Sentenza n. 216/1998
Altra decisione · depositata il 19/06/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 52 della
legge della regione siciliana approvata il 12 febbraio 1997, recante
"Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e
razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi
finanziari sul bilancio della regione", promosso con ricorso del
commissario dello Stato per la regione siciliana notificato il 20
febbraio 1997, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto
al n. 24 del registro ricorsi 1997;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 20 febbraio 1997, e depositato il 28
febbraio 1997, il commissario dello Stato per la regione siciliana ha
impugnato gli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione
delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione
della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul
bilancio della Regione".
La prima delle norme censurate, ad avviso del ricorrente, si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Essa,
infatti, con l'asserito intento di interpretare autenticamente l'art.
68, quinto comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nel
senso che siano da considerare utili, ai fini della progressione
giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, oltre ai
servizi pregressi svolti continuativamente presso l'Università nella
docenza universitaria in posizione di assistente volontario,
laureato, esercitatore, titolare di borsa di studio (ai sensi delle
leggi n. 946 del 1956 e n. 62 del 1967) - come previsto dalla
predetta norma - anche quelli svolti presso enti o amministrazioni
pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio
nazionale delle ricerche o assegnate a seguito di concorso,
estenderebbe in realtà alcuni benefici a fattispecie e soggetti
diversi da quelli previsti dalla norma stessa. In tal modo si
creerebbe disparità di trattamento, poiché verrebbero sottoposte
alla stessa disciplina situazioni del tutto diverse, e si violerebbe
il principio del buon andamento della p.a. La volontà del
legislatore regionale sarebbe, infatti, quella di applicare con
effetto retroattivo la norma di cui si tratta - che era già stata
oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, la quale,
con sentenza n. 260 del 1996, la aveva ritenuta legittima - a
categorie che ne erano state escluse.
Anche l'art. 52 della legge regionale in oggetto viene censurato,
sempre in riferimento agli artt. 3 e 97, oltre che all'art. 81,
quarto comma, della Costituzione.
Esso, infatti, destina il finanziamento, originariamente previsto
per il solo anno 1991 dall'art. 33 della legge regionale n. 32 del
1991 in favore delle associazioni di produttori agricoli e delle
cooperative, finalizzato alla realizzazione di impianti di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, e poi rimodulato da
leggi successive e ripartito per gli esercizi finanziari dal 1992 al
1995 - finanziamento che in parte era andato in economia,
contribuendo ad incrementare l'avanzo di amministrazione e/o a
diminuire il disavanzo registrato - al concorso della regione nel
pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario
contratti dalle cooperative agricole e zootecniche per la
realizzazione di impianti a carattere associativo. In tal modo,
verrebbero destinate somme non più esistenti in bilancio a nuove
spese: ed anche se ciò corrispondesse alla volontà del legislatore
di istituire una nuova agevolazione creditizia per le imprese
agricole, si evidenzierebbe un diverso profilo di
incostituzionalità, consistente nella mancata quantificazione della
spesa e della relativa copertura finanziaria.
2.- Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla
Corte il presidente della regione siciliana ha promulgato la legge
impugnata come legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 12 del 10 marzo
1997 - omettendone gli artt. 37 e 52, avverso i quali il commissario
dello Stato aveva proposto ricorso.
Pertanto, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia
dichiarata la cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal
commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt.
37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli
impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre
disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione".
Quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale il
ricorrente ha indicato, con riguardo alla prima delle norme
impugnate, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e, quanto alla
seconda, anche l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, oltre a
quelli già citati.
Va preliminarmente rilevato che, dopo l'instaurazione del giudizio
di legittimità costituzionale, come accennato nelle premesse in
fatto, la legge impugnata è stata promulgata come legge n. 6 del 7
marzo 1997, omesse le disposizioni censurate dal commissario dello
Stato. Il potere promulgativo, che si esercita necessariamente in
modo unitario e contestuale rispetto al testo legislativo, si è,
così, definitivamente esaurito senza che permanga la possibilità di
una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni o di parte
delle disposizioni impugnate (sentenze nn. 342, 306 e 205 del 1996).
Né vengono in discussione questioni che si possano eventualmente
prospettare in relazione alla legittimità della promulgazione
parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di
costituzionalità promosso nei confronti delle medesime dal
commissario dello Stato.
Pertanto, non avendo le norme denunciate, in difetto di
promulgazione, prodotto alcun effetto nell'ordinamento, né essendo
più in grado di produrne, ricorrono i presupposti per dichiarare,
come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato, cessata la
materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte