Sentenza n. 216/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,
della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina
della navigazione sul Lago Trasimeno), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 luglio 1992 dal Pretore di Perugia nel
procedimento civile vertente tra Spina Giovanni e la Provincia di
Perugia, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 29 luglio 1992 dal Pretore di Perugia -
sezione distaccata di Castiglione del Lago nel procedimento civile
vertente tra Ceccarini Fabio e la Provincia di Perugia, iscritta al
n. 672 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visti gli atti di costituzione di Spina Giovanni e della Provincia
di Perugia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso di un procedimento di opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di Perugia per
il pagamento di una sanzione pecuniaria, irrogata per avere
l'opponente navigato sul lago Trasimeno con una imbarcazione munita
di motore a benzina di potenza fiscale superiore alla massima
consentita (9 cavalli fiscali) dall'art. 5, primo comma, della legge
della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il Pretore di Perugia,
con ordinanza del 21 luglio 1992 (R.O. n. 556/1992), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma.
Il giudice a quo, dopo aver premesso che il secondo comma del
detto art. 5 deroga al limite dei 9 cavalli fiscali - stabilito in
via generale dal primo comma dello stesso articolo - per le sole
imbarcazioni munite di motore diesel, consentendo la navigazione di
queste ultime anche con potenza fiscale superiore, purché la
"potenza effettiva" massima, come indicata nel libretto d'uso del
motore, non superi i 25 cavalli fiscali, dubita della legittimità
costituzionale di detto articolo per asserito contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
Sostiene difatti che la disparità di trattamento, fra gli utenti
di motori a benzina e quelli di motori diesel, "non sarebbe
razionalmente giustificata" in relazione alle finalità della norma
denunciata; finalità che, nei lavori preparatori, sono indicate
nella salvaguardia della sicurezza della navigazione e dell'ambiente
naturale e nel miglioramento dello sviluppo turistico della zona
interessata. Estranea a quelle finalità sarebbe, secondo il
rimettente, la potenza fiscale, prevista per i motori a benzina, dal
momento che le conseguenze negative che si vogliono prevenire per
l'ambiente, la sicurezza e lo sviluppo turistico possono derivare
soltanto dalla potenza effettiva.
1.2. - Costituitasi in giudizio, la Provincia di Perugia ha
eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di interesse
dell'opponente nel giudizio a quo, non avendo questi impugnato
dinanzi al giudice amministrativo un'ordinanza emanata dal Presidente
della Provincia di Perugia che aveva disciplinato la materia nei
termini poi recepiti nella norma denunciata.
La Provincia deduce, poi, l'infondatezza o addirittura la
manifesta infondatezza della questione, sostenendo che le profonde
differenze tecniche fra motori diesel e motori a benzina giustificano
la diversità di disciplina, avendo il legislatore operato una scelta
basata su valutazioni discrezionali d'ordine tecnico che, data la
possibilità di manomissione dei motori a benzina dei quali può
essere facilmente maggiorata la potenza, hanno sconsigliato dal poter
fare riferimento per questi ultimi, come per i motori diesel, alla
potenza effettiva.
Con successiva nota illustrativa la stessa Provincia di Perugia ha
prospettato a questa Corte l'opportunità di una consulenza tecnica
per accertamenti sulle diverse caratteristiche dei due tipi di
motori.
1.3. - L'opponente nel giudizio a quo ha depositato una memoria ai
fini della costituzione nel presente giudizio, ma oltre i termini
prescritti dagli artt. 25, secondo comma, della legge n. 87/1953, e 3
delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale del 16 marzo 1956.
1.4. - È intervenuto il Presidente della Giunta regionale della
Regione Umbria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha eccepito la inammissibilità della questione sotto due
profili:
a) perché la disciplina prevista per i motori diesel, con
riferimento alla potenza effettiva, è derogatoria rispetto a quella
generale che fa riferimento alla potenza fiscale;
b) perché il giudice a quo, nel chiedere l'estensione ai
motori a benzina della disciplina prevista per i motori diesel, formula un quesito d'ordine legislativo cui la Corte costituzionale non
può dare risposta perché riservato alla discrezionalità del
legislatore.
Infondata per l'interveniente è, poi, la questione per motivi
analoghi a quelli sostenuti dalla Provincia di Perugia.
2. - Con ordinanza emessa il 29 luglio 1992 (R.O. 672/1992) in un
altro procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del
Presidente della Provincia di Perugia per violazione del citato art.
5, primo comma, della legge della regione Umbria 19 luglio 1988 n.
23, il Pretore di Perugia, Sez. distaccata di Castiglione del Lago,
ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale.
Non si sono costituite in giudizio le parti, né ha spiegato
intervento la Regione Umbria. Considerato in diritto
1. - Con due distinte ordinanze è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge
della regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il quale ammette alla
navigazione sul Lago Trasimeno le imbarcazioni aventi motore della
potenza massima di 9 cavalli fiscali, diversamente da quanto previsto
dal secondo comma dello stesso art. 5, il quale consente l'uso dei
motori diesel, di potenza superiore ai 9 cavalli fiscali, purché la
potenza effettiva massima non superi i 25 cavalli effettivi. Tale
disparità di trattamento, fra imbarcazioni con motori a benzina ed
imbarcazioni con motore diesel, sarebbe irragionevole in relazione
alle finalità della disciplina che, come risulta dai lavori
preparatori, è ispirata ad esigenze di tutela ambientale, di
sviluppo turistico e di sicurezza della navigazione - per il
perseguimento delle quali dovrebbe avere rilievo solo la potenza
effettiva - e dovrebbe quindi essere eliminata riconducendo anche le
imbarcazioni con motori a benzina (primo comma) nella disciplina
prevista per i soli motori diesel (secondo comma).
2. - Stante l'identità della questione i due giudizi possono
essere riuniti e definiti con unica pronuncia.
3. - Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dedotta -
relativamente alla ordinanza del Pretore di Perugia (R.O. n.
556/1992) - dalla Provincia di Perugia. È difatti ininfluente che
l'opponente non abbia impugnato l'ordinanza del Presidente della
Provincia stessa che aveva regolato la navigazione sul lago Trasimeno
nel senso poi recepito dalla legge regionale n. 23/1988, poiché il
giudice rimettente deve fare in ogni caso applicazione nel giudizio a
quo della legge denunciata, rispetto alla quale è priva di ogni
valore tale precedente ordinanza e ciò è sufficiente ai fini della
rilevanza della questione.
4. - Deve essere invece condivisa l'eccezione di inammissibilità
formulata dalla Regione Umbria interveniente, sotto il profilo del
carattere derogatorio della norma assunta a parametro di raffronto.
Come è stato posto in evidenza dalla difesa della Regione stessa,
la norma denunciata è frutto di una valutazione discrezionale
d'ordine tecnico del legislatore, riferita alle caratteristiche
proprie dei motori a benzina, diverse da quelle dei motori diesel. Il
secondo comma dell'art. 5 costituisce perciò una deroga prevista per
le imbarcazioni con motori diesel rispetto alla prescrizione di
carattere generale contenuta nel primo comma (cioè la norma
denunciata), che ammette alla navigazione sul lago Trasimeno le
imbarcazioni aventi motore con potenza massima di 9 cavalli fiscali.
Il carattere derogatorio del secondo comma cit. impedisce che esso
possa essere assunto come termine di paragone per censurare la
disciplina generale del primo comma, in base alla costante
giurisprudenza di questa Corte (v. ex plurimis, sent. n. 383/1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge
della Regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23 (Disciplina della
navigazione sul lago Trasimeno) sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Perugia e dal Pretore di Perugia -
Sezione distaccata di Castiglione del Lago, con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte