
a) dichiara che spetta allo Stato, ai sensi dell'art.71, lett.
b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinare le modalità di
applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva
previsto dai regolamenti CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984 e n.
3061/84 del 31 ottobre 1984 ed avvalersi, per lo svolgimento dei
relativi compiti, di uffici regionali; di conseguenza rigetta il
ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione
Lombardia con atto notificato il 22 marzo 1985 contro il Presidente
del Consiglio dei ministri in ordine al decreto del Ministro
dell'Agricoltura e delle Foreste in data 2 gennaio 1985 (reg. confl.
n. 14/85);
b) dichiara che spetta allo Stato, in caso di azioni di
formazione professionale di portata nazionale o pluriregionale poste
in essere da enti di diritto pubblico ed ammesse a contributo da
parte del Fondo Sociale Europeo ai sensi del Regolamento CEE n.
2950/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983, eseguire controlli per
campione rappresentativo congiuntamente alle regioni interessate e
certificare l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni
contenute nelle domande di pagamento del saldo del contributo
concesso; di conseguenza, rigetta il ricorso per conflitto di
attribuzione proposto dalla Regione Toscana con atto notificato il 15
maggio 1985 contro il Presidente del Consiglio dei ministri in ordine
alla circolare prot. n. OAPL/II/1327/7 del 4 marzo 1985 del Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale (reg. confl. n. 20/85).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte